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Sentenza TAR del Lazio conferma indicazione fornita con precedente articolo in materia di legittimazione urbanistica.

La legittimazione urbanistica di Roma non è poi dissimile da quella di molte parti d’Italia.

Si riprende l’argomento già aperto su Roma e l’obbligo licenza edilizia Ante ’67 retrocesso al 1934.

Gli avvocati Andrea Di Leo e Francesca Romana Correnti, assieme al Geom. Fabio De Castro, amici e colleghi professionisti che saluto, mi segnalano la sentenza del TAR del Lazio II-bis n. 1877/2018 con la quale ottengono l’annullamento di una ordinanza di demolizione verso un fabbricato ritenuto abusivo e situato a Roma, località Lungolago di Polline S.N.C. km 5,2.

La contestazione riguardava la realizzazione in assenza di licenza, concessione o permesso di costruire di un manufatto risalente agli anni ’50 del Novecento, trattandosi di una costruzione in muratura correlata alla concessione di derivazione d’acqua n. 5867/1953 del lago di Bracciano.

All’epoca non fu chiesto alcuna licenza edilizia per edificare, in quanto realizzato al di fuori del centro abitato e delle zone di espansione vigenti in quel momento in quel luogo.

Avverso a questa tesi il Comune aveva emesso ordine di demolizione dell’intero manufatto ritenendolo edificato in assenza di titolo secondo l’attuale art. 31 del Testo Unico per l’Edilizia.

Durante il dibattimento il ricorrente ha dimostrato la preesistenza del manufatto all’anno 1962 e comunque anteriormente alla prima adozione del PRG 1962 di Roma (18 Dicembre 1962).

Il TAR accoglie la tesi del ricorrente motivando che allora vigeva la combinata disciplina del:

  • la Legge urbanistica “Fondamentale” n. 1150/1942, allora vigente “in parte qua”, all’articolo 31 che prevedeva l’obbligo di licenza edilizia per chiunque intendesse costruire nei centri abitati oppure nelle zone di espansione, laddove esistente un piano regolatore generale;
  • Regolamento Edilizio del Comune di Roma vigente dal 1934 (delibera 18 agosto 1934 n. 5261), il quale prevedeva l’obbligo di preventiva autorizzazione del sindaco qualora si intendesse edificare (testualmente) nella «parte centrale e parte periferica della città.»

Le conclusioni di questa sentenza del TAR sono coerenti con quelle del Consiglio di Stato sentenza n. 5264/2013, da cui emergono due ambiti territoriali aventi distinti regimi di obbligo di licenza edilizia.

E qui si conclude quanto concerne la suddetta sentenza del TAR, e ritenendola di enorme utilità.

Operare nel territorio comunale di Roma implica quindi il rispetto del seguente regime di legittimazione urbanistica.

Si fornisce un quadro sintetico inerente l’obbligo dei relativi permessi ad edificare nel Comune di Roma, sottolineando che per tutte le casistiche restavano salve le norme settoriali come Beni Culturali (ex. L. 1089/39) paesaggistiche (ex. L. 1497/39), ecc.

Dall’entrata in vigore del Reg. Edilizio Roma 1934 al 31 ottobre 1942 (L. 1150/42), :

  1. Parte centrale e parte periferica: obbligo autorizzazione Sindaco;
  2. restante territorio: nessun obbligo;

Dal 31 ottobre 1942 (L. 1150/42) al 1° Settembre 1967 (Legge ponte n. 765/67):

  1. Parte centrale e parte periferica: obbligo licenza edilizia;
  2. Centri abitati e zone di espansione dei PRG: obbligo licenza edilizia;
  3. restante territorio: nessun obbligo ;

Dal 1° Settembre 1967 in poi (Legge ponte n. 765/67):

  • Tutto il territorio comunale: obbligo di licenza edilizia, a prescindere;

Inutile dire che poi la licenza edilizia verrà sostituita dalla Concessione Edilizia con L. 10/1977 e infine dal Permesso di Costruire col Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01.

Particolare attenzione va rivolta alle zonizzazioni e perimetri previsti dai successivi PRG di Roma.

Su questo aspetto preme sottolineare una serie di riferimenti utili per chi opererà in questo territorio, in particolare la cronologia sintetica dei relativi strumenti urbanistici e Piani Regolatori che si sono succeduti a Roma:

  • 1931 – PRG 1931 con R.D.L. 981/1931, convertito in L. 355/1932;
  • 1934 – Reg. Edilizio comunale n. 5261/1934;
  • 1935 – R.D.L. n. 1987/1935 Norme integrative alla L. 355/1932;
  • 1942, settembre 01 – L. 1150/42, validità previgenti PRG per altri 10 anni, quindi scadenza 1 settembre 1952;
  • 1959 giugno 24 – Adozione nuova versione PRG dal Consiglio Comunale, con triennio norme salvaguardia;
  • 1962 giugno 19 – Decreto Legge n. 473/1962 (conv. in L. 1105/1962), proroga di ulteriori sei mesi delle suddette norme di salvaguardia;
  • 1962 giugno 18 – Adozione PRG dei cinque urbanisti (Piccinato, Fiorentino, Lugli, Passarelli, Valori);
  • 1965 dicembre 16 – Approvazione PRG con DPR del 16 dicembre 1965;

Sarà quindi necessario verificare di luogo in luogo l’eventuale vigenza e perimetrazione dei centri abitati e delle zone di espansione, quale elemento sparti acque per individuare l’obbligo o meno di licenza edilizia. 

Poi a partire dal 1° settembre 1967, a prescindere dagli strumenti urbanistici e PRG vigenti, su ogni territorio comunale, compreso quello di Roma, diverrà obbligatoria la licenza edilizia.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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