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L’intervento sull’organismo edilizio può comportare il suo snaturamento o meno

Chiaramente non si affronta il tema del restauro “puro” inteso nella specializzazione dell’architettura, ma in termini urbanistico amministrativi

Sostanzialmente passa una bella differenza tra ristrutturazione edilizia e il restauro/risanamento conservativo.

La ristrutturazione si concretizza come un insieme di interventi che porta alla trasformazione parziale o globale di un organismo edilizio.

A parte il fatto che la normativa nazionale non inquadra la definizione di “organismo edilizio“, tanto meno il recente Regolamento Edilizio Tipo (ci penserà il famigerato “Glossario Unico”?), quindi è da capire quale siano i limiti di separazione comportanti la ristrutturazione.

Detto questo, le due definizioni di ristrutturazione e restauro sono normate dall’art. 3 del TUE dPR 380/01:

Sui termini della prima definizione di Ristrutturazione Edilizia si sono pubblicati una serie di articoli in merito (consulta qui), mentre poco si è detto sul Restauro e Risanamento conservativo.

La ristrutturazione edilizia, a livello nazionale, si suddivide in due tipi: 

  • comportanti modifiche alla volumetria, soggette a Permesso di Costruire (art. 10 TUE);
  • effettuati entro la volumetria, dicesi “conservativa”, effettuabili con SCIA (22 TUE);

La definizione di Restauro e Risanamento conservativo invece ha avuto un regime più stabile a partire dalla L. 457/78

L’attuale definizione prevista dal TUE, art. 3 comma 1 lettera C è la seguente:

“interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

Partendo dalla definizione, si evince che lo scopo e gli obbiettivi della definizione sono la:

  • conservazione dell’organismo (e non la trasformazione parziale o integrale di esso);
  • conservare la funzione, ammettendo destinazioni d’uso compatibili;
  • ammettere un insieme sistematico di opere, con limitazioni che possono snaturarne i caratteri;
  • rispettare gli elementi tipologici, formali e dell’organismo;
  • rispettare e rinnovare gli elementi costitutivi e strutturali, operando al massimo consolidamenti e sostituzioni strutturali compatibili e congruenti;

La definizione di Restauro è già stata ampiamente dibattuta in molte sedi dell’Architettura, e ai fini urbanistici è associata al risanamento conservativo.

Chiaramente, la dicitura “risanamento conservativo” deve ricomprendere un insieme sistematico di opere e interventi in grado

  • conservare l’organismo nel suo insieme, in maniera integrale, e in tutte le sue parti e funzioni;
  • risanare l’organismo, eliminando un preesistente stato di degrado e adeguarne il grado di fruibilità e salubrità;

Ciò si desume anche dalla seconda parte della definizione normativa: infatti essa ammette anche l’inserimento di elementi accessori e impianti necessari all’utilizzo e alla destinazione d’uso per cui si opera. 

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Il risanamento conservativo porta inevitabilmente ad un miglioramento delle precedenti condizioni

E’ importante sottolineare che l’adeguamento impiantistico è essenziale per compiere trasformazioni nel rispetto dei moderni standard di risparmio energetico, efficienza e sicurezza.

Il restauro e risanamento conservativo non può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente, consentendo invece soltanto variazioni d’uso purché compatibili con l’organismo edilizio oggetto di conservazione.

La definizione normativa non va quindi confusa con quella “verace” dell’Architettura, cioè quella della conservazione filologica.

Chiaramente, la differenza di Restauro/Risanamento dalla ristrutturazione deve essere valutata sia in maniera localizzata o parziale nell’organismo, sia in maniera globale.

L’elemento caratterizzante la trasformazione edilizia, come si sa, è l’attuazione attraverso una serie di interventi che, singolarmente analizzati, potrebbero ricondursi ad altre tipologie.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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