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L’obbiettivo di standarizzare regole e definizioni da Trieste in giù non poi tanto lontano.

Sarebbe infatti giunta l’ora di porre fine al “feudalesimo” delle definizioni vigente tra Comune e Comune.

In Italia attualmente abbiamo oltre ottomila Comuni, e molti di essi stanno valutando una riorganizzazione funzionale e amministrativa ipotizzando varie unioni o fusioni: si nota molta titubanza perchè per alcuni di essi la cosa può significare una perdita di secolare identità.

Molti enti comunali si sono guerreggiati e rivaleggiati per secoli, abbiamo molti esempi di “cane e gatto” che rischiano seriamente di confluire verso il “nemico di sempre”.

Sarà capitato anche a voialtri tecnici di dover operare in “n” Comuni e dovervi studiare “n” regolamenti edilizi diversi, dai quali emergono “n” definizioni diverse per lo stesso parametro.

Prendiamo ad esempio l’altezza massima di un edificio:
chi considera in alto l’intersezione facciata-intradosso copertura, chi considera l’estradosso della soletta-facciata, chi considera addirittura l’estradosso del manto di copertura (poi mi spiegate come fare col manto coppo-embrice), ecc.

Finisce che il povero Geometra/Architetto/Ingegnere alla fine, dovendo lavorare mediamente in almeno tre/quattro Comuni debba ogni volta ricontrollarsi tutte le definizioni per non sbagliare, oppure nel qual caso tenti di andare a memoria si espone a rischi di confusione.

Di questo benedetto Regolamento Edilizio unico se ne sente parlare dall’estate 2014, quando era nell’incubatore mental-legislativo assieme al “capolavoro” dello Sblocca-Italia (L. 164/2014).

In sede di adozione del Decreto Sblocca-Italia [1] fu aggiunto all’art. 4 del T.U.E. DPR 380/01 il comma 1-sexies, che diede avvio al procedimento di consultazione e concertazione tra Governo, Autonomie locale e Regioni, procedura che avrà conclusione con l’accordo preso in conferenza unificata per adottare uno schema di regolamento edilizio tipo.

Attenzione: non sarà un regolamento edilizio “imperativo”, ma sarà un modello base che diverrà il riferimento a cui i Comuni si dovranno attenere. Saranno anche definite le tempistiche per adottare tempi di adeguamento di tutte le terminologie e definizioni vigenti.

Si ripete quindi lo stesso buono schema che ha portato all’unificazione su base nazionale prima, e su base regionale poi, della modulistica delle pratiche edilizie (Permesso di Costruire, SCIA, CILA e CIL, dimenticandosi quella più importante sull’Accertamento di conformità per le sanatorie ordinarie).

Il caso della Toscana e l’unificazione parametri edilizi col Reg. 64/R

In questa regione è già stato sperimentato un qualcosa di simile con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale 64/R di unificazione delle definizioni.

In prima istanza l’Art. 35 prevedeva la sua entrata in vigore a 180 giorni dalla sua approvazione, quindi il 15 maggio 2014; a partire da questa data il Regolamento concedeva ai comuni ulteriori 365 giorni per adeguare i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche dei propri regolamenti edilizi ai parametri e alle definizioni di cui al Capo II ed all’Allegato A, quindi il 15 maggio 2015.

Decorso tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel Regolamento sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi non adeguati o conformati al Regolamento stesso.

Molti Comuni toscani hanno avviato e concluso procedure di adeguamento e aggiornamenti dei propri regolamenti edilizi.

E se il Regolamento Edilizio Tipo nazionale dovesse scostarsi da quanto già statuito e applicato in Toscana col 64/R ?

Vi è la concreta possibilità che si debba rimettere ancora una volta in moto la macchina burocratica per ri-adeguare gli eventuali parametri e definizioni difformi rispetto a quelli nuovamente pervenuti.

Con tutte le conseguenze interpretative e di applicazione che dovranno farsi carico professionisti e tecnici comunali.

Prosit.


Note e Riferimenti:
[1] DPR. 380/01 art. 4 comma 1-sexies:

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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