Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La produzione postuma di documento a rettifica di un’indicazione non veritiera o inesatta non può sanare retroattivamente la causa di esclusione o la decadenza
Il primo pensiero va subito alle pratiche edilizie diverse dal Permesso di Costruire, pertanto il ragionamento riguarderà le SCIA, CILA e CILAS.
Se guardiamo bene questo tipo di segnalazioni e comunicazioni edilizie (articolo 34-bis DPR 380/01 docet) sono basate fondamentalmente sull’istituto della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Per dirla più semplicemente, negli ultimi anni si è consolidato un regime edilizie che a fronte di liberalizzare e semplificare gli interventi edilizi, ha anche responsabilizzato il cittadino assieme al suo Tecnico asseveratore.
Entrambi i soggetti provvedono a firmare pratiche edilizie come CILA, SCIA e CILA assieme alla dichiarazione di piena consapevolezza, responsabilità e conseguenze in caso di mancanza di rispondenza/veridicità delle informazioni rese.
E’ un “do ut des” che si gioca sul filo del rasoio, proprio perchè questo tipo di pratiche edilizie risultano allora vulnerabili anche in caso di “lievi apparenti” discordanze, mancanze o irregolarità.
Rimanendo nell’ambito di errori senza malafede e di omissioni commesse nelle pratiche edilizie, vediamo se esistono possibili rimedi, quali la rettifica o integrazione postuma per CILA, SCIA e CILAS. A proposito di quest’ultime, un ragionamento simile lo avevo già accennato in precedente articolo sull’attestazione CILAS.
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La dichiarazione sostitutiva come fondamento di validità delle pratiche
Le pratiche edilizie di CILA, SCIA e CILAS sono molto differenti tra loro, ma hanno in comune l’obbligo di attestare (dal cittadino) e asseverare (dal Tecnico abilitato) tutti i presupposti, requisiti e informazioni necessarie sotto responsabilità penale ogni dichiarazione sostitutiva:
- committente o soggetto titolare, ai sensi dell’articolo 46 e 47 DPR 445/2000, punibili in caso di false dichiarazioni e attestazioni ai sensi dell’articolo 76 DPR 445 e Codice Penale;
- progettista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
La dichiarazioni sostitutive vengono sempre rese ai sensi del DPR 445/2000, e sono “controbilanciate” con sanzione penale e decadenza dei benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 75 e 76 medesimo decreto:
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L) (comma aggiunto dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. (comma così modificato dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Inammissibile rettificare o integrare postuma di Comunicazioni e Segnalazioni Edilizie
Non ho trovato (per ora) giurisprudenza amministrativa specifica sulle CILA, SCIA e CILA nei casi di non rispondenza delle dichiarazioni rese, di incompletezza o simili irregolarità.
Tuttavia è sufficiente ripercorrere i principi e le conseguenze connesse alla mancata rispondenza o incompletezza di quanto oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 DPR 445/2000. Come recente riferimento ho trovato utile la sentenza di Consiglio di Stato n. 252/2023 relativo a pratiche GSE, e completamente applicabile alle dichiarazioni sostitutive rese in ambito di CILA, SCIA e anche CILAS.
Occorre infatti capire che la veridicità e completezza delle dichiarazioni sostitutive è presupposto essenziale di validità delle suddette pratiche edilizie; in caso contrario, vengono meno tali effetti, vediamo meglio i motivi:
«il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare […]. Pertanto, l’intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all’elementare principio dell’autoresponsabilità e che devono essere rese con diligenza e veridicità» (Cons. Stato n. 252/2023, n. 6117/2019, n. 3765/2017).
Il procedimento configura in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono che egli assolva oneri di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione, ecc., secondo il paradigma della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente, ove l’adempimento informativo sia stato evaso in maniera non corretta o non veritiera, tale mancanza non può formare oggetto di domanda d’integrazione o di richiesta di acquisizione a carico della P.A. in base al cd. “obbligo di soccorso” ex art. art. 6 della l. n. 241/1990. La produzione postuma di un documento a rettifica di un’indicazione non veritiera, infatti, non può sanare retroattivamente la causa di esclusione, rimuovendola ovvero impedendo la decadenza. A fronte della riscontrata assenza della condizione legale costituita dalla veridicità delle informazioni rese la decadenza è, come detto, un atto dovuto, con la conseguenza che ogni eventuale apporto collaborativo da parte dell’appellante sarebbe comunque ormai inidoneo a modificare il contenuto della determinazione finale.
In questo principio giurisprudenziale emerge chiaramente la vulnerabilità delle pratiche edilizie soggette a comunicazione e segnalazione, e soprattutto l’assenza di rimedi applicabili “ora per allora”.
In altre parole non esiste un metodo o procedura capace di risolvere, correggere e “sanare” retroattivamente errori, omissioni o non veridicità delle dichiarazioni sostitutive/asseverazioni rese nelle pratiche depositate.
Lo stesso principio evidenziato in grassetto sopra ha rilevato che non è ammissibile la produzione postuma a rettifica di una indicazione non veritiera; a quanto pare non esistono rimedi e l’unico destino che si apre è la decadenza del documento/titolo/comunicazione depositato.
Per dirla in termini conclusivi, non esiste un meccanismo che prevede un “ravvedimento” tardivo, capace di rettificare o integrare “ora per allora” le dichiarazioni e informazioni contenute nelle CILA, SCIA o CILAS.
E qui si capisce di quanto sia fragile e vulnerabile l’intera filosofia autocertificativa su cui si basa praticamente buon parte degli interventi edilizi inferiori al Permesso di Costruire.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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