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sagoma edilizia

La definizione serve a individuare la conformazione planimetrica fuori terra e le relative categorie di intervento per modificarla

Prima della unificazione operata dal Regolamento Edilizio Tipo nazionale (R.E.T.), la definizione di sagoma era demandata ai vari provvedimenti legislativi regionali (vedi Toscana con Reg. 64R/2013) e infine i regolamenti edilizi comunali.

Successivamente la definzione ai fini urbanistico edilizia è stata disposta col Regolamento Edilizio Tipo nazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16-11-2016, che riporta l’esatta definizione di Sagoma Edilizia (rubrica n. 18 dell’Allegato A):

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Conoscere la definizione è importante per capire quando certi interventi e modifiche all’edificio possono significare (anche) la modifica della sagoma, ad esempio utile nei casi di demolizione e ricostruzione.

L’utilità riguarda anche gli interventi edilizi di minore rilevanza, per esempio la modifica di un balcone a sbalzo; conoscere la definizione serve anche per inquadrare l’eventuale entità degli illeciti e abusi edilizi per le variazioni essenziali, ad esempio.

Detto questo, è utile approfondire la nozione di sagoma edilizia e come viene concepita dalla giurisprudenza.

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Sagoma, intesa come forma dell’edificio

Il significato della definizione è da intendersi come contorno “tridimensionale” che viene ad assumere l’edificio, compreso le strutture perimetriali, nonchè gli aggetti (porzioni a sbalzo) e sporti (sporgenze) superiori a 1,50 metri. Si rammenta anche in questo caso che la definizione di sagoma edilizia potrebbe essere stata integrata e precisata dai vari recepimenti regionali, sempre nel rispetto del principio fondamentale espresso nel R.E.T. e mai in contrasto ad esso.

In senso orizzontale si dovrà fare riferimento a tutte le porzioni costruite, al netto appunto di sporti ed elementi a sbalzo entro 1,50 metri; ergo che il porticato al piano terra vi rientra pienamente nella sagoma, per esempio.

In senso verticale, si dovrà comprendere la costruzione fuori terra, anche della copertura; trasformare in tetto a padiglione in una lastrico solare equivale a modificarne la sagoma.

In altre parole immiginiamo di sostituire l’edificio esistente o da progettare con una forma tridimensionale a “fil di ferro”, come se fosse idealmente “vuoto per pieno”.

Sagoma edilizia, fuori ed entro terra?

La sagoma edilizia è pertanto lo sviluppo planimetrico che fuoriesce dal naturale piano di campagna (già accennato in precedente articolo); ciò non deve significare in alcun modo una sorta di “libertà” nelle modifiche di sagome edilizie entro terra, perchè in quel caso interviene la definizione di involucro edilizio che assorbe quella di sagoma e si estende anche entro terra.

E’ anche vero che il Regolamento Edilizio Tipo nazionale del 2016 non contiene la definizione di involucro edilizio, cioè una sagoma edilizia comprensiva anche delle parti sottosuolo; ma è altrettanto vero che questa mancanza è stata in buona parte colmata dai vari recepimenti del R.E.T. effettuati dalle regioni.

In giurisprudenza la definizione di sagoma si era già consolidata, assumendo praticamente la nozione che poi è stata sostanzialmente recepita nel Reg. Edilizio Tipo nazionale 2016, ad esempio quella menzionata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5319/2017.

Sagoma a terra invece equivale a sedime

Nella lettura di sentenze o nei regolamenti locali è possibile imbattersi in definizioni ormai superate dal R.E.T. quali la “sagoma a terra”.

Per “sagoma a terra” si deve intendere la linea di contorno dell’edificio nel punto di intersezione tra le strutture verticali di esso (muri) e la linea di spiccato (intersezione della superficie naturale o sistemata del terreno con la superficie della facciata, come si evince dalla sentenza di Consiglio di Stato n. 5087/2019.

La nozione di sagoma edilizia ha carattere più comprensivo, rendendo evidente il quadro dimensionale totale del manufatto in quanto ne considera l’ingombro in senso lato, includendovi aggetti e sporti.

La cosidetta “sagoma a terra” pertanto va intesa come proiezione ideale dell’edificio, senza comprendere sporti ed elementi aggettanti che debordano rispetto ai muri perimetrali, rilevanti anche ai fini delle distanze tra costruzioni e dai confini (Consiglio di Stato n. 5087/2019).

Caso mai è più corretto fare riferimento alla definizione di sedime, indicato nella voce 7 dell’Allegato A Regolamento Edilizio Tipo 2016:

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.

Conclusioni e consigli

E’ necessario conoscere la distinzione delle varie definizioni, perchè spesso possiamo trovarle citate in regolamenti edilizi non ancora aggiornati.

Lo stesso dicasi quando si leggono le sentenze, dove si fa riferimento a situazioni formatesi prima dell’entrata in vigore e recepimento delle nuove definizioni unificate. Chiaramente la definizione di sagoma va tenuta distinta da quella di costruzione, anche per la disciplina delle distanze tra fabbricati, senza interscambiare i termini tra loro.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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