Oggi 21 novembre 2024 la Camera ha approvato il testo della proposta di legge n. 1987 riguardante "Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di…
Se fosse confermata la versione in bozza, credo che non porterà molti benefici all’atto pratico; ecco le mie osservazioni
Da anni si parla di standarizzare le definizioni contenute nei regolamenti edilizi, cercando di uniformare le oltre 8000 sfumature comunali di “volume”, “sagoma”, “altezze”, come avviene per i bulloni in tutto il mondo.
Premesso che si parla di Regolamento edilizio unico o “tipo” nazionale da quasi un paio d’anni, ovvero dalla prima adozione del Decreto “Sblocca Italia” la cui emanazione doveva avvenire con Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali; ne avevo fatto cenno pochi mesi fa in questo articolo a cui rimando per promemoria.
L’interessante iniziativa avrebbe dovuto semplificare quel groviglio di definizioni scaturito dal “feudalesimo burocratico” ben noto ai professionisti tecnici.
Sembra che sia in dirittura d’arrivo una bozza comprensiva di 42 definizioni, infatti il Ministero delle infrastrutture e trasporti intende arrivare all’emanazione della versione definitiva, tenuto conto di una certa opposizione svolta da alcune Regioni su alcuni aspetti, cosi da quanto si evince da questo articolo pubblicato dalla Acca.
L’emanazione di questo provvedimento produrrà certo molti benefici quali l’uniformità delle definizioni parametriche edilizie più ricorrenti negli strumenti e regolamenti urbanistici di ogni livello.
Spesso ad un tecnico che opera nel raggio di 15 km si deve rapportare con sei definizioni leggermente diverse per lo stesso parametro.
Dalla possibile approvazione della bozza consultabile su Ediltecnico potrebbero verificarsi conseguenze in fase applicativa della strumentazione urbanistica progettata su previgenti definizioni:
- la quantificazione e dimensionamento dei carichi urbanistici di ogni comune potrebbe subire possibili modifiche “perentorie” derivanti dal variare di definizioni e parametri progettuali come il cubaggio, altezze, indici edificatori, superfici lorde e coperte, eccetera;
- in alcuni casi potrebbero variare le possibilità di intervento edilizio rispetto a quelle previste oggi a livello comunale, per gli stessi motivi del punto precedente;
In Toscana ci siamo già passati proprio su questo passaggio generazionale relativo alle definizioni urbanistiche, e ho molti colleghi mi hanno portato a conoscenza che diversi casi di progetti edilizi importanti, frutto di anni di lavoro, improvvisamente avessero subito dinieghi o limitazioni a causa del subentro delle nuove definizioni regionali.
Ciò è avvenuto in seguito all’entrata in vigore del Regolamento regionale 64/R che, apportando l’introduzione di circa 28 definizioni edilizie, ha sovrascritto quelle previgenti negli strumenti urbanistici comunali.
Agli enti locali era consentito solo di subarticolare le suddette definizioni rispettando un fermo principio di congruenza con esse.
Molti di essi hanno avviato prontamente adeguato gli strumenti urbanistici.
Tra pochi mesi probabilmente dovranno ripetere ancora l’operazione per rispettare o adeguarsi alle nuove/diverse 42 definizioni (14 in più) che il Regolamento edilizio unico introdurrà nell’ordinamento urbanistico nazionale.
Come dire: forse la Toscana poteva (e doveva) rinviare l’entrata in vigore del Reg. 64/R proprio in vista del possibile rilascio di quello nazionale, risparmiando tempo, risorse e cambiamenti sostanziali per gli operatori e stakehoders del settore immobiliare.
Si tratta comunque un passaggio forzato e assolutamente necessario, e i grandi eventi di cambiamento comportano sempre alcune effetti collaterali.
Quello che auspico è una pianificata fase di monitoraggio degli effetti derivanti da queste decisioni normative di portata storica.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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