Come escludere dal calcolo delle distanze legali la posa del cappotto su facciata
Il rifacimento dell’involucro disperdente dell’edificio maggiore al 10% potrebbe comportare l’adeguamento con isolamenti e coibentazione
Per capire quando occorre adeguare ai requisiti prestazionali energetici le facciate poste sulle superfici disperdenti degli edifici, bisogna esaminare la normativa settoriale della L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, DM MISE 26 giugno 2015, eccetera).
Ciò significa che anche per interventi apparentemente modesti o perfino inquadrabili in edilizia libera (rifacimento intonaci, voce 2 del Glossario Edilizia Libera), diviene obbligo l’istallazione di coibentazione e pannelli isolati. Questo aspetto era già emerso pochi anni fa per effettuare il famoso Bonus Facciate, che poteva effettuarsi:
- in versione normale (senza adeguamento di isolanti termici)
- con contestuali opere di coibentazione (Bonus Facciate “cappottato”).
È ovvio che la progettazione specifica delle caratteristiche di trasmittanza, spessori e di posa devono essere dimensionate caso per caso dai progettisti abilitati termotecnici. Vediamo quindi come comportarsi (ringraziando anche l’Ing. Claudia Volontè per l’apporto condiviso).
Indice
- Il rifacimento dell’involucro disperdente dell’edificio maggiore al 10% potrebbe comportare l’adeguamento con isolamenti e coibentazione
- Edifici esclusi dall’applicazione obbligatoria di adeguamento termico
- Centri storici ed Edilizia storica, non sono automaticamente esonerati dall’adeguamento
- Le categorie di intervento “termico” che fanno scattare l’obbligo di adeguamento
- Riqualificazione energetica di facciate, requisiti e prestazioni minime obbligatorie
- Deroga dall’adeguamento termico entro superficie massima 10% di intonaci (disperdenti)
- Rifacimento intonaci facciate superiore al 10%, si devono adeguare con cappotto termico e sistemi isolanti
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Edifici esclusi dall’applicazione obbligatoria di adeguamento termico
Per prima cosa si premette che ai sensi dell’articolo 3 comma 3 D.Lgs. 192/2005 sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
- Alcune categorie di edifici vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), solo nel caso in cui, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Codice (art. 3 c.3-bis D.Lgs. 192/05):
- Parte seconda (cioè edifici vincolati come beni culturali)
- Vincolati con provvedimento espresso per Notevole interesse pubblici ex art. 136 c. 1 lettere b) e c), ovvero:
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all’articolo 4, comma 1;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Centri storici ed Edilizia storica, non sono automaticamente esonerati dall’adeguamento
E’ sbagliato pensare che l’esclusione degli adeguamenti di facciate sia esteso anche agli edifici situati in zone speciali (come centri storici), oppure con caratteristiche storiche della costruzione, vediamo i motivi.
Nel precedente paragrafo sono elencate le tipologie edilizie escluse dall’applicabilità degli adeguamenti prestazionali energetici previsti dal D.Lgs. 192/05 (e successive norme).
Tra queste vi sono alcune particolari categorie di edifici vincolati dal Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, ma a condizione che l’ente preposto alla tutela esprima un parere/giudizio espresso di incompatibilità dell’intervento di adeguamento energetico, motivato dall’alterazione sostanziale del carattere o aspetto, in particolare per i profili storici, artistici e paesaggistici.
Nel dettagli si tratta di questi edifici vincolati dal Codice:
- Parte II (cioè edifici pubblici e privati, vincolati come beni culturali);
- Vincolati con provvedimento espresso per Notevole interesse pubblici ex art. 136 c. 1 lettere b) e c), ovvero:
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
Ciò non significa che tutti gli edifici di natura storica, o situati in contesti, nuclei o centri storici siano automaticamente esclusi come gli edifici vincolati.
Infatti questi edifici e zone non sono (per fortuna) automaticamente vincolati ai sensi dell’articolo 136 o della Parte II del D.Lgs. 42/2004.
Possono esistere certamente centri storici ed antichi edifici sottoposti anche ai vincoli del Codice, perché espressamente assoggettati con appositi decreti di apposizione del vincolo. Le strade e spazi pubblici invece sono automaticamente vincolati come beni culturali, salvo il loro declassamento con procedura che accerta il mancato interesse storico e culturale; e si ripete, gli spazi pubblici, ma non gli edifici privati.
Ma togliamoci dalla testa l’automatismo “edificio vecchio” = vincolato e quindi escluso dagli adeguamenti prestazioni energetiche.
Le categorie di intervento “termico” che fanno scattare l’obbligo di adeguamento
Intanto è necessario individuare le categorie di intervento di efficientamento energetico come individuate dal DM MISE 26/06/2015, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed escludendo le nuove costruzioni o demo-ricostruzioni. Esse si distinguono per rilevanza in ordine discendente come segue:
- Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti;
- Riqualificazioni energetiche: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs. 192/05 si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza;
Da quanto sopra si evince una regola generale: essa ricomprende in Riqualificazione energetica anche i modesti interventi di rifacimento facciate situate sulla superficie lorda disperdente (parti riscaldate).
Tuttavia è stata individuata una specifica deroga per consentire il mantenimento delle caratteristiche materiche e costruttive delle facciate esistenti, onde evitare l’obbligo adeguamento anche per qualche ripresa di intonaco.
Riqualificazione energetica di facciate, requisiti e prestazioni minime obbligatorie
Il capitolo 5 dell’Allegato 1 DM MISE 26 giugno 2015 dispone l’applicazione delle disposizioni di adeguamento prestazionale anche agli interventi di riqualificazione energetica, cioè quelli meno rilevanti nel precedente elenco.
Ciò significa che per tali interventi sull’involucro edilizio disperdente si applicano i relativi requisiti e prescrizioni, quali il rispetto di severe trasmittanze termiche (U) per edifici esistenti (fatte salve alcune specifiche eccezioni):
- Strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati (es. pareti murarie, strutture, ecc)
- Strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno (es. solai di copertura o terrazzi)
- Chiusure trasparenti e opache, apribili o assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante (es. infissi), ad eccezione per edifici in categoria E.8 (edifici industriali ed artigianali e assimilabili)
- Chiusure tecniche trasparenti di cui al punto precedente, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, si dovrà tenere conto anche del fattore di trasmissione solare totale, ad eccezione per edifici in categoria E.8 (edifici industriali ed artigianali e assimilabili)
Deroga dall’adeguamento termico entro superficie massima 10% di intonaci (disperdenti)
Il DM MISE Requisiti minimi 26 giugno 2015 Allegato 1 punto 1.4.3, ha escluso dai predetti obblighi di adeguamento dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi riguardanti unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici.
Quindi il conteggio del 10% degli intonaci non deve ricomprendere qualsiasi porzione delle facciate, ma solamente quelle situate sulle superfici lorde disperdenti, da rapportare, per il calcolo dell’incidenza del 10%, sull’intero involucro disperdente, compresi quindi pavimenti e coperture. infatti lo scopo è quello di intervenire e adeguare quelle parti su cui ridurre i consumi energetici dell’involucro.
Ma beninteso, il discorso non vale soltanto per gli intonaci, ma vale anche in caso di sostituzione e rimozione di rivestimenti esterni quali piastrelle, klinker, pietrame, eccetera: in tali casi si aggiunge il problema di modificare il prospetto e aspetto estetico dell’edificio. Un caso potrebbe essere la posa di cappotto rifinito a rasante sopra una parete precedentemente rivestita da lastre lapidee rimosse.
Rifacimento intonaci facciate superiore al 10%, si devono adeguare con cappotto termico e sistemi isolanti
Se quindi sono esclusi gli interventi di rifacimento facciate come sopra descritte nei soli casi interessanti al massimo il 10% delle superfici disperdenti lorde dell’involucro, ciò significa che in tutti i restanti casi superiori al 10% scatta l’obbligo di adeguamento alle prestazioni energetiche minime della predetta normativa.
Tale obbligo non è frutto di recenti adeguamenti normativi dovuti o meno al Bonus Facciate, ma viene istituito a partire dall’entrata in vigore del DM MISE 26 giugno 2015.
Spero soltanto che queste normative e requisiti siano state rispettate nei tanti casi di rifacimento integrale di facciate, fenomeno esploso negli anni 2020, 2021 e 2022 grazie alla cessione del credito e sconto in fattura.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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