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Il Comune se aveva disciplinato le costruzioni, poteva imporre procedimenti autorizzativi ante ’67 e ante ’42

Per quanto riguarda la dimostrazione dello Stato Legittimo dell’immobile e le verifiche di conformità, si pone spesso il problema di estenderle nei decenni passati per i cosiddetti immobili risalenti.

Quindi stiamo parlando dell’edilizia storica, e in particolare quella realizzata in epoca anteriore al:

E se molti pensano che il 31 ottobre 1942 si possa considerare “il momento zero” della storia urbanistica italiana, purtroppo non è vero.

Infatti il Consiglio di Stato con diverse sentenze ci ricorda che abbiamo un ordinamento normativo rigido, il quale non ci consente di ignorare del tutto la storia costruttiva di un immobile.

Infatti i regolamenti edilizi comunali potevano disciplinare già prima della L. 1150/42 una cogenza di obbligo di licenza edilizia, o titolo autorizzativo comunque denominato, ai sensi dell’art. 111 del regio decreto n. 297/1911 (abrogato con L. 142/1990), che riporto in versione originaria:

Art. 111.
Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:
1° la formazione delle Commissioni consultive edilizie;
2° la determinazione del perimetro dell’abitato a cui si devono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;
3° le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi, i depositi di materiale per simili cause, e gli obblighi relativi dei proprietari acciocche’ non sia impedita o resa pericolosa la viabilità e non sia deturpato l’aspetto dell’abitato;
4° l’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l’aspetto dell’abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale si’ pubblici che privati;
5° l’altezza massima dei fabbricati in relazione all’ampiezza delle vie e dei cortili;
6° le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;
7° i lavori da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio;
8° la posizione e la conservazione dei numeri civici;
9° la formazione, la conservazione ed il restauro dei marciapiedi, dei portici, dei lastricati e dei selciati nelle vie e piazze, nel caso in cui tali opere possano a termini di legge porsi a carico dei privati;
10° le visite da farsi ai lavori da un delegato del municipio al fine di constatare che nella esecuzione delle opere si osservino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

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Obbligo di licenza edilizia anche oltre la L. 1150/42

In altri articoli avevamo già parlato di questo obbligo che poteva travalicare i termini previsti dalla legge fondamentale n. 1150/42, anche con alcuni precedenti regi decreti del 1935 e 1937.

In questo articolo invece ci soffermiamo sul periodo previgente alla legge 1150/1942, esteso fino al RD 297/1911, perché esiste un consolidato principio che riconosce al Comune la possibilità di cogenza o obbligo di titolo abilitativo o licenza edilizia comunque denominata in base ai regolamenti locali emanati ai sensi del predetto regio decreto.

Questo principio è riportato ad esempio nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 1254/2021 (e anche n. 5330/2019, n, 3899/2015, 13/2015), che testualmente riporto:

Non può quindi sostenersi che la successiva legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” abbia avuto una valenza abrogativa o disapplicativa rispetto ai precedenti regolamenti edilizi, sicché la giurisprudenza maggioritaria ha evidenziato l’assoggettamento alla sanzione della demolizione per le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, anche se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l’obbligo fosse stato previsto dai regolamenti edilizi comunali (da ultimo, Cons. Stato, IV, 29 luglio 2019 n. 5330; id., 8 luglio 2008, n. 5141; id., VI, 7 agosto 2015, n. 3899; id., VI, 5 gennaio 2015, n. 13).
Pertanto, deve darsi continuità al citato orientamento giurisprudenziale che evidenzia come l’articolo 111 del citato R.D. n. 297 del 1911 sui regolamenti edilizi comunali, pur non riferendosi espressamente all’imposizione di un regime autorizzatorio in materia edilizia, stabilisse che “Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti: (…) 3° le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi, i depositi di materiale per simili cause, e gli obblighi relativi dei proprietari”, cosicché si può agevolmente ritenere che, se l’amministrazione comunale aveva il potere di emanare norme in tema di costruzioni, essa ben poteva vagliare preventivamente la conformità dei progetti edilizi a dette norme tramite procedimenti autorizzatori.

Per cui i regolamenti edilizi comunali emanati ai sensi del R.D. 297/1911 potevano legittimamente aver previsto l’obbligo di licenza edilizia, autorizzazione o nulla osta comunque denominato, già prima dell’entrata in vigore della L. 1150/42.

Per esempio nelle sentenze del Consiglio di Stato di cui sopra è stata confermata la validità dell’obbligo di licenza edilizia imposto da regolamento edilizio ante L. 1150/42 e posteriore al R.D. 297/1911 per queste fattispecie:

Si aprono altri scenari su cui riflettere, perchè resta da capire come applicare un articolo di legge che risulta abrogato, cioè l’art. 111 del R.D. 297/1911, su cui nutro perplessità.

Certamente da queste verifiche cosi spinte nel passato potrebbero emergere discordanze o irregolarità edilizie che potrebbero richiedere regolarizzazione secondo le vigenti procedure, che ho sintetizzato in questo video youtube (iscriviti sul mio canale, apprezzerai i benefici):

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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