Comune non poteva certificare Agibilità con illegittimità edilizie, ma Salva Casa ha disciplinato l'argomento
Possibile rendere abitabili spazi alti fino a 2,40 m, garantendo maggiore ricambio d’aria
L’emendamento n. 1.96 al D.L. 69/2024 “Salva Casa” approvato ieri (15 luglio 2024) consentirà, non appena sarà formalizzato in conversione di legge, di ridurre alcuni requisiti minimi per attestare la Segnalazione Certificata Agibilità dell’articolo 24 D.P.R. 380/01, ovvero:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monolocale, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
L’altezza minima di cui sopra è applicabile agli appartamenti in generale, e non soltanto agli alloggi monostanza o monolocali; è una riduzione che può semplificare il recupero abitativo di spazi e locali, anche con mutamento di destinazione d’uso verso abitativo. Restano ovviamente vigenti:
- tutti i restanti requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, primo tra tutti il D.M. 5 luglio 1975 nonché le istruzioni ministeriali 1896, fatto salve quelle integrative imposte da norme regionali e infine comunali;
- tutte le previgenti deroghe previste dalla legislazione vigente;
Infatti adesso la partita si sposterà non tanto verso eventuali recepimenti regionali, ma nei necessari aggiornamenti degli strumenti urbanistici comunali e regolamenti edilizi comunali, e di quegli eventuali regolamenti locali di igiene vigenti ancora oggi. Nulla vieta infatti che, ai fini edilizi, un Comune possa prevedere o mantenere requisiti maggiorati, e pertanto più restrittivi rispetto a quelli derogati con Salva Casa.
Questa “deroga” ai requisiti standard è stata approvata in attesa che venga emanato un più ampio e tanto atteso decreto sui requisiti abitativi (vedasi art. 20 c.1-bis T.U.E. inserito con D.Lgs. 222/2016), per cui non si dovrebbe escludere una possibile futura rimessa in discussione restrittiva. Detto ciò, per accedere alla riduzione dei requisiti igienico sanitari disposta col predetto emendamento è necessario comunque garantire una serie di condizioni e requisiti:
- verifica adattabilità per superamento barriere architettoniche DM 236/89;
- In alternativa tra loro almeno una:
- collocazione locali in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie (è da intendersi come patrimonio costruttivo esistente e soggetto a norme pianificatorie e regolamentari di recupero, o da intendersi necessaria una ristrutturazione edilizia? Propenderei per la prima ipotesi, considerando che l’ipotesi sulle trasformazioni è considerata al punto seguente).
- presentazione contestuale di progetto di ristrutturazione con soluzioni idonee per compensare e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, in funzione del numero di occupanti, prevendendo:
- maggiorazione superficie alloggio e dei vani abitabili
- adeguata ventilazione naturale favorita mediante dimensionamento e tipologia finestre, aerazione trasversale e messi ausiliari (ventilazione meccanica controllata);
In caso contrario, qualora mancassero queste condizioni, restano applicabili i previgenti requisiti:
- altezza minima interna di 2,70 metri (invariata invece in tutti i casi l’altezza minima di 2,40 per locali accessori);
- superficie minima monolocali di 28 mq, per una persona, e di 38 mq, per due persone.
Testo emendamento approvato:
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) all’articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, per una per- sona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente».
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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