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Incorre in concorso di colpa l’ufficio comunale e risarcimento danni per negligenza istruttoria

Non è passata inosservata la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI  n. 9879 del 17 novembre 2023, relativa alle responsabilità del Comune conseguenti all’annullamento in autotutela del permesso di costruire effettuato dallo stesso ente pubblico.

Sembrerà un paradosso, ma si capisce la riluttanza di certi Comuni ad annullare i propri atti, proprio per i possibili risvolti risarcitori provocati dal suo mancato controllo: il Comune non doveva rilasciare quel permesso di costruire, e se lo ha fatto è perchè da una parte è stato (forse) tratto in inganno con false rappresentazioni, ma dall’altra ha diritto/dovere di verificare il tutto.

Il vero problema che ha portato all’emanazione di quella sentenza è che il Comune poteva e doveva verificare la situazione specifica, avendone gli strumenti e nozioni per farlo; in sostanza, non c’è scusante per la negligenza tenuta in quella fattispecie.

Ciò crea allarme tra gli istruttori e tecnici comunali, i quali si sentiranno ancora di più in allarme di fronte a una richiesta di annullamento di permesso di costruire.

Infatti la sentenza afferma, sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli.

Consiglio la lettura integrale dell’intera sentenza, ma aggiungo anche un altro principio correlato sulla responsabilità penale dell’istruttore comunale, estratto dalla Cass. Penale n. 46682 del 21 novembre 2023:

Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo ( e nello stesso senso, si deve ritenere, anche di titoli in sanatoria) perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della “violazione di legge” rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 cod. pen. nella nuova formulazione ad opera dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa

Ergo, l’istruttore comunale è a rischio di responsabilità penale e civile in caso di rilascio di permessi che potrebbero risultare illegittimi.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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