Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo possono essere emessi anche in presenza di domanda di condono edilizio
Un requisito fondamentale del rilascio del condono è l’ultimazione dell’abuso entro certi termini
Il tema è trattato dalla Cassazione Penale III nella sent. n. 47285/2016, nella quale si intrecciano attestazione dell’epoca dell’abuso e accertamento di essa.
Nella vicenda era stato svolto un accertamento con sopralluogo da parte del comune, a pochi mesi di distanza dal termine del 31/12/1993, la data entro la quale gli abusi oggetto del Condono ex L. 724/94 dovevano essere ultimate. In base ad esso era emerso che tale opera non poteva essere stata ultimata in data anteriore a questo termine condizionale.
In materia urbanistica, la determinazione del momento consumativo del reato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell’articolo 31 L. 47/85 spetta all’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, secondo le regole generali sulla distribuzione dell’onere probatorio, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornendo la prova che l’opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto. (Cfr. Cass. Pen. III, n. 12918 del 20/02/2008, n. 47285/2016).
Resta fatto salvo il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell’edificio abusivamente costruito.
Nel caso in cui nessuna prova specifica sia fornita al giudice dell’esecuzione da parte dell’imputato responsabile dell’abuso, basandosi piuttosto solo su dati puramente soggetti, non può prevedere una definizione favorevole del condono.
E quindi, l’esito sfavorevole o la mancanza di requisiti necessari al rilascio dell’atto sanatorio ha ulteriori implicazioni anche su possibili procedimenti di natura sanzionatoria amministrativa avviati.
Infatti la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato di condanna penale, presuppone l’accertamento da parte del giudice della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Cass. Pen. III n. 9145 del 01/07 /2015)
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto a:
- prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali;
- prescrizione previste per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva ex art. 28 legge n. 689 del 1981;
Su questi due punti si rimanda alla Cassazione Penale III n. 36387 del 07/07/2015).
Inoltre occorre specificare che nessuna equiparazione può essere fatta tra demolizione e confisca, in quanto trattasi di due istituti sanzionatori che operano su piani completamente diversi (Cass. sez. 3, 11/02/2016, n. 5708).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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