Per la Cassazione qualifica ristrutturazione se mantiene caratteristiche identitarie con edifici anche dopo DL 76/2020
La Cassazione conferma la qualifica degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone vincolate
Quando la ristrutturazione edilizia riguarda un immobile sottoposto al vincolo imposto dal Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, possono emergere diverse limitazioni non soltanto ai fini vincolistici, ma anche ai fini puramente urbanistico edilizi.
Occorre premettere che la definizione della categoria di intervento di ristrutturazione edilizia negli ultimi venti anni ha avuto diverse modifiche. In particolare esistono due definizioni “gemelle” di ristrutturazione edilizia, oggetto di vari cambiamenti e ancora oggi situate nel DPR 380/01 Testo Unico Edilizia negli:
- articolo 3 comma 1 lettera d);
- articolo 10 comma 1 lettera c);
Essi oggi si presentano con le modifiche apportate dal D.L. 76/2020, ma prima è necessario premettere sinteticamente le modifiche intervenute dall’entrata in vigore del DPR 380/01, riprendendo un caso esaminato in Cassazione Penale sentenza n. 47426/2021.
Torniamo cioè ad individuare gli immobili sottoposti a vincolo del D.Lgs. 42/2004.
Con l’entrata in vigore del DPR 380/01, la versione originaria dell’art. 3, comma 1 lett. d) riconduceva nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.”
Poi il D.Lgs n. 301/2001 ha modificato la disposizione, riconducendo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, eliminando quindi il riferimento alla fedele ricostruzione, e dando rilievo al risultato finale come coincidente nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio oggetto di demolizione.
Successivamente, l’art. 30, comma 1, lett. c), l. n. 98 del 2013 ha modificato ulteriormente la nozione di interventi di ristrutturazione edilizia definita dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380 del 2001, escludendo la necessità di mantenere identica la sagoma, ricomprendendo in tale ambito anche quelli consistenti nella “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del manufatto preesistente, anche se non con la stessa sagoma”.
Il mantenimento di sagoma invece è rimasto soltanto per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. (“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente“).
Con le modifiche apportate dall’articolo 10 D.L. 76/2020, sono state addirittura aggravate le restrizioni o esclusioni dalla demolizione e ricostruzione riservate agli immobili vincolati o situati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
Sulla demolizione e ricostruzione in zona vincolata consiglio questo video
Ma ritorniamo sulla fattispecie esaminata dalla predetta sentenza di Cassazione, precisando che risulta riferita al quadro normativo anteriore al D.L. 76/2020, che comunque cambia poco per quanto segue.
Infatti la sentenza di Cassazione Penale respinge la tesi del ricorrente, che riteneva di applicare la deroga restrittiva della seconda parte dell’articolo 3 comma 1 lettera d) soltanto agli immobili sottoposti ai vincoli, cioè in maniera puntuale (vedasi quelli sui Beni culturali).
La Cassazione invece conferma l’applicazione delle restrizioni previste dalla categoria di intervento, allora vigente, anche quando l’immobile è interessato da un vincolo riguardante una zona, cioè anche di tipo areale.
E pertanto è un aspetto che porta anche a valutare la configurabilità del reato di abuso edilizio in zona vincolata, di cui all’art. 44 lett. c) del DPR 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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