Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Quando depositare la documentazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per contenimento consumo energia degli edifici e relativi impianti termici
Prima della L. 10/91 esisteva già una disciplina che obbligava obblighi in materia di contenimento dei consumi energetici in ambito edilizio, ovvero la L. 373/76 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052. In seguito possiamo ricordare anche il Decreto-Legge n. 68/1980 convertito con modificazioni dalla L. n. 178/1980.
Partendo dalla L. 10/1991, l’art. 28 prevedeva l’obbligo di presentare un apposita relazione progettuale con cui dimostrare il rispetto delle prescrizioni e requisiti previsti in materia di risparmio energetico (abrogato poi con D.Lgs. 48/2020).
In seguito la materia è stata riorganizzata col D.Lgs. 192/2005, il quale con l’art. 8 prevede l’obbligo di depositare alle P.A. competenti la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Vediamo nel dettaglio quando presentare la relazione D.Lgs. 192/2005 nei casi di:
- Inizio lavori opere edilizie
- Varianti in corso d’opera o variante finale relazione
- Dichiarazione fine lavori
- In caso di mancato deposito o difformità della relazione
- Sanatoria per mancato deposito relazione L. 10/91 e D.Lgs. 192/05
- Conclusione e consigli
Quando invece si presentano problematiche di mancata presentazione o difformità compiute rispetto alla relazione ed elaborati progettuali riferiti alla L. 10/91 o D.Lgs. 192/05, rinvio ad apposito approfondimento.
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Inizio lavori opere edilizie
La disciplina e procedura del deposito della relazione L. 10/91 era analoga a quella vigente oggi nell’art. 8 D.Lgs. 192/05. In questa è individuato l’obbligo di produrre calcoli, verifiche e progetti da inserire in una relazione tecnica.
Tale relazione deve attestare la conformità e la rispondenza di questi elaborati alle prescrizioni e normative sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Deposito entro inizio lavori. Il proprietario o soggetto avente titolo deve depositare in doppia copia contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo, presso le amministrazioni competenti. Potremmo quindi collegare così con le pratiche edilizie:
- CILA, CILAS: prima o contestualmente alla data di inizio lavori;
- SCIA, SCIA alternativa PdC: prima o contestualmente alla data di inizio lavori;
- Permesso di Costruire: al momento della presentazione istanza
Certamente, l’impostazione descritta qui sopra fa riferimento al senso letterale dell’art. 8 D.Lgs. 192/05, cioè inizio lavori formale e sostanziale, che potrebbe essere differito rispetto all’ingresso di comunicazioni o segnalazioni edilizie. E ancora, è più cautelativo consigliare il deposito della relazione energetica contestuale all’ingresso di segnalazioni e comunicazioni edilizie.
Per quanto riguarda gli schemi e le modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, essi sono stati definiti con apposito DM Interministeriale 26 giugno 2015, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Varianti in corso d’opera o variante finale relazione D.Lgs. 192/2005
La norma in parola non prevede una procedura specifica di variante in corso d’opera, per cui non è dato sapere come comportarsi di fronte alle varianti sostanziali o meno.
In questo ambito potrebbero infatti rendersi necessarie varianti complessive all’intervento e all’edificio, tali da richiedere la sospensione del cantiere e relativo adeguamento del titolo abilitativo edilizio.
Il comma 2 dell’art. 8 D.Lgs. 192/05 dispone l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alle eventuali varianti. Tenuto conto che non esiste una specifica disposizione sulle varianti in corso d’opera per la relazione D.Lgs. 192/05 (una volta L. 10/91), alle varianti si devono applicare le stesse regole del primo deposito dell’opera.
Ciò dovrebbe costringere gli adetti a dover “sincronizzare” le modifiche da apportare per opere di risparmio energetico e impianti termici con quelli di tipo edilizio.
In altri termini, una variante della relazione D.Lgs. 192/05 (esempio diversi materiali o spessori degli isolanti) dovrebbe entrare in comune assieme al relativo titolo, segnalazione o comunicazione edilizia.
Ora, non è esclusa a priori l’ipotesi che la relazione “energetica” possa fare ingresso autonomo nel fascicolo della pratica edilizia, ma rischia di dichiarare l’avvio di opere edili e impiantistiche prima ancora della loro legittimazione con varianti CILA, CILAS, SCIA o Permesso di Costruire. E’ pur vero che alcuni di questi titoli e comunicazioni prevedono procedimenti amministrativi per le varianti in corso d’opera o addirittura finali, come previsto anche da alcune norme regionali (qui ci sarebbe da ragionare molto).
Certamente, non ritengo che la variante finale della relazione D.Lgs. 192/05 sia coerente col dato letterale della norma in quanto assente; non trovando riferimento, è più cautelativo depositare la relazione “energetica” D.Lgs. 192/05 prima dell’avvio delle opere e comunque possibilmente assieme alle varianti delle pratiche edilizie.
Al contrario, spesso ho riscontrato il deposito della variante finale ex L. 10/91 (oggi D.Lgs. 192/05) congiuntamente alle varianti finali delle pratiche edilizie ordinarie.
Fine lavori relazione D.Lgs. 192/2005
Il comma 2 dell’art. 8 D.Lgs. 192/2005 dispone la parte finale del procedimento riguardante la relazione di rispondenza sul risparmio energetico.
Infatti dispone che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica devono essere asseverati dal Direttore dei lavori (termotecnico o architettonico?) al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (edilizi). Assieme a tali documenti va presentato anche il relativo Attestato di Prestazione Energetica (APE) ove previsto in base alla tipologia degli interventi.
In altre parole è prevista la consegna unica di questi documenti al momento della comunicazione di ultimazione opere della pratica edilizia (CILA, CILAS, SCIA e Permesso di Costruire.
Per evitare il mancato deposito finale, lo stesso comma 2 dispone l’inefficacia della dichiarazione di fine lavori se la stessa non sia accompagnata dalla predetta documentazione asseverata sul risparmio energetico (relazione, calcoli, progetti, APE); si tratta di una importante misura deterrente per mancato adempimento, allo scopo di impedire la conclusione del procedimento edilizio e della SCA (Segnalazione Certificata Agibilità).
Il comma 4 art. 8 D.Lgs. 192/05 dispone che il Comune definisce le modalita’ di controllo per verificare il rispetto e la conformità dell’intervento alle prescrizioni del medesmo decreto, gli accertamenti e ispezioni in corso d’opera (anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti), ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
Il successivo comma 5 dispone che i Comuni effettuano le verifiche di conformità e ispezioni anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti.
In caso di mancato deposito o difformità della relazione
L’art. 15 D.Lgs. 192/05 è dedicato alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto della procedura o della normativa prevista sul risparmio energetico, si estrapolano alcune utili al presente post.
Intanto occorre premettere che la relazione tecnica e l’asseverazione di conformità sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000), quindi sottoposto a responsabilità penale per attestazione non veritiera.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita’ stabilite nel relativo decreto attuativo del 26 giugno 2015, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 192/05, prima del rilascio del certificato di agibilita’, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Sanatoria per mancato deposito relazione L. 10/91 e D.Lgs. 192/05
La predetta normativa non prevede una apposita procedura di regolarizzazione in caso di mancato deposito o realizzazione difforme rispetto a quanto depositato in precedenza.
Tuttavia dovendo ragionare in analogia e in maniera coordinata con le procedure di sanatoria e regolarizzazione edilizia, ritengo si debba applicare gli stessi criteri a questa normativa settoriale sul risparmio energetico.
Ciò si traduce nel rispetto della doppia conformità in caso di Permesso di Costruire e Scia in sanatoria, o conformità singola in caso di CILA tardiva.
Ritengo infatti da escludere un deposito tardivo o “in sanatoria” della relazione L. 10/91 o D.Lgs. 192/05 con verifiche e calcolo riferiti all’epoca dell’illecito.
Questo criterio è analogo a quello applicato per gli abusi strutturali e antisismici, secondo quanto stabilito dalla sentenza di Corte Costituzionale n, 101/2013.
Conclusioni e consigli
La normativa sul risparmio energetico in edilizia è una delle tante norme di settore connesse al DPR 380/01 e alle pratiche edilizie.
Questo particolare intreccio di norme tende a condizionarsi a vicenda, motivo per cui è importante valutare la gestione congiunta dei procedimenti.
Certamente, è più cautelativo evitare il deposito della relazione D.Lgs. 192/2005 come variante finale contestualmente alla comunicazione di ultimazione opere, proprio perchè non prevista dalla norma. Al contrario, è sempre meglio presentarla prima dell’avvio del loro inizio lavori, anche nei casi di varianti in vista.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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