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L’ordinamento nazionale prevede uno specifico vincolo di volume nelle ristrutturazioni edilizie

Il DL n. 69 del 2013 ha introdotto una “liberalizzazione” nella ristrutturazione edilizia ammettendo il cosiddetto vincolo della sagoma

Rispetto allo stadio normativo precedente, il nuovo art. 3 del DPR n. 380 del 2001 modificato dal D.L. 69/2013, al fine di qualificare un intervento edilizio realizzato mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio come “ristrutturazione edilizia”, non richiede più la verifica dell’identità di “sagoma”, essendo sufficiente il rispetto del vincolo della medesima volumetria.

L’unica eccezione riguarda gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, in relazione ai quali continua a permanere anche il vincolo di sagoma (Tar Lecce I 675/2017).

L’art. 30 comma 1 del D.L. 69/2013 infatti ha così disposto:

<<“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonche’ quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.>>

Lo stesso “Decreto del Fare” D.L. 69/2013 ha aggiunto nel TUE l’art. 23 bis comma 4 del DPR n. 380 del 2001, col quale è stato disposto una precisazione correlata proprio al nuovo vincolo di volume, più liberale di quello di sagoma previgente.

Questo nuovo articolo dispone ancora oggi che “All’interno delle zone omogenee A) di cui al DM n. 1444/68, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e’ applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. […] Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la SCIA’ con modifica della sagoma”.

Nel suo insieme è stato un provvedimento volto alla liberalizzazione del vincolo di sagoma, spostando lo spartiacque sulla volumetria preesistente

In sostanza questa impostazione non è volta a consentire ai Comuni di restringere la portata innovativa dell’art. 30 del DL n. 69 del 2013, introducendo ulteriori ipotesi di vincolo della sagoma nelle ristrutturazioni, bensì quello di demandare agli enti locali e ai loro strumenti di pianificazione urbanistica la scelta di quale titolo edilizio richiedere (SCIA o PdC) nelle zone omogenee di tipo A), per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, ferma restando la disciplina dettata dal legislatore nazionale in ordine ai casi riconducibili agli interventi di ristrutturazione (Tar Lecce I 675/2017).

Peraltro, tale conclusione trova conferma nello stesso art. 3 comma 2 del DPR n. 380 del 2001 dove si legge: “Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi” e risulta coerente con l’esigenza di garantire che il principio generale contenuto nell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 trovi applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tutto questo è rimasto vigente anche dopo le riforme introdotte col Decreto ‘Scia 2’ D.Lgs. 222/2016.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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