Pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2024 - entra in vigore il 30 maggio 2024
REGIO DECRETO n. 1265/1934
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. pubblicato in GU n.186 del 9-8-1934 – Suppl. Ordinario n. 186.
Versione testo originario alla data di promulgazione
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l’Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E’ approvato l’unito testo unico delle leggi sanitarie composto di
394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d’ordine Nostro, dal
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per l’Interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Sant’Anna di Valdieri, addi’ 27 luglio 1934 – XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 8 agosto 1934 – Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 37. – Giagheddu.
TITOLO I
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SANITARIA
CAPO I
Organizzazione dei servizi e degli uffici
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
Art. 1.
La tutela della sanita’ pubblica spetta al Ministro per l’interno
e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta’.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle
colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia
l’amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba
direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela
dell’igiene e della sanita’ pubblica, essere coordinati e uniformati
alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del
Ministro per l’interno.
Art. 2.
Gli organi centrali dell’amministrazione sanitaria presso il
Ministero dell’interno sono: la Direzione generale della Sanita’
pubblica ed il Consiglio superiore di sanita’.
Il prefetto e’ l’autorita’ sanitaria della provincia. Egli presiede
il Consiglio provinciale di sanita’ e ha alla sua dipendenza il
medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podesta’ e’ l’autorita’ sanitaria del comune ed ha alla sua
dipendenza l’ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l’ufficio sanitario provinciale e
sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di
aeroporti, dove esistono. L’ufficiale sanitario dirige l’ufficio
sanitario comunale.
Art. 3.
I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle
malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni
locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, gia’ capoluoghi di
circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno
un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale
sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo
espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera propria per
gli scopi anzidetti.
Art. 4.
All’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri
nell’ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita
dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai
luoghi nei quali ne e’ riconosciuto il bisogno, quando non siano
assicurate altrimenti, provvedono i comuni.
E’ fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la
generalita’ degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, l’obbligo di prestare la loro
opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base
alle speciali tariffe che sono all’uopo proposte per ciascuna
provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta,
competente per territorio, e approvate dal prefetto.
Art. 5.
Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla
legge; hanno facolta’, inoltre, d’integrare servizi sanitari che sono
a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti
dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi
nell’adempimento di tali servizi.
CAPO II
Della direzione generale della sanita’ pubblica
Art. 6.
La Direzione generale della Sanita’ pubblica e’ costituita di
uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e
dell’Istituto di sanita’ pubblica, come centro di indagini e di
accertamenti inerenti ai servizi della sanita’ pubblica e per la
specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.
Art. 7.
L’Istituto di sanita’ pubblica comprende i seguenti reparti:
- Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all’igiene
e alla sanita’ pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti
affini;
- Laboratorio di chimica applicata all’igiene e alla sanita’
pubblica; controllo della salubrita’ delle sostanze annientati;
- Laboratorio di fisica applicata all’igiene e alla sanita’
pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
- Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi
della malaria;
- Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la
sanita’ pubblica;
- Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e
dell’abitato;
- Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici
riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
- Biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quello per
le finanze, potra’ procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di
raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
Il direttore generale della sanita’ pubblica e’ direttore
dell’Istituto; puo’ essere sostituito in tale compito dall’ispettore
generale medico capo.
Art. 8.
Nell’Istituto di sanita’ pubblica hanno luogo ogni anno corsi di
perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello
Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al
personale dell’Amministrazione della sanita’ pubblica; possono essere
anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di
altre amministrazioni statali o anche a estranei all’Amministrazione
dello Stato.
Art. 9.
I programmi dei corsi, indicati nell’articolo precedente, sono
stabiliti dal direttore generale della sanita’ pubblica, sentito il
parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del
Consiglio superiore di sanita’ e della quale fanno parte i capi dei
reparti dell’Istituto e due componenti designati dal Consiglio
superiore di sanita’, che durano in carica tre anni. Il direttore
generale della sanita’ pubblica puo’ intervenire ai lavori di detta
Commissione.
Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale
della sanita’ pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le
funzioni di segretario.
Art. 10.
Per l’ammissione ai corsi di perfezionamento nell’Istituto di
sanita’ pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici
delle Amministrazioni dello Stato, e’ tenuto al pagamento di una
tassa d’iscrizione. Alla fine di ciascun corso e’ rilasciato un
diploma, la cui concessione e’ subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette e’ determinata con decreto del
Ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.
L’importo delle tasse e’ devoluto all’erario.
Art. 11.
Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli
altri servizi affidati, con l’autorizzazione del Ministro per
l’interno, all’Istituto di sanita’ pubblica da altre Amministrazioni
dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero
stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme
accreditate e’ reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme
di contabilita’ generale dello Stato.
L’Istituto di sanita’ pubblica, previa autorizzazione del Ministro
per l’interno, puo’ eseguire ricerche e studi anchea richiesta di
Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto,
emanato dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per le
finanze, e’ determinata la misura delle somme che tali
Amministrazioni, enti o privati debbono versare all’Erario a titolo
di rimborso di spesa.
CAPO III
Del consiglio superiore di sanita’
Art. 12.
Il Consiglio superiore di sanita’ e’ composto:
di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei
particolarmente competenti nella igiene pubblica;
di un biologo;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene
veterinaria;
di un farmacologo;
di un consigliere di stato;
di una persona esperta nelle scienze agrarie;
di una persona esperta nelle materie amministrative;
di un ufficiale sanitario capo di ufficio d’igiene;
di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, uno
dell’Istituto Nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della
Croce Rossa Italiana e uno dell’Opera Nazionale per la protezione
della maternita’ e dell’infanzia, rispettivamente designati dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista e da ciascuno degli enti
predetti.
Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per
l’interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Fanno inoltre parte del Consiglio stesso:
il Direttore generale della Sanita’ pubblica;
il Direttore generale dell’Amministrazione civile;
il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
il Direttore generale dell’Istruzione superiore;
il Direttore generale degli italiani all’estero;
un Direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal
Ministro per le colonie;
un Direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato
dal Ministro per le corporazioni;
il Tenente generale medico, capo del Corpo sanitario militare;
il Tenente Generale medico direttore centrale della Sanita’
militare marittima;
il Capo dell’ufficio centrale di sanita’ della Regia Aeronautica;
il Presidente del Comitato medico del Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
il Primo Presidente della Corte d’appello della capitale;
il Direttore generale della Marina mercantile;
il Direttore generale dell’agricoltura;
il Presidente dell’Istituto centrale di statistica;
il Capo dell’ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
il Direttore generale della bonifica integrale;
il Colonnello veterinario capo del Corpo e del servizio veterinario
militare;
un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei
farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle
rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le
norme, i termini e le coi dizioni stabilite con decreto Reale, su
proposta dei Ministri per l’interno e per le corporazioni.
Il Ministro per l’interno nomina per ciascuna sessione di ordinaria
del Consiglio superiore di sanita’ il presidente e vice presidente
che rimangono in carica fino all’apertura della sessione ordinaria
successiva. Il presidente e il vice presidente esplicano le loro
mansioni anche in seno alle sezioni del Consiglio superiore di
sanita’.
E’ in facolta’ del Ministro per l’interno di intervenire alle
adunanze del Consiglio superiore di sanita’ riunito in adunanza
generale o di sezione, assumendone la presidenza.
Il Ministro per l’interno designa a segretario del Consiglio
superiore di sanita’ un funzionario medico in servizi presso la
direzione generale della sanita’ pubblica il qual non ha voto.
Art. 13.
Il Consiglio superiore di Sanita’:
1° prende in esame i fatti riguardanti l’igiene e la sanita’
pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della
sanita’ pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche
scientifiche che giudichera’ convenienti ai fini de servizi di
sanita’ pubblica;
3° compila l’elenco delle lavorazioni insalubri.
Art. 14.
Il voto del Consiglio superiore di sanita’ e’ obbligatorio:
- a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque
amministrazione centrale, che comunque interessino l’igiene e la
sanita’ pubblica;
- b) sull’elenco dei colori nocivi;
- c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere
acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze, sulla forma dei
relativi preparati e sui modi di distribuzione d essi; sui preparati
sussidiari per la cura della malaria, i norma dell’art. 315;
- d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o
insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei
fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo
all’igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei
fanciulli;
- e) sui grandi lavori di utilita’ pubblica per cio’ che riguarda
l’igiene; sulle opere di pubblica utilita’ che interessino comunque
la sanita’ pubblica e la esecuzione delle quali debba essere
autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu’
provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i
casi nei quali ne e’ richiesto per legge;
- f) sulle domande di attestati di privativa industriale per
invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi
natura;
- g) sulle modificazioni da introdursi nell’elenco degli
stupefacenti;
- h) in tutti i casi nei quali ne e’ fatto obbligo per disposizione
di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
E’ in facolta’ del Ministro per l’interno di richiedere il parere
del Consiglio superiore di sanita’ in tutti quei casi nei quali lo
ritenga opportuno.
Art. 15.
Il Consiglio superiore di sanita’ si divide in quattro sezioni.
Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto reale
all’inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la
competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei
membri nelle medesime.
Art. 16.
Il Consiglio superiore di sanita’ delibera in adunanza generale
sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art.
14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilita’ preveduti
nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza e’
espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento;
negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio
dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento,
sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza
di due o piu’ sezioni, il parere e’ emesso collegialmente dalle
sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le
sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei
componenti residenti nella capitale.
CAPO IV
Del consiglio provinciale di sanita’
Art. 17.
Il Consiglio provinciale di sanita’ e’ presieduto dal prefetto ed
e’ composto di:
- a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente
competente in pediatria;
- b) una persona esperta nelle materie amministrative;
- c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
- d) il segretario federale del Partito nazionale fascista;
- e) il medico provinciale;
- f) il veterinario provinciale;
- g) l’ufficiale medico in attivita’ di servizio di piu’ alto grado
residente nel capoluogo della provincia;
- h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
- i) l’ufficiale sanitario del capoluogo;
- l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno
dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti
nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali
legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni
stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l’interno e
per le corporazioni.
I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con
decreto Reale, su proposta del Ministro per l’interno, durano in
carica tre anni e possono essere rinominati.
Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario
amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.
Art. 18.
Il Consiglio provinciale di Sanita’:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l’igiene e la salute
pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che
giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la
licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli
industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e
nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell’elenco per la nomina dei
sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali
arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura.
Art. 19.
Il voto del Consiglio provinciale di sanita’ e’ obbligatorio, per
la parte igienico-sanitaria:
- a) sui regolamenti locali di igiene e sanita’;
- b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili
e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
- c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
- d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
- e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di
igiene e di profilassi;
- f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d’acqua
potabile e sulla esecuzione d’ufficio di opere di tale natura;
- g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di
fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro
notturno di materie suscettibili di alterazione;
- h) sulla piante organiche delle farmacie;
- i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e
sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
- i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova
e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la
sospensione per il termine di un mese;
- m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario
provinciale;
- n) in tutti i casi nei quali ne e’ fatto obbligo per disposizione
di legge o di regolamento generale.
E’ in facolta’ del prefetto di richiedere il parere del Consiglio
provinciale di sanita’ in tutti quei casi nei quali lo ritenga
opportuno.
Art. 20.
Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il
Consiglio provinciale di sanita’ puo’ deliberare con la presenza
della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della
provincia.
CAPO V
Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanita’ e ai
consigli provinciali di sanita’
Art. 21.
Il Consiglio superiore di sanita’, in adunanza generale, ed il
Consiglio provinciale di sanita’, si riuniscono in sessione ordinaria
una volta l’anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio
superiore di sanita’ due volte l’anno, nei mesi di giugno e di
novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere
riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli,
rispettivamente il Ministro per l’interno ed il prefetto.
Per la validita’ delle adunanze e’ necessaria la presenza della
meta’ almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli
articoli 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di
parita’, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze
consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La
decadenza e’ pronunziata dal Ministro per l’interno o dal prefetto,
sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del
Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita’.
Art. 22.
E’ in facolta’ del Ministro per l’interno o del prefetto, di fare
intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e
del Consiglio provinciale di sanita’, senza voto deliberativo, per lo
studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza
estranee ai predetti consessi.
Art. 23.
Ai componenti del Consiglio superiore di sanita’ e dai Consigli
provinciali di sanita’, estranei all’amministrazione dello Stato,
puo’ essere assegnata una indennita’ giornaliera nella misura
stabilita con decreto del Ministro per l’interno di concerto con
quello per le finanze.
Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte
dell’amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei
Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell’ufficio che
ricoprono, puo’ essere assegnata una diaria che e’ stabilita con
decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell’art. 63 del R.
decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo
dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennita’ di
viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono
stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti
sono determinate con decreto del ministro per l’interno di concerto
con quello per le finanze.
CAPO VI
Dell’ufficio sanitario provinciale
Sezione I
Del medico
provinciale
Art. 24.
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal
presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
- a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la
sanita’ pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
- b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita’ per
gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
- c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al
personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza
dell’autorita’ sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
- d) da’ voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio
medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli
ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e
amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di
servizio;
- e) da’ parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la
costruzione e l’acquisto, l’adattamento e il restauro di campi
sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
- f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi
dell’art. 40, su tutto cio’ che riguarda l’igiene e la sanita’
pubblica;
- g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei
comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione
delle leggi e dei regolamenti sanitari;
- h) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e
istruzione, riferendone al prefetto;
- i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono
esperimenti sopra animali;
- l) redige la relazione annuale sull’andamento dei servizi sanitari
e sullo stato sanitario della provincia;
- m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le
informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la
sanita’ pubblica e sugli aborti, fermo restando l’obbligo del referto
ai sensi dell’art. 365 del Codice penale e dell’art. 4 del Codice di
procedura penale.
Quando nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato,
per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia
mediante rapporto.
Art. 25.
Nelle provincie, dove manchi temporaneamente il medico provinciale,
l’ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del
Consiglio provinciale di sanita’ puo’ essere incaricato dal Ministero
di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
Sezione II
Del veterinario provinciale
Art. 26.
Il veterinario provinciale fa parte dell’ufficio sanitario
provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
- a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle
disposizioni di polizia veterinaria;
- b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie
infettive degli animali;
- c) informa il prefetto sull’andamento del servizio e il medico
provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l’igiene degli
animali nella provincia in rapporto alla sanita’ pubblica;
- d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la
applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria
e compie le necessarie ispezioni;
- e) da’ voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio
veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i
corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
- f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei
veterinari comunali;
- g) redige la relazione annuale sull’andamento del servizio
veterinario della provincia.
Art. 27.
Il prefetto puo’ incaricare uno o piu’ veterinari di coadiuvare il
veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando
l’estensione della provincia stessa e la quantita’ del bestiame in
essa esistente lo richiedano.
Nelle provincie dove manchi il veterinario provinciale, le sue
funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal Ministero
dell’interno al veterinario di una provincia vicina, o ad un
componente veterinario del Consiglio provinciale di sanita’.
Sezione III
Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le
frontiere di terra e per gli aeroporti
Art. 28.
Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di
sanita’.
Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanita’ marittima e nelle
stazioni di sanita’ marittima, il servizio e’ affidato ad apposito
personale tecnico appartenente ai ruoli dell’ammistrazione della
sanita’ pubblica.
Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.
Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonche’ alla
eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari,
provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal
Ministero dell’interno.
Art. 29.
Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto o scalo
dello Stato, e’ tenuto a sottostare alle formalita’ sanitarie
prescritte nel regolamento di sanita’ marittima.
Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel
predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo,
stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura
stabilita nel Codice stesso.
Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente
articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave.
Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il
capitano della nave deve versare presso l’ufficio di porto un
deposito di garanzia nella somma determinata dall’autorita’ marittima
locale entro il limite massimo indicato nell’art. 358.
Art. 30.
Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto o scalo
dello Stato, e’ tenuto al pagamento di un diritto di pratica
sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al
presente testo unico.
Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse norme e
modalita’ della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV
della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
Art. 31.
Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato
e’ tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell’apposito
regolamento, che e’ emanato dal Ministro per l’interno di concerto
con quello per l’aeronautica.
Art. 32.
Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed
avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si
esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.
Detti veterinari debbono proibire l’ingresso nello Stato degli
animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di
esserlo, nonche’ delle carni e dei prodotti od avanzi animali
riconosciuti non sani.
Debbono proibire del pari l’uscita dal Regno degli animali
riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di
esserlo.
La visita alla frontiera e’ soggetta alla percezione di un diritto
fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura
stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.
E’ fatta eccezione per i soli animali importati per l’alpeggio e
per la svernatura, per i quali la visita e’ gratuita.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita
all’entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto.
I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione
ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto
fisso.
CAPO VII
Dell’ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza
igienica e di assistenza sanitaria nei comuni
Sezione I
Dell’ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni
Art. 33.
I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio
di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto puo’ promuovere di ufficio la costituzione di tali
consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le
disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della
legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella
Sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni
economiche del comune e per le difficolta’ di comuni razioni con i
comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di
vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo
comma, il prefetto puo’ affidare temporaneamente le funzioni di
ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal
Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore di sanita’,
determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica
nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
Art. 34.
L’ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e’ nominato
dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo
dei posti vacanti nella provincia.
Il concorso puo’ essere indetto per singoli comuni quando si tratta
di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o
anche di comuni dichiarati stazioni di cura soggiorno e turismo.
Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale
sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia
e abilitati all’esercizio della professione, purche’ non abbiano
oltrepassato trentadue anni di eta, e indipendentemente dal limite
predetto:
- a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che
prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell’amministrazione
della sanita’ pubblica;
- b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del
bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici
presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici
di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 35.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’ previa
autorizzazione del Ministro per l’interno, puo’ far precedere al
concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell’articolo
precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio
con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.
Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici
provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio
effettivo nell’Amministrazione della Sanita’ pubblica.
Art. 36.
Il Ministero dell’interno nomina le Commissioni giudicatrici dei
concorsi e ha facolta’ di affidare il giudizio di piu’ concorsi ad
una stessa Commissione.
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati
risultati idonei, secondo l’ordine della votazione conseguita e
osservate le preferenze stabilite per legge.
E in facolta’ della Commissione predetta di dichiarare inefficace
l’esito del concorso stesso per uno o piu’ posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei
vincitori, secondo l’ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai
comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di
concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti
dichiarati idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. Il
riparto delle spese e’ fatto con decreto del prefetto; se il giudizio
della Commissione riflette concorsi di piu’ provincie, il riparto per
provincia e’ fatto con provvedimento del Ministro per l’interno.
Art. 37.
La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso e’
fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il
prefetto, sentito il podesta’ od il presidente del consorzio
interessato ed il Consiglio provinciale di sanita’, provvede, entro
il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla
dimissione.
Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione deve
essere motivato genericamente.
Il periodo di prova e’ ridotto ad un anno per coloro che, alla data
del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di
comuni in qualita’ di ufficiali sanitari con nomina definitiva.
I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente
articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma
dell’art. 36, sono definitivi.
Art. 38.
L’ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento,
presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne
promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta’ ai propri doveri.
La formula della promessa e’ la seguente:
«Prometto che saro’ fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che
osservero’ lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che
adempiro’ a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con
zelo, per il pubblico bene e nell’interesse dell’amministrazione,
serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia
condotta, anche privata, alla dignita’ dell’impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro’ ad
associazioni o partiti la cui attivita’ non si concili coi doveri del
mio ufficio.
«Prometto che adempiro’ a tutti i miei doveri, al solo scopo del
bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza,
il seguente giuramento:
«Giuro che saro’ fedele al Re ed ai suoi Reali successori che
osservero’ lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che
adempiro’ a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con
zelo, per il pubblico bene e nell’interesse dell’amministrazione,
serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia
condotta, anche privata, alla dignita’ dell’impiego.
«Giuro che non appartengo ne’ apparterro’ ad associazioni o
partiti, la cui attivita’ non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempiro’ a tutti i miei doveri al solo scopo del bene
inseparabile del Re e della Patria».
Art. 39.
Gli ufficiali sanitari dipendono dal podesta’ o dal presidente del
Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente
dall’autorita’ sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli
ordini.
Art. 40.
L’ufficiale sanitario:
- a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei
comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
- b) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e
istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove
si compie lavoro in comune, riferendone al podesta’ e al medico
provinciale;
- c) denunzia al podesta’ e al medico provinciale ogni trasgressione
alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso,
l’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale e
dell’art. 4 del Codice di procedura penale;
- d) riferisce sollecitamente al podesta’ e al medico provinciale
tutto cio’ che, nell’interesse della sanita’ pubblica, possa
reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- e) assiste il podesta’ nell’esecuzione di tutti i provvedimenti
sanitari ordinati sia dall’autorita’ comunale, sia dalle autorita’
superiori;
- f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo
stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico
provinciale.
Art. 41.
Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a
concorso, sono determinati, tenuto conto dell’importanza del
servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il
Consiglio provinciale di sanita’.
Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a
quelli, gia’ attribuiti per i posti di ufficiale sanitario,
risultanti dopo l’applicazione delle riduzioni sancite nel R.
decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e’
ammesso ricorso al Ministro per l’interno.
Art. 42.
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che
le vigenti disposizioni demandano all’ufficiale sanitario, e’ dovuto
al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali
certificati sono domandati nell’esclusivo interesse privato.
La misura del compenso e i casi per i quali esso e’ dovuto sono
stabiliti con decreto del Ministro per l’interno. La riscossione e’
fatta a mezzo di marche segnatasse.
Art. 43.
Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell’articolo
precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici
comunali, detratto il cinquanta per cento che e’ devoluto
all’ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale
tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi,
tale ultima somma e’ devoluta all’ufficiale sanitario.
La quota spettante all’ufficiale sanitario ed al personale tecnico
predetto non puo’ eccedere per ciascuno di essi, durante l’anno, la
meta’ dell’ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal
computo degli stessi qualsiasi indennita’ accessoria.
Art. 44.
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali
sanitari sono:
- a) la censura;
- b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un
quinto e per la durata massima di mesi sei;
- c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la
durata da uno a sei mesi;
- d) la revoca;
- e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura
puo’ essere anche applicata dal podesta’ o dal presidente del
consorzio.
Art. 45.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti all’interessato, e concessione di
un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare,
superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio
per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanita’,
dinanzi al quale l’ufficiale sanitario incolpato puo’ esporre
verbalmente le proprie discolpe.
Art. 46.
In caso di urgenza o quando la gravita’ dei fatti lo esiga,
l’ufficiale sanitario puo’ essere sospeso dall’ufficio; deve essere
immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia
sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione applicata dal prefetto. Essa ha carattere
cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado la
privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni
del sospeso puo’ essere pero’ concesso un assegno alimentare, in
misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza
definitiva, che escluda l’esistenza del fatto imputato i, pur
ammettendolo, escluda che l’incolpato vi abbia preso parte, la
sospensione e’ revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti
non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di
assegno alimentare.
Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una
sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con
privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta,
debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli
stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo
di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare l’anzianita’ perduta.
All’infuori dei casi elencati nel terzo comma, l’ordinanza o la
sentenza non osta all’eventuale procedimento disciplinare e, qualora
questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello
stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
L’ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato
a pena restrittiva della liberta’ personale, quando non sia il caso
di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e’
sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo
di espiazione della pena.
Art. 47.
L’ufficiale sanitario e’ collocato a riposo, con decreto del
prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta’.
Puo’, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto
motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’,
per inabilita’ fisica, incapacita’ professionale, soppressione di
posto o quando cio’ sia necessario nell’interesse del servizio. In
tali casi all’ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il
collocamento a riposo, e’ assegnato un termine per presentare le sue
eventuali deduzioni.
Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma
precedente il Ministro per l’interno decide sentito il Consiglio
superiore di sanita’.
Art. 48.
L’ufficiale sanitario e’ dichiarato di ufficio dimissionario:
- a) quando perda la cittadinanza italiana;
- b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma
servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti
arbitrariamente dall’ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
E’, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio
dell’azione penale, quando volontariamente abbandoni l’ufficio o
presti l’opera propria in modo da interrompere o turbare la
continuita’ e la regolarita’ del servizio, ovvero si faccia
istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.
Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuai e le
personali responsabilita’, nel caso preveduto nel precedente comma,
puo’ applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello
stipendio o la revoca dall’impiego.
In ogni caso, indipendentemente da quanto e’ disposto nei comma
precedenti, l’ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni
predette, e’ sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni
ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione
stessa da parte del podesta’ o del medico provinciale.
Art. 49.
Le dimissioni volontarie dell’ufficiale sanitario devono essere
presentate per iscritto al podesta’ o al presidente del consorzio,
che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.
L’ufficiale sanitario dimissionario non puo’ abbandonare l’ufficio
e non e’ svincolato dai doveri ad esso inerenti finche’ non gli sia
partecipata l’accettazione delle dimissioni.
L’accettazione puo’ essere rifiutata o ritardata per gravi motivi
di servizio o quando l’ufficiale sanitario si trovi sottoposto a
procedimento disciplinare.
Art. 50.
L’ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o
fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei
propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita’ con le
generali direttive politiche del Governo, puo’ essere dispensato
dall’impiego.
All’interessato deve essere assegnato un termine per la
presentazione delle sue discolpe.
La dispensa e’ pronunziata dal prefetto con provvedimento
definitivo.
Art. 51.
Il posto dell’ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di
esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato
dimissionario d’ufficio, non puo’ essere coperto, fuorche’ in via
provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione
definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato,
ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti
ricorsi.
Art. 52.
Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli
ufficiali sanitari, e’ ammesso ricorso per legittimita’ al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
Art. 53.
Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per
i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al
pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza
per le pensioni dei sanitari.
Art. 54.
Al personale medico addetto agli uffici sanitari comunali,
preveduti nel secondo comma dell’art. 3 del presente testo unico, si
applicano le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli
ufficiali sanitari.
Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di
esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le
punizioni disciplinari compete al podesta’, salva l’applicazione
dell’art. 50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la Commissione di disciplina
stabilita, per i sanitari condotti, nell’art. 74 e, nei suoi
confronti, non e’ applicabile la dispensa o il collocamento a
riposo nell’interesse del servizio preveduti nel secondo comma
dell’art. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della
Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Sezione II
Dell’assistenza medico-chirurgica e ostetrica
Art. 55.
L’assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non
risiedono medici e levatrici liberi esercenti, e’ fatta da almeno un
medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel
comune e da esso stipendiati, con l’obbligo della cura gratuita dei
poveri.
Dove risiedono piu’ medici e piu’ levatrici, il comune stipendia
uno o piu’ medici chirurghi, una o piu’ levatrici, secondo
l’importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.
I comuni hanno l’obbligo di procedere alla compilazione di uno
speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico
chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell’elenco predetto
i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali
loro occorrenti.
Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto
o in parte all’assistenza gratuita dei poveri ed alla
somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto
obbligati a completarla.
Art. 56.
I medici condotti hanno l’obbligo di cooperare alla esecuzione dei
provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla
autorita’ sanitaria comunale e dalle autorita’ superiori; nell’ambito
della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio
antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti
comunali non ne facciano espresso obbligo.
Art. 57.
Il prefetto ha facolta’ di provvedere al servizio di assistenza
medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti
assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno
o piu’ medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti
nell’albo dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene l’indicazione del compenso che il
comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto;
se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non puo’ essere
inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli
sostituisce.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
L’assunzione dell’incarico e’ obbligatoria.
Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei
casi indicati nell’art. 256, le disposizioni prevedute nell’ultimo
comma dell’articolo stesso.
Art. 58.
Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per
i poveri e’ disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da
queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto
alla stabilita’ dell’ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti
negli articoli 67 e 70.
Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli
articoli 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto
riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo
di prova si applicano le disposizioni dell’art. 71 e, nel caso di
punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla Giunta
provinciale amministrativa.
Il diritto alla stabilita’ dell’ufficio e dello stipendio e’
mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato
dall’istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune.
Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate
dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento
stabilito nell’art. 74.
Sezione III
Dell’assistenza e vigilanza veterinaria
Art. 59.
I comuni, nei quali esistono notevoli quantita’ di bestiame e dove
l’industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si
tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere
obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta
veterinaria.
I comuni hanno l’obbligo di procedere secondo le norme fissate dal
regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei possessori
di bestiame che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei
veterinari condotti.
Art. 60.
Il prefetto ha facolta’ di provvedere al servizio di assistenza e
vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere
altrimenti assicurato, con le norme di cui all’articolo 57
incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu’
veterinari, liberi esercenti, inscritti nell’albo dei sanitari della
provincia.
Art. 61.
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che
le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al
comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati
sono domandati nell’esclusivo interesse privato.
La misura del compenso e i casi per i quali esso e’ dovuto sono
stabiliti con decreto del Ministro per l’interno. Era riscossione e’
fatta a mezzo di marche segnatasse.
Art. 62.
Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell’articolo
precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici
comunali, detratto il cinquanta per cento che e’ devoluto al
veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico
che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale
ultima somma e’ devoluta al veterinario condotto.
La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico
predetto non puo’ eccedere, durante l’anno, per ciascuno di essi, la
meta dell’ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal
computo qualsiasi indennita’ accessoria.
Sezione IV
Dei consorzi sanitari
Art. 63.
I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero
esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio
medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali
condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal
prefetto, in deroga a quanto e’ prescritto nell’art. 55, ad unirsi in
consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il
servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica.
Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si
trovano nelle condizioni prevedute nell’art. 59 e non sono in grado
di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per
assicurare il servizio stesso.
Art. 64.
Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta
consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilita’ ha
diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a
scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni
gia’ consorziati.
Quando si verifichi l’unione in consorzio di piu’ condotte, il
posto di sanitario e’ attribuito mediante concorso per titoli fra i
sanitari delle condotte medesime che avevano gia’ conseguito la
stabilita’. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti
vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio
da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla
pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano,
entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il
diritto alla liquidazione di una indennita’ una volta tanto, pari a
tante mensilita’ di stipendio quanti sono gli anni del servizio
prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo
di sei mensilita’.
I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma
precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto,
durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal
servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa
dai limiti di eta’.
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il
sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianita’ di
servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche
ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.
Art. 65.
La costituzione, l’organizzazione e la cessazione dei consorzi
sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la
tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite
nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in
genere.
Sezione V
Disposizioni comuni ai sanitari condotti
Art. 66.
Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio approvato
dalla Giunta provinciale amministrativa, previa parere del Consiglio
provinciale di sanita’, stabilisce il numero delle condotte mediche,
veterinarie e ostetriche e provvede allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto
e’ disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e
provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente
testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.
Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e’
definitivo.
Art. 67.
La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del
Consiglio provinciale di sanita’, fissa gli stipendi minimi dei
sanitari condotti, distribuendo i comuni in speciali categorie, in
relazione all’importanza del servizio sanitario, al numero degli
aventi diritto all’assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni
topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito
professionale di esse.
Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a
quelli, gia’ attribuiti per i posti di sanitario condotto risultanti
dopo l’applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e
14 aprile 1934, n. 561.
Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e’
ammesso ricorso al Ministro per l’interno.
Art. 68.
La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un
consorzio di comuni, e’ fatta dal podesta’ o dalla rappresentanza
consorziale in seguito a pubblico concorso.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di
studio prescritto e sono abilitati all’esercizio della relativa
professione, purche’ non abbiano oltrepassato i trentadue anni di
eta’.
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i
sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con
nomina divenuta definitiva.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo
dei posti vacanti nella provincia.
Art. 69.
Il Ministero dell’interno nomina le commissioni giudicatrici dei
concorsi ed ha facolta’ di affidare il giudizio di piu’ concorsi ad
una stessa Commissione.
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati
risultati idonei, secondo l’ordine della votazione conseguita ed
osservate le preferenze stabilite per legge.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e’ approvata e
pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all’ordine della
graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno
precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei
vincitori al podesta’ od alla rappresentanza consorziale, per la
nomina.
Ai concorsi preveduti nel presente articolo si applicano le
disposizioni del terzo, quinto e sesto comma dell’art. 36 del
presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del
precedente articolo sono definitivi, salvo per quanto riguarda il
reparto delle spese del concorso.
Art. 70.
Il sanitario condotto, all’atto della assunzione in servizio,
presta la promessa solenne di fedelta’ e, dopo conseguita la
stabilita’, il giuramento, preveduti nell’art. 38.
Egli acquista diritto alla stabilita’ dell’ufficio e dello
stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di
comuni.
Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina
regolare in base a concorso, e’ computato agli effetti del biennio di
prova.
Il periodo di prova e’ ridotto a un anno per coloro che alla data
del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di
comuni in qualita’ di sanitari condotti con nomina definitiva.
Art. 71.
La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di
esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal
podesta’ o dal presidente del consorzio, non piu’ di sei mesi e non
meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La
deliberazione deve essere motivata genericamente.
Contro la deliberazione e’ ammesso ricorso per legittimita’ al
Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
Art. 72.
Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e
poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni,
con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio
agli effetti del compimento del periodo di prova.
Art. 73.
Nel caso di unificazione di due u piu’ condotte dello stesso
comune, il posto di sanitario nella nuova condotta e’ attribuito,
mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime
che abbiano conseguito la stabilita.
Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia
acquistato la stabilita’ ha diritto di scegliere una delle nuove
condotte.
Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 64.
Art. 74.
Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni
disciplinari stabilite nell’art. 44.
Esse sono inflitte dal podesta’ o dal presidente del consorzio con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
all’interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni
per le discolpe.
Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare superiore
alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un
mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari
condotti, composta del vice prefetto, presidente, del medico
provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l’incolpato
sia un veterinario, di un componente del Consiglio provinciale di
sanita’ designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal
podesta’ o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante
designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente
riconosciuta, competente per territorio.
Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale,
relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si
applicano anche ai sanitari condotti.
Art. 75.
Qualora gli organi competenti dell’amministrazione comunale,
provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a
carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a
provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede
d’ufficio con le modalita’ prescritte per i procedimenti
disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu’ grave
di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della
Commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facolta’ di
sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il
sanitario condotto, salvo l’ulteriore corso della procedura
disciplinare.
Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di
revoca o di destituzione e’ ammesso ricorso, anche per il merito, al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro
provvedimento del prefetto e’ ammesso ricorso, soltanto per
legittimita’, al Consiglio stesso.
Art. 76.
Il sanitario condotto e’ collocato a riposo quando ha compiuto
sessantacinque anni di eta’.
Puo’ inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilita’
fisica, incapacita’ professionale o soppressione di posto. In tali
casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il
collocamento a riposo, e’ assegnato un termine per presentare le sue
eventuali deduzioni.
Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere
motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanita’.
Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si
applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi,
salvo quello preveduto nell’art. 50, sono di competenza del podesta’
o della rappresentanza consorziale.
Art. 77.
Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari
condotti, puo’, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia
sentito prima della decisione il parere del Consiglio superiore di
sanita’.
Art. 78.
L’ufficio di sanitario condotto e’ incompatibile con la professione
di commerciante, nonche’ con ogni altra occupazione che, a giudizio
dell’amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta
conciliabile con l’osservanza dei doveri dell’ufficio o col decoro di
esso.
Art. 79.
Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili
posticipate.
Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati
possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il
caso, i provvedimenti d’ufficio della Giunta provinciale
amministrativa.
Verificandosi nel corso dell’anno un secondo ritardo, la Giunta
provinciale amministrativa, udito il comune, puo’ deliberare che
anche le ulteriori rate da scadere nell’anno siano soddisfatte
direttamente dall’esattore.
Art. 80.
L’esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere
comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi
di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in
favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a carico del
comune l’interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di
siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime
riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali,
successive al pagamento delle somme anticipate.
L’obbligo predetto e’ subordinato alla condizione che le
anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino
complessivamente l’importo totale dei proventi comunali riscossi e da
riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste
di carico gia’ consegnati all’esattore.
Nel caso in cui l’esattore non rivesta la carica di tesoriere
comunale, l’obbligo dell’anticipazione degli stipendi deve ritenersi
subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita
dichiarazione, firmata dal podesta’ e dal tesoriere, comprovante la
mancanza di denaro nelle casse di quest’ultimo e contenente l’invito
all’esattore di eseguire l’anticipazione.
L’esattore, che ritardi l’esecuzione dell’ordine di pagamento
emesso a favore dei sanitari condotti, e’ soggetto alle sanzioni
prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla
riscossione delle imposte dirette.
L’ammontare delle indennita’ di mora e’ pero’ devoluto a beneficio
della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 81.
Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni
relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei
sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per
la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti
locali.
CAPO VIII
Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla
provincia
Art. 82.
L’amministrazione provinciale provvede all’impianto e all’esercizio
del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della
provincia.
Il laboratorio puo’ avere una o piu’ sezioni distaccate nei comuni
della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale
di sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la
necessita’, tenuto conto delle particolari caratteristiche della
popolazione, dell’importanza industriale e commerciale dei comuni
stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e
delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della
provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della
popolazione.
Art. 83.
Il laboratorio provinciale e’ costituito di due reparti: l’uno
medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico
per le malattie infettive e sociali; l’altro chimico.
Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e
per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della
provincia.
Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne
vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l’impiego del
personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e
indirizza le attivita’ dei due reparti.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per
l’esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le
istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.
Art. 84.
Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta
organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il
laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o piu’ coadiutori, uno
o piu’ assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico
concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato
provinciale per promozione in seguito a concorso interno: il primo,
fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non
puo’ farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale
aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice
del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per
pubblico concorso.
Art. 85.
Ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali si
applicano le norme stabilite nell’art. 36.
Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialita’,
coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della
laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati
all’esercizio della professione, purche’ non abbiano oltrepassato i
trentadue anni di eta’.
Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai
concorsi:
1° gli aiuti e gli assistenti delle facolta’ di medicina e
chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le
universita’ e gli istituti di istruzione superiore;
2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio
presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da
altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per
effetto di pubblico concorso.
Art. 86.
Il personale tecnico dei laboratori presta, all’atto
dell’assunzione in servizio, la promessa solenne di fedelta’ e, dopo
aver conseguito la stabilita’, il giuramento, preveduti dall’art. 38.
Detto personale acquista diritto alla stabilita’ dell’ufficio e
dello stipendio dopo due anni di prova.
Il periodo di prova e’ ridotto ad un anno per coloro che alla data
del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle
del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro
laboratorio comunale, provinciale o di Stato.
Art. 87.
Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei
laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di
sanitario condotto.
Al detto personale e’, inoltre, vietato:
- a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od
altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza
igienica;
- b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od
altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di
analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al
quale e’ addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse
privato;
- c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e
perizie a persone estranee.
Art. 88.
Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio
provinciale, e’ dovuto alla provincia un compenso a carico dei
richiedenti.
La misura del compenso e i casi per i quali e’ dovuto sono
stabiliti con decreto del Ministro per l’interno.
La riscossione e’ fatta a mezzo di marche segnatasse.
Art. 89.
Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati
nell’articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione
del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che e’ devoluto a
favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non puo’
eccedere, durante l’anno, la meta’ dell’ammontare annuo dello
stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita’
accessoria.
Art. 90.
Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le
disposizioni degli articoli 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell’articolo 50
del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai
competenti organi dell’Amministrazione provinciale.
La Commissione di disciplina per detto personale e’ composta del
vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di
sanita’ designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal
preside della provincia e di un rappresentante designato dalla
associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per
territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le
disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e
81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale
addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale
addetto al reparto di chimica.
Art. 91.
I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico
concorso, indetto dal preside della provincia.
La nomina e’ fatta dal preside stesso ed e’ approvata con decreto
del prefetto.
Essi:
- a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati
urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrita’ delle bevande e
delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
- b) compiono, alla dipendenza dell’ufficiale sanitario, le ispezioni
che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di
reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui
risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui
provvedimenti attuati;
- c) vigilano sull’esecuzione delle misure disposte per la profilassi
delle malattie infettive;
- d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica
sanitaria che sono prescritte dalle leggi.
Per l’esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai
vigili sanitari le facolta’ spettanti per legge ai vigili comnunali.
Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato
giuramento dinanzi al pretore.
Art. 92.
Le provincie hanno facolta’ di integrare i servizi sanitari
comunali d’igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte
sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per
la prevenzione e la cura delle malattie sociali.
Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in
caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto,
sentiti il Consiglio provinciale di sanita’ e la Giunta provinciale
amministrativa, puo’, con suo decreto, stabilire l’obbligo della
provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma
precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non
provvedano.
Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti,
quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per
un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni
interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi.
Tuttavia il prefetto puo’ esonerare dal contributo i comuni che, per
le loro condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le
relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati e’
posta a carico della provincia.
Il decreto indica la qualita’, dei servizi sanitari integrativi, i
comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni
eventualmente esonerati dal contributo.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il
Ministro per l’interno decide sentiti il Consiglio superiore di
sanita’ e il Consiglio di Stato.
Art. 93.
Le provincie hanno facolta’ di provvedere all’impianto e
all’esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.
Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre
circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere
adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni
dell’art. 259, il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di
sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa, puo’, con suo
decreto, stabilire l’obbligo della provincia di integrare o
sostituire l’opera dei comuni stessi determinandone l’estensione, sia
in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualita’ dei
servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il
Ministro per l’interno decide sentiti il Consiglio superiore di
sanita’ ed il Consiglio di Stato.
Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese
occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo
sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi
vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni
interessati.
Art. 94.
L’Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che
essa puo’ stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalita’
sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero
degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di
poverta’, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di
assicurati contro la tubercolosi, a termini dell’articolo 281 del
presente testo unico.
Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli
ambulatori autirabici, per le persone ammesse alla assistenza
gratuita, a norma dell’art. 55.
Art. 95.
Ai servizi indicati negli articoli 92, 93 e 94, le provincie
possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le
norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 96.
Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di
vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla
provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e
93, si applicano le norme stabilite nell’art. 54 relativamente al
personale medico degli uffici sanitari comunali.
Art. 97.
Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del
consorzio, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi
igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo,
sovraintende il medico provinciale.
Art. 98.
Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute
negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione
per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi
della provincia.
Il programma e’ deliberato dal preside della provincia ed e’
approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio
provinciale di sanita’.
TITOLO II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E
DI
ATTIVITA’ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA
CAPO I
Dell’esercizio
delle professioni sanitarie
Art. 99.
E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia,
della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie
ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e
infermiera diplomata.
E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale
espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico
ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato,
compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti
idroterapici e i massaggiatori.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, sentiti
il Ministro dell’educazione nazionale ed il Consiglio di Stato,
possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che
comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni
sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto
medesimo.
La vigilanza si estende:
- a) all’accertamento del titolo di abilitazione;
- b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti
ausiliarie anzidette.
Art. 100.
Nessuno puo’ esercitare la professione di medico-chirurgo,
veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice,
o infermiera professionale, se non sia maggiore di eta’ ed abbia
conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a
norma delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni,
alla quale e’ abilitato a norma di legge, deve far registrare il
diploma nell’ufficio comunale.
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri,
espressamente chiamati per casi particolari.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila.
Art. 101.
Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all’autorita’
giudiziaria per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria,
puo’ disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria
sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale
destinato all’esercizio di essa.
Art. 102.
Il conseguimento di piu’ lauree o diplomi da’ diritto all’esercizio
cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie,
eccettuato l’esercizio della farmacia che non puo’ essere cumulato
con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla
partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra
l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172,
sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 103.
Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e’
prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
- a) a denunziare al podesta’ le cause di morte entro ventiquattro
ore dall’accertamento del decesso;
- b) a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro
due giorni dall’accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi
abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a
conoscenza nell’esercizio della loro professione.
La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e fatta
secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario
dall’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del Codice penale e
dell’art. 4 del Codice di procedura penale:
- c) a denunciare al podesta’ e all’ufficiale sanitario, entro due
giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di
ogni infante deforme;
- d) a denunciare alle autorita’ predette, entro due giorni
dall’accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia
derivata o possa derivare una inabilita’ al lavoro, anche parziale,
di carattere permanente;
- e) ad informare il medico provinciale e l’ufficiale sanitario dei
fatti che possono interessare la sanita’ pubblica. Il contravventore
e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.
L’autorita’ giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la
sentenza passata in giudicato.
CAPO II
Del servizio farmaceutico
Sezione I
Dell’autorizzazione
ad aprire ed esercitare una farmacia
Art. 104.
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e’ data, con
decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’ e
con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Il numero delle autorizzazioni e’ stabilito in modo che non vi sia
piu’ di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.
Quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale,
anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita’, lo
richiedano, puo’ stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del
criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni
nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle
esistenti.
Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e’
determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso
quello della popolazione.
Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati
con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione
anzidetta, e’ punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da
lire cinquecento a duemilacinquecento.
Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all’autorita’
giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura
dell’esercizio.
Art. 105.
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta
eccezione per quelle indicate nell’art. 114, non puo’ essere concessa
che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal
prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal vice
prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia
giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal
prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle
rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute,
competenti per territorio.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 106.
L’ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non
puo’ essere consentita se non a chi:
sia cittadino italiano, maggiore di eta’ e nel possesso dei diritti
civili;
sia inscritto nell’albo professionale dei farmacisti;
dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo
esercizio della farmacia; e cio’ anche mediante fideiussione o
versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.
Art. 107.
Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenze assoluta
il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui
farmacia sia stata messa a concorso, purche’ siano abilitati
all’esercizio della professione.
Art. 108.
L’apertura e l’esercizio di una farmacia sono vincolati al
pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella
- 3 annessa al presente testo unico.
Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve
essere corrisposta prima dell’apertura della farmacia. Il mancato
pagamento delle altre rate importa la decadenza dall’autorizzazione.
Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono piu’
dovute.
La tassa predetta e’ ridotta alla misura di un quarto di quella
dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di
farmacia succursale, istituita ai sensi dell’arti colo 116.
Art. 109.
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, e’ stabilita
la localita’ nella quale la farmacia deve avere la sua sede,
tenendosi conto delle necessita’ dell’assistenza farmaceutica locale
e delle altre disposizioni contenute nell’articolo stesso.
L’autorizzazione e’ valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede
stessa, e’ subordinato all’approvazione del prefetto.
E’ tuttavia data facolta’ al prefetto, sentito il Consiglio
provinciale di sanita’, di autorizzare il trasferimento, nello stesso
comune, di una farmacia da una sede a un’altra, quando in
quest’ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a
quelle assegnate nella pianta organica e non possa farsi luogo
all’autorizzazione per l’apertura di nuove farmacie nel comune, in
dipendenza di quanto e’ disposto negli articoli 104 e 375.
In mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta nel precedente
comma, il prefetto, sentiti il podesta’ del comune,il Consiglio
provinciale di sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa, puo’
autorizzare l’impianto e l’esercizio di una farmacia in soprannumero
alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenute nei
su richiamati articoli del presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due
comma del presente articolo, sono definitivi.
Art. 110.
L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di
nuova istituzione, importa i’obbligo nel concessionario di rilevare
dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le
provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico,
contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonche’ di
corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennita’ di
avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio
imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione
dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell’art. 105 accerta la somma che deve
essere corrisposta a titolo di indennita’ di avviamento e, in
mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a
perizia, con decisione inappellabile, l’importo del rilievo degli
arredi, provviste e dotazioni.
Art. 111.
L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo se
non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto,
al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la
qualita’ e quantita’ dei medicinali sono regolari e tali da offrire
piena garanzia di buon esercizio.
Art. 112.
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e’
strettamente personale e non puo’ essere ceduta o trasferita ad
altri.
E’ vietato il cumulo di due o piu’ autorizzazioni in una sola
persona.
Chi sia gia’ autorizzato all’esercizio di una farmacia puo’
concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla
prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con
dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla
partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l’autorizzazione e’ data ai concorrenti
successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e’ bandito un
nuovo concorso.
Art. 113.
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia si
verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:
- a) per la dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, non
seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di
concordato, divenuta esecutiva secondo l’art. 841 del Codice di
commercio;
- b) per mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo
di cui nell’art. 110;
- c) per volontaria rinunzia dell’autorizzato;
- d) per chiusura dell’esercizio durata oltre quindici giorni, che
non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il
prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita’
nell’esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al
titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla
incolumita’ individuale o alla salute pubblica;
- f) per cancellazione definitiva dall’albo dei farmacisti;
- g) per perdita della cittadinanza italiana;
- h) per morte dell’autorizzato.
La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), e’
pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio
provinciale di sanita’.
Art. 114.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in
cui ne sia consentito l’esercizio dai fini dell’istituzione, possono
essere autorizzate dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di
sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie
interne, esclusa qualsiasi facolta’ di vendita di medicinali al
pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione e’ pronunciata nel modo
e nelle forme stabilite nell’articolo precedente:
- a) per la fine dell’ente o della istituzione;
- b) per volontaria rinunzia;
- c) per abituale negligenza e irregolarita’ nell’esercizio della
farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al
pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla
legale rappresentanza dell’ente.
Art. 115.
Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai
cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato
deserto il concorso aperto per la istituzione e l’esercizio della
medesima, e’ stabilita una speciale indennita’ di residenza a favore
del farmacista nominato in seguito a con corso.
L’indennita’ di residenza, in misura non superiore alle lire
quattromila annue, e’ determinata dalla Commissione indicata
nell’art. 105, sentito il podesta’ del comune interessato, al quale
fa carico l’onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al
massimo di due terzi, da parte del Ministero dell’interno.
L’importo complessivo dei rimborsi non puo’ eccedere, in ciascun
anno, l’introito derivante da uno speciale contributo che sara’
corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel
quinto comma dell’art. 104.
Le disposizioni relative alla misura e alle modalita’ di
applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote
delle indennita’ ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono
emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l’interno di
concerto con quello per le finanze.
Art. 116.
Per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle
stazioni di cura, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di
sanita’, puo’ autorizzare l’apertura, nelle stazioni stesse, di
farmacie succursali, limitatamente a un periodo del l’anno che viene
determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l’azienda per
l’amministrazione delle stazioni, ovvero l’amministrazione
municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal
costituire l’azienda separata.
Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia
diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.
Art. 117.
L’autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita in
seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli
105 e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie
regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di
cura.
Qualora, pero’, nel comune esista un’unica farmacia, e’ in facolta’
del prefetto di concedere l’autorizzazione, senza concorso, al
titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i
titolari delle farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parita’ di ogni
altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore
vicinanza della farmacia, della quale il concorrente e’ titolare,
alla stazione o luogo di cura.
Art. 118.
Il titolare autorizzato all’esercizio della succursale puo’ essere
dichiarato decaduto dall’autorizzazione per la constatata
inadempienza agli obblighi stabiliti nell’art. 120.
La decadenza pronunciata in confronto dell’esercizio principale
produce, di pieno diritto, la decadenza dall’esercizio della
succursale.
Sezione II
Dell’esercizio della farmacia
Art. 119.
Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e’ personalmente
responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha
l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli
orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con
provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze
dell’assistenza farmaceutica, nelle varie localita’ e tenuto conto
del riposo settimanale.
Egli puo’ farsi sostituire temporaneamente nell’esercizio da un
farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.
Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne
cessare l’esercizio, e’ tenuto a darne notificazione al prefetto
almeno un mese prima.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
duemila.
Art. 120.
Il farmacista, autorizzato all’esercizio della succursale ai
termini dell’art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un
farmacista diplomato o laureato, il quale e’ tenuto alla presenza
ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa e’
aperta, a norma del decreto di autorizzazione.
La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al
prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima
dell’apertura della succursale.
L’obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva
sostituzione del farmacista direttore.
Art. 121.
Le farmacie delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, prevedute nell’art. 114, debbono avere per direttore
responsabile un farmacista inscritto nell’albo professionale.
Il direttore ha l’obbligo di risiedere in permanenza nella
farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei
farmacisti direttori sono soggetti all’approvazione del prefetto. Il
provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli
istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile,
un farmacista diplomato.
Art. 122.
La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento
non e’ permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella
farmacia sotto la responsabilita’ del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli
effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le
specialita’ medicinali, messi in commercio gia’ preparati e
condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialita’ medicinali debbono portare
sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta
dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve
essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule
chimiche.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Art. 123.
Il titolare della farmacia deve curare:
- a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali
prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale:
- b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un
esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei
medicinali;
- c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si
tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico chirurgo
o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota
del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia
all’acquirente che la domandi.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a duemila.
Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la
farmacia e’ provvista, non siano ne’ guasti ne’ imperfetti. In caso
di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite
dall’art. 443 del Codice penale.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto,
indipendentemente dal procedimento penale, puo’ ordinare la
sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese
e, in caso di recidiva, puo’ pronunciare la decadenza
dell’autorizzazione ai termini dell’art. 113, lettera e).
Art. 124.
Il Ministero dell’interno ogni cinque anni rivede e pubblica la
farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
- a) l’elenco dei prodotti che il farmacista non puo’ vendere se non
in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti
prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita’
medicinali;
- b) l’elenco dei prodotti la vendita dei quali e’ libera tutti senza
restrizione;
- c) l’elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a
vendere al pubblico, sotto l’osservanza delle speciali condizioni e
restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l’indicazione
delle quantita’ minime di vendita.
Art. 125.
Ogni due anni, a cura del Ministero dell’interno, e’ pubblicata la
tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.
I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.
Su tali prezzi e’ stabilito lo sconto minimo che i farmacisti
debbono, in ogni caso, concedere alle Amministrazioni pubbliche e
private tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione
alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che
abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.
Il prezzo, cui possono essere venduti al pubblico le specialita’
medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e
organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonche’ i sieri,
vaccini, virus, tossine, arseno-benzoli semplici e derivati deve
essere segnato sull’etichetta.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
duemila e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese.
Indipendentemente dall’azione penale, il prefetto puo’ ordinare la
chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva puo’
dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio ai termini
dell’art. 113.
Art. 126.
Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali puo’ riuscire
pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento
penale, ha facolta’ di vietare la vendita al pubblico del prodotto e
ordinarne il sequestro.
Art. 127.
Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere
ispezionate dal medico provinciale che puo’ anche compiere ispezioni
straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale e’ assistito di regola
da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un
dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dell’ispezione non sia stato soddisfacente, il
titolare autorizzato e’ diffidato a mettersi in regola entro un
termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto
pronunzia la decadenza dall’autorizzazione.
Art. 128.
I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa
annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3
annessa al presente testo unico.
La tassa predetta e’ ridotta alla misura di un quarto di quella
dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di
farmacia succursale, istituita ai sensi dell’articolo 116.
La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi
stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte
dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di
novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi
esecutori dal prefetto.
Art. 129.
In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio
farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia
derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica
locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare
tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante
i quindici mesi preveduti nell’art. 113, lettera a), per la eventuale
decadenza, sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio, ed
all’esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina
di un sostituto, che ha la responsabilita’ del servizio, e’ soggetta
all’approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
CAPO III
Delle professioni sanitarie ausiliarie
Sezione I
Delle
infermiere diplomate
Art. 130.
Le Universita’ con facolta’ di medicina e chirurgia, i comuni, le
istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono
essere autorizzati con decreto del Ministro per l’interno, di
concerto col Ministro per l’educazione nazionale e sentito il
Consiglio superiore di sanita’, a istituire scuole convitto
professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di
servizi adeguati alle necessita’ del tirocinio tecnico, possono
essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per
assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri
dell’interno e dell’educazione nazionale.
Art. 131.
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati,
con le modalita’ indicate nell’articolo precedente, ad istituire
scuole convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del
Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita’ ed
il Consiglio di Stato.
Art. 132.
Il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore di
sanita’, di concerto con quello per l’educazione nazionale, approva i
progetti tecnico-sanitari per l’impianto ed il funzionamento delle
scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da
adottarsi nelle medesime.
Art. 133.
Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare
presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia
che abbiano sufficiente disponibilita’ di servizi in proporzione al
numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo
sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una
parte, almeno, delle corsie dell’ospedale.
Qualora, in una determinata localita’, non sia possibile istituire
scuole convitto professionali per infermiere presso ospedali
pubblici, il Ministero dell’interno, di concerto con quello
dell’educazione nazionale, puo’ autorizzare la istituzione di dette
scuole anche presso istituti privati, purche’ rispondano ai requisiti
indicati nel comma precedente.
Art. 134.
Nelle scuole convitto professionali per infermiere l’insegnamento
teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla
direttrice e dalle capo sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere andata ad una
infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il
diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive,
preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per
almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in
un reparto ospitaliero del Regno.
Art. 135.
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico
pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame
conseguono un diploma di stato per l’esercizio della professione di
infermiera.
Presso le scuole convitto puo’ essere istituito un terzo anno di
insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di stato per
l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con
esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno
speciale certificato di abilitazione.
Art. 136.
Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici
sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma
per l’esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
- a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
- b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un’assistente
sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata
pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito
esame, conseguono un diploma di stato per l’esercizio della
professione di assistente sanitaria visitatrice.
Art. 137.
Il diploma per l’esercizio della professione di infermiera,
conseguito ai sensi dell’articolo 135, e’ necessario per ottenere la
nomina a capo sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per
l’assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli
ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di
altri enti morali.
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato
nell’articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la
direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione
dell’assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma
precedente.
Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice
costituisce titolo di preferenza per l’assunzione a posti di servizio
nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di
igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e
responsabilita’ del personale medico.
Art. 138.
Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131
possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti
disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il Ministero dell’interno puo’ concedere contributi per il
funzionamento di dette scuole.
Sezione II
Delle levatrici
Art. 139.
La levatrice deve richiedere l’intervento del medico chirurgo non
appena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di
persona alla quale, presti la sua assistenza riscontri qualsiasi
fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si
svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo e’ punita con l’ammenda
fino a lire cinquecento e nei casi anche con l’arresto fino a tre
mesi, salva l’applicazione delle disposizioni del Codice penale
quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l’obbligo di denunziare al podesta’ e
all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia
prestato assistenza, la nascita d’ogni infante de forme.
La trasgressione a tale obbligo e’ punita con l’ammenda da lire
cento a mille.
CAPO IV
Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Art. 140.
Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni
sanitarie deve aver raggiunto la maggiore eta’ ed essere munito di
licenza, rilasciata, dalle scuole appositamente istituite per
impartire l’insegnamento delle arti medesime.
I limiti e le modalita’ di esercizio delle singole arti sono
determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per
l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.
La istituzione delle scuole indicate nel primo comma e’ autorizzata
con decreto Reale promosso dal Ministro per l’interno, di concerto
con quello per l’educazione nazionale.
Art. 141.
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta
nell’articolo precedente o dell’attestato di abilitazione rilasciato
a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico,
esercita un’arte ausiliaria e’ punito con la multa da lire
cinquecento a mille.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per
l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni
sanitarie, puo’ ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale
l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale
destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto e’
definitivo.
Art. 142.
Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell’art. 140 sono
soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita
nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.
CAPO V
Dell’esercizio di attivita’ soggette a vigilanza sanitaria
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 143.
Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanita’ pubblica, i
fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati
farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi
minerali.
Sono soggetti altresi’ a vigilanza, ai fini della tutela della
sanita’ pubblica, la preparazione, il deposito e l’impiego di gas
tossici.
Le autorita’ sanitarie possono, nell’interesse della sanita’
pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio
delle sostanze indicate nei comma precedenti.
Sezione II
Delle officine agi prodotti chimici e di preparati
galenici
Art. 144.
L’apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina
e di preparati galenici e’ sottoposta ad autorizzazione del Ministro
per l’interno, il quale la concede sentito il Consiglio superiore di
sanita’, tenuta presente la opportunita’ dell’apertura in rapporto
alle esigenze del servizio e previo accertamento che l’officina, per
attrezzatura tecnica e per idoneita’ dei locali, da’ affidamento per
l’ottima qualita’ delle produzioni e delle preparazioni.
L’autorizzazione e’ in ogni caso negata o revocata quando risulti
che l’officina non e’ diretta in modo continuativo da persona munita,
di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di
diploma in farmacia e iscritta nell’albo professionale.
E’ vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica
di piu’ officine. E pure vietato il cumulo della direzione di una
farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa sia di
proprieta’ del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un’officina senza autorizzazione, ovvero senza
che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti
e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la
chiusura dell’officina quando questa sia stata aperta senza
autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo
prescritto. Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 145.
Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente
articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che puo’
anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale e’ assistito, di
regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore
in chimica e farmacia, designato dal prefetto.
Se il risultato dell’ispezione non e’ soddisfacente, il
proprietario o conduttore dell’officina e’ diffidato dal prefetto a
mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale
infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.
I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al
pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura
stabilita nell’art. 128 del presente testo unico per i proprietari
autorizzati di farmacie.
Sezione III
Del commercio di sostanze velenose
Art. 146.
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti
chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende
o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento
a cinquemila.
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici
autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l’esercizio
della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali
sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con
l’indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze
velenose, sono puniti con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda
non inferiore a lire duemila.
Art. 147.
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e
chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti
chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze
velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro
conosciute, siano munite di un attestato dell’autorita’, di pubblica
sicurezza indicante il nome e cognome, l’arte o la professione del
richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per
l’esercizio dell’arte o della professione.
In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi
all’autorita’ sanitaria a ogni richiesta, la quantita’ e la quanta
delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e
cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.
Il contravventore e punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila. A detta pena puo’ essere aggiunta la sospensione
dall’esercizio della professione o dell’arte fino a tre mesi.
Sezione IV
Del commercio di sostanze stupefacenti e dei
provvedimenti per
reprimerne gli abusi
Art. 148.
L’elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente e
approvato con decreto del Ministro per l’interno, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, tenuto conto di quanto sia stabilito
nelle convenzioni internazionali.
Art. 149.
La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta
delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a
speciale autorizzazione del Ministro per l’interno, che, nel
concederla, determina, caso per caso, sentito quello per
l’agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle
quali essa e’ subordinata.
Chiunque, senza l’autorizzazione predetta, coltivi il papavero o
raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie,
alle quali l’autorizzazione e’ subordinata, e’ punito con l’arresto
fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
In caso di recidiva la pena e’ sempre dell’arresto.
Art. 150.
La produzione dell’oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad
azione stupefacente non puo’ aver luogo senza autorizzazione del
Ministro per l’interno.
Chiunque produce l’oppio grezzo o altre sostanze o preparati
stupefacenti senza l’autorizzazione predetta e’ punito con l’arresto
da sei mesi a due anni o con l’ammenda da lire duemila a diecimila.
In caso di recidiva la pena e’ sempre dell’arresto.
Art. 151.
Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito,
commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o
altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi
dell’autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.
In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell’art. 446,
comma primo, del Codice penale.
Sono escluse dall’obbligo dell’autorizzazione le farmacie per
quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze
anzidette a dose o forma di medicamento.
Art. 152.
Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad
azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e
somministra senza prescrizione, o in quantita’ superiore a quella
prescritta o a persona che non sia munita di carta di identita’ o
altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina,
diacetilmorlina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in
soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni,
determinate con decreto del Ministro per l’interno, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, e’ punito con l’arresto da sei mesi a
due anni e con l’ammenda, da lire mille a diecimila, sempre che il
fatto non costituisca reato piu’ grave.
Art. 153.
Le pene stabilite nell’art. 446 del Codice penale si applicano
anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di
favorire l’abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni
contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi
sia una necessita’ curativa o in proporzioni superiori ai bisogni
della cura.
Art. 154.
I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque
sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare
chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell’ammalato al quale
le rilasciano ovvero del proprietario dell’animale ammalato; segnarvi
in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l’indicazione
del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo
e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila.
I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e
case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l’esercizio
delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per
acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella
quantita’ occorrente per i normali bisogni degli ospedali,
ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni
prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico
e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve
essere giustificato l’impiego delle sostanze medesime.
Art. 155.
Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a
dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che
non sia redatta secondo le norme dell’articolo precedente o a persona
che non sia munita di carta di identita’ o di documento equivalente,
ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di
registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di
conservarla in originale e’ punito con l’arresto fino ad un anno o
con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila. In caso di recidiva
la pena e’ sempre dell’arresto oltre alla sospensione dall’esercizio
della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.
Art. 156.
Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione
cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azioni stupefacente,
deve farne denunzia, entro due giorni, all’autorita’ di pubblica
sicurezza.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire due cento a
duemila.
Nel caso di recidiva alla pena dell’ammenda e sostituite l’arresto
fino a un anno oltre alla sospensione dall’esercizio della
professione per una durata pari a quella della pena inflitta.
Art. 157.
Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di
sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a
se’ e agli altri o riesce di pubblico scandalo, puo’ essere
coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto
alla cura disintossicante.
L’ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti,
tutori o protutori dell’infermo o dall’autorita’ di pubblica
sicurezza ed e’ autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.
In caso di urgenza il ricovero e’ disposto provvisoriamente
dall’autorita’ di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti
definitivi dell’autorita’ giudiziaria.
A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni
contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.
Art. 158.
Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all’autorita’
giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione
alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle
sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 de, Codice penale,
puo’ ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove
sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la
revoca della autorizzazione concessa.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 159.
Con decreto del Ministro per l’interno possono essere aggregate al
Consiglio superiore di sanita’, per la trattazione degli affari
indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti
nella materia.
Art. 160.
Ferma l’iniziativa del pubblico ministero per i fatti che
costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull’osservanza
delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col
regolamento, spettano al Ministro per l’interno, che li esercita a
mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli
ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la
vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle
Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Sezione V
Della produzione e del commercio di specialita’
medicinali
Art. 161.
Nessuna officina di prodotti chimici usati in medicina o di
preparati galenici puo’ produrre, a scopo di vendita, una specialita’
medicinale, senza l’autorizzazione del Ministro per l’interno.
Il proprietario o conduttore delle officine predette che
contravvenga alle disposizioni del precedente comma e’ punito con
l’ammenda da lire duecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo’, in
caso di recidiva, ordinare la chiusura dell’officina. Il
provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 162.
Nessuna specialita’ medicinale puo’ essere messa in commercio senza
registrazione da parte del Ministero dell’interno.
La registrazione puo’ essere concessa anche per determinate serie e
categorie di specialita’.
Prima di concedere la registrazione, il Ministero ha facolta’ di
sottoporre la specialita’ a un esame diretto ad accertare:
- a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa
corrispondente a quella denunziata;
- b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di
purezza;
- c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla
reale composizione del prodotto.
Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna
responsabilita’.
Art. 163.
Non possono in nessun caso essere registrate specialita’ che
vantino:
- a) proprieta’ ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e
al buon costume;
- b) virtu’ terapeutiche speciali per quelle infermita’ che sono
determinate dal regolamento.
Art. 164.
L’autorizzazione a produrre specialita’ medicinali e la concessione
della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a
revoca.
Art. 165.
Le specialita’ medicinali registrate, che venissero successivamente
variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova
registrazione da parte del Ministero dell’interno.
Art. 166.
Le specialita’ medicinali provenienti dall’estero, pronte e
confezionate per l’uso, non possono essere poste in commercio senza
la preventiva registrazione del Ministero dell’interno, a meno che
non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.
A tali specialita’ sono estese, per quanto applicabili, le
disposizioni della presente sezione.
Art. 167.
E’ data facolta’ al Ministro per l’interno, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, di stabilire a quali delle specialita’
medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al
pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell’art. 123,
relativa all’obbligo da parte del farmacista della conservazione
della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
Art. 168.
I produttori e commercianti di specialita’ medicinali che mettono
in commercio specialita’ non registrate o specialita’, delle quali
sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata
modificata la composizione, sono puniti con l’arresto fino a tre mesi
e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.
A tali pene e’ aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un
anno in caso di recidiva, dell’officina in cui sia stata pro dotta la
specialita’.
Il Ministro per l’interno, indipendentemente dal procedimento
penale, provvede al sequestro della specialita’ ovunque si trovi e
puo’ ordinare l’immediata chiusura dell’officina nella quale sia
stata prodotta la specialita’ non registrata o della quale sia stata
revocata la registrazione.
Art. 169.
Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere
specialita’ medicinali non registrate o specialita’, delle quali sia
stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la
composizione, e’ punito con l’ammenda da lire mille a tremila, e con
la sospensione dall’esercizio professionale fino a un mese. In caso
di recidiva, la pena e’ dell’arresto da uno a tre mesi, della ammenda
da lire duemila a seimila e della sospensione dall’esercizio
professionale per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo’
ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai
quindici ai trenta giorni.
In caso di recidiva, puo’ pronunziare la decadenza dall’esercizio
della farmacia a termini dell’art. 113.
Art. 170.
Il medico o il veterinario che ricevano, per se’ o per altri,
denaro o altra utilita’ ovvero ne accettino la promessa, allo scopo
di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la
diffusione di specialita’ medicinali o di ogni altro prodotto a uso
farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno o con
l’ammenda da lire duemila a cinquemila.
La pena e’ sempre dell’arresto nel caso di recidiva.
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le
relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della
professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena
inflitta.
Art. 171.
Il farmacista che riceva per se’ o per altri denaro o altra
utilita’ ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in
qualsiasi modo la diffusione di specialita’ medicinali o dei prodotti
indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o
specialita’ dei quali abbia pure accettata la vendita, e’ punito con
l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da lire duemila a
cinquemila.
La pena e’ sempre dell’arresto nel caso di recidiva.
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche
le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della
professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.
Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale il prefetto
puo’, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo
da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza
dall’esercizio della farmacia.
Art. 172.
Le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo comma,
si applicano anche a carico di chiunque da’ o promette al sanitario o
al farmacista denaro o altra utilita’.
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle
specialita’ e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro
per l’interno, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale,
puo’ ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e
del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a
tre mesi e, in caso di recidiva, ne puo’ disporre la chiusura
definitiva.
Il Ministro puo’, inoltre revocare la registrazione delle
specialita’ medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per
la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
Art. 173.
E’ vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni
medicinali.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinque cento a
duemila.
Art. 174.
Le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a produrre
specialita’ medicinali e le modalita’ con le quali possono essere
registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al
prezzo di vendita, le specialita’ medicinali nazionali ed estere,
sono determinate nel regolamento.
Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini
dell’art. 122, debbono essere considerati come specialita’ medicinali
e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicita’, sotto
qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.
Art. 175.
Il parere del Consiglio superiore di sanita’ deve essere sentito
tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di
una specialita’ medicinale.
Art. 176.
A cura dei Ministero dell’interno e’ pubblicato, ogni semestre, con
le modalita’ indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle
specialita’ medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per
le quali e’ stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali
e’ intervenuta la revoca della registrazione.
Art. 177.
E’ fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo
ostensibile al pubblico l’elenco ufficiale delle specialita’
medicinali registrate dal Ministero, indicato nell’articolo
precedente.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinquanta a
duecento.
Art. 178.
I produttori di specialita’ medicinali sono tenuti al pagamento
delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al
presente testo unico.
Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti
nel regolamento.
Art. 179.
Con decreto del Ministro per l’interno possono essere aggregate al
Consiglio superiore di sanita’, per la trattazione degli affari
indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti
nella materia.
Sezione VI
Della fabbricazione e vendita e dell’impiego dei sieri,
vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini
Art. 180.
Nessuno puo’ fabbricare senza l’autorizzazione del Ministro per
l’interno, a scopo di vendita, vaccini, virus sieri, tossine ogni
altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso.
La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre
soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la
purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorita’
sanitaria, comunale.
Il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore di
sanita’, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti,
prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a
controllo nell’istituto di sanita’ pubblica, per verificarne
l’innocuita’, la purezza ed eventualmente l’efficacia.
La spesa del controllo e’ a carico del produttore.
Art. 181.
Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell’articolo
precedente, preparati all’estero, puo’ essere autorizzato dal
Ministro per l’interno, su parere favorevole del Consiglio superiore
di sanita’, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei
rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i
prodotti nazionali.
E’ salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i
prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il
controllo medesimo sia fatto all’estero.
Art. 182.
I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione
specifica, contro determinate infezioni, i fermenti solubili od
organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso
terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.
Il parere del Consiglio superiore di sanita’ deve essere sentito
tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di
fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e
nel comma primo dell’art. 180.
Art. 183.
Quando l’uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti
assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e
curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi
puo’ essere fatta direttamente dagli istituti produttori ,gli uffici
sanitari provinciali, i quali ne curano l’impiego sotto la loro
vigilanza.
Art. 184.
L’impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini,
virus, tossine e prodotti assimilati, nonche’ di prodotti
opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed
altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per
l’interno, sentito il Consiglio superiore di sanita’, anche se non
preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a
norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, e’
consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano
o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal
prefetto, sotto la responsabilita’ del dirigente l’istituto, il
reparto o l’ambulatorio nel quale avviene l’impiego stesso.
Dell’applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione
e dare notizia scritta al capo dell’amministrazione o dell’ente, dal
quale l’istituto, il reparto o l’ambulatorio dipendono.
Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici
ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la
indicazione delle persone trattate, anche all’ufficiale sanitario
comunale e da questo al medico provinciale.
Art. 185.
Il prefetto, sentito il medico provinciale, puo’, in qualunque
momento, vietare l’impiego dei prodotti indicati nell’articolo
precedente.
Il prefetto da’ comunicazione del divieto al Ministero dell’interno
e, a mezzo del podesta’, al capo dell’amministrazione interessata.
Art. 186.
La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata
esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza
igienica, che abbiano ottenuta l’autorizzazione del Ministero
dell’interno a seguito di domanda del dirigente l’istituto,
l’ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese
dell’interessato.
Art. 187.
Il Ministero dell’Interno pubblica annualmente l’elenco dei
prodotti dei quali e’ autorizzata la vendita a norma degli articoli
180, 181 e 182.
Di ogni nuova autorizzazione e’ dato annunzio nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Art. 188.
Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e’
punito con l’ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva,
con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da lire duemila a
seimila.
Se la trasgressione e’ commessa da persona autorizzata a vendere al
pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene e’ aggiunta la
sospensione dall’esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dall’azione penale, puo’ ordinare il
sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata
l’autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura
dell’officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati
fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione VII
Del commercio di presidi medici e chirurgici
Art. 189.
I presidi medici e chirurgici non possono essere posti in commercio
senza autorizzazione del Ministro per l’interno. Il regolamento
determina i presidi ai quali debba essere applicata tale disposizione
e le modalita’ che debbono essere osservate nel commercio di essi.
Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con
l’ammenda da lire mille a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo’
ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre
mesi a un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: puo’ inoltre
procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente
fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione VIII
Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma
destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili
Art. 190.
E’ vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
- a) poppatoi a tubo, nonche’ parti staccate di essi destinate a
comporli;
- b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica
piena.
Il contravventore a tale divieto e’ punito con l’ammenda da lire
cento a mille.
Art. 191.
La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i
capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli
anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e
simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo,
zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.
Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione
indelebile della rispettiva fabbrica.
Il contravventore a tali prescrizioni e’ punito con l’ammenda da
lire cento a mille.
SEZIONE IX
Dell’assistenza sanitaria negli ospedali, negli
ambulatori negli istituti di cura in genere e nelle case per
gestanti
Art. 192.
Spetta all’utorita’ sanitaria centrale e all’autorita’ sanitaria
provinciale di vigilare sull’organizzazione e sul funzionamento
sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri
enti.
L’ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario
negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive
amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale,
su proposta dei Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio
superiore di sanita’ e il Consiglio di Stato.
Art. 193.
Nessuno puo’ aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o
istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica,
gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento
diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale
autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il
parere dei Consiglio provinciale di sanita’.
L’autorizzazione predetta e’ concessa dopo che sia stata assicurata
l’osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica
sicurezza per l’apertura dei locali ove si da’ alloggio per mercede.
Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni,
che il prefetto ritenga di imporre nell’atto di autorizzazione, e’
punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire
cinquemila a diecimila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la
chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica
o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti
aperte o esercitate senza l’autorizzazione indicata nel presente
articolo. Il prefetto puo’, altresi’, ordinare la chiusura di quelli
fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle
prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione od altre
irregolarita’. In tale caso la durata della chiusura non puo’ essere
superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione X
Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di
cure fisiche ed affini. Delle acque minerali naturali e artificiali
Art. 194.
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti
balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di
ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si
applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia
senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver
sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita’.
Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori
indicati nel primo comma senza l’autorizzazione de] prefetto o
contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell’atto di
autorizzazione, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la
chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti
o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e’
definitivo.
Art. 195.
Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo
diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.
Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per
cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o
privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
Tale autorizzazione non e’ concessa se non sia stato ottemperato
all’obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella
legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.
Il contravventore alle disposizioni predette e’ punito con
l’ammenda da lire duecento a mille.
Art. 196.
L’autorizzazione prefettizia preveduta nell’art. 194 e quella
preveduta nel secondo comma dell’articolo precedente sono subordinate
al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6,
annessa al presente testo unico.
I titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici preveduti
nell’art. 194 sono altresi’ tenuti al pagamento della tassa annua di
ispezione stabilita nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione e’ anche dovuta dai possessori di
apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell’articolo
precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli
apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di
beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.
Art. 197.
E’ vietato l’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo
terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di
specializzazione in materia o dell’autorizzazione ministeriale
preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico
ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di
specialista.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cinque cento a
cinquemila.
La disposizione del primo comma non si applica per l’impiego dei
raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche
universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti
dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.
Art. 198.
I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono
tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il
domicilio dell’acquirente al prefetto della provincia dove
l’acquirente risiede.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire trecento.
Art. 199.
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di
produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali,
senza autorizzazione del Ministro per l’interno.
L’autorizzazione e’ pure richiesta per l’importazione nel Regno di
acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e’ punito
con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la
chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza
autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 200.
La concessione per la ricerca e l’utilizzazione di sorgenti di
acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilita’ non esimono
dall’obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
Sezione XI
Della pubblicita’ in materia sanitaria
Art. 201.
E’ necessaria la licenza del prefetto per la pubblicita’, a mezzo
della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la
prevenzione e la cura delle malattie, specialita’ medicinali, presidi
medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici, di cure
fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto puo’ sentire
l’associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta,
competente per territorio.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo comma e’
punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire mille a
cinquemila.
TITOLO III
DELL’IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO
CAPO I
Delle
condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque
Art. 202.
Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro
deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono
anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle
acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in
quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive
dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d’igiene.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
CAPO II
Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante
tessili e del riso
Art. 203.
La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante
tessili non puo’, nell’interesse della salute pubblica, essere
eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall’abitato e con
le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanita’ o
in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio
provinciale dell’economia corporativa e il Consiglio provinciale di
sanita’.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire duecento.
Art. 204.
La coltivazione del riso e’ soggetta per ciascuna provincia a un
regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i
podesta’ dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione,
il Consiglio provinciale di sanita’ ed il Consiglio provinciale
dell’economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta
del Ministro per l’interno, sentito quello per le corporazioni.
Art. 205.
Il regolamento deve determinare:
- a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di
abitazioni e dalle case sparse;
- b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle
risaie;
- c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e
posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione
che quella a riso;
- d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di
attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione,
oltre quelle contenute nel presente testo unico;
- e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di
mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo
conto delle condizioni e degli usi locali;
- f) le norme per l’assistenza medica e farmaceutica preveduta
nell’art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei
lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
- g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e
quella degli abitanti nelle zone contermini.
Art. 206.
Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di
novembre presentare al podesta’ apposita dichiarazione nella quale
siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.
La dichiarazione pubblicata nell’albo pretorio deve, entro dieci
giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta’ e, con
le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.
Agli effetti di questa disposizione la risaia e’ considerata di
nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso
oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto
conto della rotazione agraria.
Art. 207.
Ogni controversia relativa all’attivazione di nuove risaie o alla
estensione preveduta nel precedente articolo e’ di competenza del
prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il
termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell’albo
pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con
decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell’economia
corporativa.
Art. 208.
Il prefetto, intesi i podesta’ dei comuni interessati e il
Consiglio provinciale dell’economia corporativa, puo’ vietare la
coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute
pubblica.
Art. 209.
Quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non consentiti
o contro il divieto dell’autorita’, il prefetto ingiunge al
contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso
il quale ordina con suo decreto la distruzione delle risaie a spese
del contravventore stesso.
Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e
provinciale.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
cinquemila.
Art. 210.
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie
ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.
E’ invece ammessa la revisione dell’estimo catastale, agli effetti
della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la
distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformita’ delle
leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne
determinato in base alla coltura a riso.
Art. 211.
La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e
curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o
temporaneamente alla coltivazione della risaia, e’ obbligatoria a
carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia
compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.
La relativa spesa e’ ripetuta dalla provincia nei modi e con le
forme stabilite nell’art. 316.
Il contravventore all’obbligo predetto e’ punito con l’ammenda da
lire duecento a cinquemila.
Art. 212.
I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di
lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono
obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica
e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
La spesa relativa e’ anticipata dal comune ed e’ ripartita fra i
proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo
applicato in base all’aliquota risultante dal rapporto fra la spesa
stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.
Il contributo e’ inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della
sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con la
procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte
dirette, a mezzo degli esattori comunali.
Lo sgravio dell’imposta non da’ luogo al rimborso del contributo.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il
prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa e’ a carico del
comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Art. 213.
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e
aventi residenza fissa nelle localita’ destinate alla coltivazione
stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi
temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso,
debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione,
abitabilita’ e arredamento, prescritte nel regolamento indicato
nell’art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad
impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere
costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini
dalle donne.
In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie
di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o
la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale
protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il
provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione
malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
cinquemila.
Art. 214.
Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei
fondi coltivati a risaia ha l’obbligo di fornire acqua potabile di
buona qualita’ e in quantita’ sufficiente, tanto ai lavoratori
stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori
avventizi temporaneamente immigrati.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del
lavoro, il datore di lavoro e’ obbligato a fornire sostanze
alimentari di buona qualita’.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
cinquemila.
Art. 215.
Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell’assistenza
sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la
vigilanza necessaria ad assicurare l’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle
risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei
ricoveri dei lavoratori.
CAPO III
Delle lavorazioni insalubri
Art. 216.
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre
esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose
alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due
classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che
esigono speciali cautele per la incolumita’ del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita’,
approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le
corporazioni, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti
disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono
seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che
posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima
classe, puo’ essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale
che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o
speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del
vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel
sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per
iscritto al podesta’, il quale, quando lo ritenga necessario
nell’interesse della salute pubblica, puo’ vietarne l’attivazione o
subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila.
Art. 217.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti
solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono
riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta’
prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o
il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta’ puo’ provvedere di ufficio
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e
provinciale.
CAPO IV
Dell’igiene degli abitati urbani e rurali e delle
abitazioni
Art. 218.
I regolamenti locali di igiene e sanita’ stabiliscono le norme per
la salubrita’ dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni,
secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l’interno.
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad
assicurare che nelle abitazioni:
- a) non vi sia difetto di aria e di luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie
e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo:
- c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e
collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture
sia garantita da inquinamento.
I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la
razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il
loro smaltimento.
Art. 219.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’ e quello
dell’economia corporativa, determina le modalita’ secondo le quali
debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente
articolo nei riguardi della salubrita’ de gli abitati rurali, avute
presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole
dei singoli comuni della provincia.
In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di
abitabilita’ delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori
avventizi, quelle per l’approvigionamento idrico, per le latrine e
per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
Art. 220.
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali,
quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni,
che comunque possono influire sulle condizioni di salubrita’ delle
case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podesta’, che
provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la
Commissione edilizia.
Art. 221.
Gli edifici o parti di essi indicati nell’articolo precedente non
possono essere abitati senza autorizzazione del podesta’, il quale la
concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un
ingegnere a cio’ delegato, risulti che la costruzione sia stata
eseguita in conformita’ del progetto approvato, che i muri siano
convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di
insalubrita’.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente
articolo, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.
Art. 222.
Il podesta’, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del
medico provinciale, puo’ dichiarare inabitabile una casa o parte di
essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Art. 223.
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro
che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprieta’, e’
obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilita’,
sancite nei regolamenti locali di igiene e sanita’ o, quando tali
condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o
completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il podesta’, fatti
eseguire dall’ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al
prefetto, il quale richiede all’ufficio del Genio civile la perizia
dei lavori occorrenti e la trasmette al podesta’. Questi comunica la
perizia al proprietario, fissandogli un termine per l’esecuzione dei
lavori ritenuti strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda l’esecuzione dei lavori
predetti, il podesta’ provvede di ufficio alle riparazioni e
completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della
legge comunale e provinciale.
Art. 224.
I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera temporanea di
operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei
comuni dove i fondi sono posti, hanno l’obbligo di provvedere gli
operai di ricoveri rispondenti alle necessita’ igieniche e sanitarie,
tenuto conto delle condizioni e della natura della localita’.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita’
stabilite nell’articolo precedente.
Art. 225.
Quando i contratti per l’esecuzione di lavori a carico dello Stato,
delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono
l’obbligo di assicurare l’abitazione al personale impiegato nei
lavori stessi, l’assuntore del lavoro e’ tenuto a provvedere che
nell’abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti,
vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorita’
sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione,
fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra
sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone
alloggiate.
Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del
personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perche’
vi e’ pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito
disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanita’ ed il
Consiglio provinciale dell’economia corporativa, le norme necessarie
per l’igiene e per la tutela della salute degli operai.
L’assuntore e’ tenuto all’osservanza delle norme contenute nel
disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel
provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l’attuazione delle
norme stesse.
Quando l’assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette
o ritarda l’attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne
ordina l’esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico
della legge comunale e provinciale. Le spese per l’esecuzione dei
lavori sono a carico dell’assuntore e vengono anticipate dalla
amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti
dell’assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.
Contro i provvedimenti del prefetto e’ ammesso il ricorso al
ministro per l’interno.
Art. 226.
Non puo’ essere in alcun caso permessa l’apertura di edifici
destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali,
sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o
comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali
inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali
debbono in qualsiasi modo servire all’uso alimentare o domestico, se
non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a
una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre
applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di
igiene e sanita’.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire mille a duemila.
Art. 227.
E’ vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano
l’abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto
indicati nell’articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati
previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei
dall’autorita’ sanitaria.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’,
stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della
velocita’ del corso d’acqua, del suo potere di autodepurazione e del
grado di impurita’ delle acque convogliate, nonche’ degli interessi
della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della citta’ o
dell’aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno
essere immessi nel corso d’acqua senza danno per la salute pubblica,
e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della
immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto puo’ disporre l’esecuzione
d’ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel
testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 228.
I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali,
sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere,
preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o
col concorso dello Stato, sono sottoposti al parere del Consiglio
provinciale di sanita’ e del Consiglio superiore di sanita’ quando
importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila.
L’approvazione dei progetti medesimi e l’approvazione dei mutui
relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della
legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del Consiglio
superiore di sanita’ i progetti per la costruzione delle opere
sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste
debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato.
Art. 229.
I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle
popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case e borgate
rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono
sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita’; e del
Consiglio superiore di sanita’ se si tratta di acquedotti rurali o di
altre opere che interessano piu’ provincie.
Art. 230.
Sono sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanita’ i
piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori
particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del
piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni
predetti.
Sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita’ i
piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli
altri comuni.
CAPO V
Degli alberghi
Art. 231.
Per l’apertura degli alberghi, oltre l’autorizzazione prescritta
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini
igienico-sanitari, anche l’autorizzazione del podesta’, che la
concede su parere favorevole dell’ufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podesta’, e’ ammesso ricorso al
prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del
prefetto e’ definitiva.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a mille.
Art. 232.
La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che
al podesta’, spetta anche all’Ente nazionale per le industrie
turistiche.
Il podesta’, anche su proposta dell’Ente nazionale delle industrie
turistiche, sentito l’ufficiale sanitario, quando un albergo e’
giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni
dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti,
puo’ prescrivere all’esercente i lavori necessari per rimuovere le
cause di insalubrita’. Se l’esercente non voglia o non possa eseguire
tali lavori, puo’ ordinare la chiusura dell’albergo.
Contro l’ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di
risanamento ritenuti indispensabili, e’ ammesso ricorso al prefetto
che decide sentito il medico provinciale.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia
opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura
debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell’ufficiale
sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.
CAPO VI
Delle stalle e concimaie
Art. 233.
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu’ di due capi
adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare
disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.
Art. 234.
Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi
ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle
concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni,
della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra
contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il Consiglio
provinciale dell’economia corporativa.
Art. 235.
Sono esonerati dall’obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame
brado o semibrado.
Art. 236.
Chiunque tiene in esercizio una stalla e’ tenuto a servirsi della
concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a
conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell’articolo precedente, e’ vietato
tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate
delle abitazioni.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquanta per
ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Art. 237.
I comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione
di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del
letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonche’
le norme per l’uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime
conservato, sono stabilite nell’apposito regolamento adottato dal
comune in conformita’ delle norme date dal Consiglio provinciale
dell’economia corporativa.
Art. 238.
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e’ fatto
obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia
propria, costruita a norma dell’art. 233, di depositare i concimi,
prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi
comunali costituiti ai sensi dell’articolo precedente.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.
Art. 239.
Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere
ai requisiti stabiliti nell’apposito regolamento.
Art. 240.
La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 235 e 238,
salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
puo’ essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti
di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili
sanitari e dagli agenti comunali.
Art. 241.
Gli istituti che esercitano il credito a favore dell’agricoltura
sono autorizzati a concedere prestiti con l’ammortamento rateale in
dieci anni, per l’attuazione delle norme stabilite nel presente capo.
TITOLO IV
DELLA TUTELA IGIENICA DELL’ALIMENTAZIONE, DELL’ACQUA
POTABILE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE
Sezione I
Della vigilanza
igienica sulla genuinita’ e salubrita’ degli alimenti e delle
bevande
Art. 242.
Sono soggetti a vigilanza; per la tutela della sanita’ pubblica, i
fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di bevande di
ogni specie.
A tale scopo le autorita’ sanitarie possono fare eseguire ispezioni
e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze e
bevande anzidette.
Art. 243.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo’
disporre la chiusura dell’esercizio da un mese a un anno contro
chiunque detiene per il commercio, pone in commercio; ovvero
distribuisce per il consumo sostanze destinate per l’alimentazione,
che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque
pericolose per la salute pubblica.
Nei casi di recidiva o di particolare gravita’, il prefetto puo’
ordinare la chiusura definitiva dell’esercizio.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione II
Del consumo del granturco per l’alimentazione dell’uomo
Art. 244.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero
distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco
immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo
guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla
farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana,
siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati e’ punito con la
multa da lire trecento a duemila.
Art. 245.
E’ vietata l’introduzione nel Regno, per uso alimentare, del
granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se
l’avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei
magazzini di deposito.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire trecento a
duemila.
Art. 246.
Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podesta’,
secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e
l’utilizzazione, per altro uso che non sia l’alimento dell’uomo, del
granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione da’ luogo al sequestro
immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire trecento a
duemila.
Sezione III
Dell’igiene dei recipienti destinati, alla preparazione
o alla conservazione di alimenti o bevande
Art. 247.
Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi
alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla
conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio
o pone in commercio tali oggetti e’ punito con l’ammenda da lire
trecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo’
ordinare la chiusura dell’esercizio da un mese ad un anno.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione IV
Dell’acqua potabile
Art. 248.
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e
di buona qualita’.
Quando l’acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della
popolazione o sia insalubre, il comune puo’ essere, con decreto del
prefetto, obbligato a provvedersene.
Art. 249.
Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne,
dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile e’
punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila. Salvo
l’applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il
fatto renda l’acqua pericolosa per la salute pubblica.
Sezione V
Dei colori nocivi alla salute
Art. 250.
Il Ministro per l’interno, sentito il parere del Consiglio
superiore di sanita’, approva l’elenco dei colori nocivi, che non
possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari
e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la
colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a
involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o
domestico.
Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi nel suddetto
elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti sopra
specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti e’ punito con
l’ammenda da lire duecento a duemila.
In caso di recidiva il prefetto puo’ ordinare la chiusura
dell’opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre mesi.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Sezione VI
Dell’uso di alcool diversi dall’etilico
Art. 251.
E’ vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque
mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande
alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita’ medicinali,
disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate,
prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli,
delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che
contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi
dall’etilico.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire mille a tremila.
Art. 252.
Sono escluse dal divieto di cui nell’articolo precedente:
- a) le piccolissime quantita’ di alcool metilico e di altri alcool
diversi dall’etilico, naturalmente contenute in alcune bevande
alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse
come le acquaviti e prodotti similari. La quantita’ di alcool
metilico o di altri alcool diversi dall’etilico che puo’ essere
tollerata in questi prodotti, e’ stabilita dal Ministro per
l’interno, di concerto con quello per le finanze;
- b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono
formaldeide, limitatamente alla quantita’ di alcool metilico
proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
TITOLO V
PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI
CAPO
I
Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive
dell’uomo
Art. 253.
Il Ministro per l’interno determina con suo provvedimento, sentito
il Consiglio superiore di sanita’, quali siano le malattie infettive
e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie
comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna
di esse.
Art. 254.
Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto a
conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di
esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne
denunzia al podesta’, e all’ufficiale sanitario comunale e
coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate
per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele
igieniche necessarie.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire trecento a
cinquemila, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena
dell’arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli
organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.
Art. 255.
Le denunzie di malattie infettive e diffusive o sospette di
esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere
immediatamente comunicate dal podesta’ al prefetto, dall’ufficiale
sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero
dell’interno. Quando la gravita’ del caso lo esiga, il prefetto,
sentito il medico provinciale, puo’ costituire commissioni locali,
delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia,
inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti
necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione
della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per
l’interno.
Art. 256.
I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei
quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere
epidemico, hanno l’obbligo di mettersi a disposizione dell’autorita’
sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un
comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore
all’obbligo anzidetto e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla
Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico
1° maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle
leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni.
Art. 257.
Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all’esercizio della
professione e’ tenuto a prestare l’opera sua per prevenire o
combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale
sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per
l’interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia
nella quale il sanitario risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle
loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell’ultimo comma
dell’articolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal
Ministro per l’interno e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 258.
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia
manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, e’ tenuto,
nell’interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle
prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle
quali venga richiesto dal podesta’.
Il provvedimento del podesta’ e’ preso su parere dell’ufficiale
sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore e’ punito coll’arresto fino a tre mesi e
coll’ammenda da lire duecento a duemila.
Art. 259.
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e
disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni
secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e
provinciale.
Il prefetto puo’ dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire
l’obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma
dell’art. 93.
Art. 260.
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire
l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’
punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento
a quattromila.
Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o
un’arte sanitaria la pena e’ aumentata.
Art. 261.
Il Ministro per l’interno, quando si sviluppi nel Regno una
malattia infettiva a carattere epidemico, puo’ emettere ordinanze
speciali per la visita e disinfezione delle case, per
l’organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure
cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e
possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Art. 262.
Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e
vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano
precedentemente subito la visita dell’ufficiale sanitario, il quale
accerta che le persone medesime non siano affette da malattia
infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione
di contagiare altri.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
duemila.
Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione,
manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona, anche se
appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia
risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, e’ punito con la
reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico
di chi, malgrado a visita sanitaria abbia constatato sulla sua
persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad
attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di
alimenti e bevande.
Il podesta’, quando ritenga che possano sussistere i pericoli di
contagio indicati nel primo comma, ha facolta’ di disporre gli
opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari
alla tutela della salute pubblica.
CAPO II
Delle misure d’igiene contro le mosche
Art. 263.
Il Ministro per l’interno e’ autorizzato a emanare, con proprie
ordinanze, norme obbligatorie per impedire la moltiplicazione e la
disseminazione delle mosche. Speciali misure dovranno essere
ordinate:
- a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in
altre collettivita’;
- b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle
fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi
alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e
possono avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
CAPO III
Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive
degli animali
Art. 264.
I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di
animali domestici, nonche’ gli albergatori e conduttori di stalle di
sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta’ del luogo, dove
si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del
bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa
di animale non riferibile a malattia comune gia’ accertata.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.
L’autorita’ sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo’ rendere
obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le
disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e
limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell’uomo.
Il contravventore a tali disposizioni e’ punito con l’ammenda da
lire duecento a duemila.
Art. 265.
Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di
morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario
provinciale, puo’, con suo decreto, ordinare l’abbattimento e la
distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando cio’ sia
necessario a impedire la diffussione della malattia.
In tali casi ai proprietari e’ concessa un’indennita’ fino alla
meta’ del valore dell’animale e in ogni caso non superiore a lire
seicento per ogni capo di bestiame.
L’importo della indennita’ e’ a carico dello Stato e della
provincia in parti uguali.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
CAPO IV
Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune
malattie dell’uomo
Sezione I
Della vaccinazione antivaiuolosa e
della conservazione del vaccino
Art. 266.
La vaccinazione antivaiuolosa e’ obbligatoria entro il primo
semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre
successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale
obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni
di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovra’,
pero’, essere eseguita nel semestre successivi, od appena cessino le
ragioni della contro indicazione.
E’ inoltre obbligatoria la rivaccinazione all’ottavo anno di eta’ e
ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall’autorita’ sanitaria per
pericolo di diffusione del vaiuolo.
Art. 267.
Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e
sotto la responsabilita’ del medico provinciale ed e’ inviato
gratuitamente ai podesta’ e ai medici liberi esercenti, quando ne
facciano richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista
del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle
per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e
per la regolare tenuta dei relativi registri.
E’ in facolta’ della provincia di integrare il servizio di
vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione puo’ essere dichiarata obbligatoria con decreto
del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell’art. 92.
Sezione II
Disposizioni per combattere la tubercolosi
Art. 268.
Spetta al Ministero dell’interno la direttiva tecnica e il
coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la
tubercolosi.
E’ sottoposto a vigilanza del Ministero dell’interno e del
prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia,
qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico
per la profilassi e l’assistenza contro la tubercolosi o svolga opera
di propaganda a riguardo della medesima malattia.
Il Ministero dell’interno vigila sull’esecuzione delle direttive
date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a
mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
Art. 269.
Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la
tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:
1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e
le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della
tubercolosi;
2° l’Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli
altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalita’
stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.
Art. 270.
Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni
capoluogo di provincia, ha lo scopo:
- a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie
per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri
consorzi provinciali antitubercolari;
- b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere
esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone
al prefetto le eventuali irregolarita’ o manchevolezze per i
provvedimenti di competenza;
- e) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e
sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti
necessari affinche’ siano rivolte a loro favore le risorse delle
istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della
tubercolosi;
- d) di integrare con i propri mezzi l’azione delle istituzioni
antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime
nell’esecuzione dei provvedimenti urgenti;
- e) di promuovere e disciplinare, nell’ambito provinciale, in
conformita’ delle direttive del Ministero dell’interno, la propaganda
per la profilassi e l’assistenza dei tubercolotici.
Art. 271.
Il consorzio provinciale antitubercolare e’ ente morale ed e’ retto
da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando l’istituzione di opere antitubercolari e’ promossa, ai sensi
della lettera a) dell’articolo precedente, da due o piu’ consorzi, la
convenzione, che regola l’impianto ed il funzionamento di dette opere
e gli oneri dei singoli consorzi, e’ approvata con decreto del
Ministro per l’interno, sentiti i Consigli provinciali di sanita’ e
le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.
Art. 272.
La provincia e i comuni che la compongono, nonche’ gli enti
pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione
antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio
provinciale antitubercolare.
Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di
carita’, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali
legalmente riconosciute, nonche’ le associazioni private, gli
istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni
finanziarie e commerciali che svolgono la loro attivita’ nella
provincia.
Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo
consorziale.
Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative
ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e
provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
Art. 273.
Il consorzio provinciale antitubercolare e’ amministrato da un
Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del
medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto,
dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di
sanita’, uno in rappresentanza dell’organizzazione sindacale dei
medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre
in rappresentanza degli enti consorziati.
I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere
rinominati.
Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con
voto consultivo.
Art. 274.
Il Ministro per l’interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o
amministrativo o di ordine pubblico, puo’ sciogliere il Comitato,
affidando la provvisoria amministrazione dell’ente a un commissario,
il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.
Art. 275.
Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piu’ tardi
del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio ad prefetto per
l’approvazione.
Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura
comunicato al Ministero dell’interno.
Art. 276.
L’amministrazione provinciale ha l’obbligo di fornire gratuitamente
i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale
antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli
uffici stessi.
Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e’ disimpegnato,
normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell’amministrazione
provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta
amministrazione.
Qualora l’importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio puo’,
con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa,
sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con
personale proprio al funzionamento dell’ufficio e al servizio di
cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa,
gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente
articolo.
In tal caso uno speciale regolamento, deliberato
dall’amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta
provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale.
Art. 277.
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale
antitubercolare e’ costituito:
- a) del direttore del consorzio, cui puo’ essere affidata anche la
direzione del dispensario provinciale;
- b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni
dispensariali;
- c) delle assistenti sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale,
ove esiste, e’ inibito l’esercizio della professione di medico
chirurgo.
Art. 278.
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio e’ nominato
in seguito a pubblico concorso, indetto dall’amministrazione del
consorzio.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di
studio prescritto e sono abilitati all’esercizio della professione,
purche’ non abbiano oltrepassato i quaranta anni di eta’.
La nomina e’ fatta nella persona del vincitore del concorso per la
durata di un quinquennio e puo’ essere confermata per successivi
quinquenni.
Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo
unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della
provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti
di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.
Art. 279.
La prefettura prima di procedere all’esame dei bilanci delle
istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a
termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio
provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le
sue eventuali osservazioni.
Art. 280.
Il ricovero d’urgenza degli ammalati di tubercolosi e’ disposto dal
podesta’ o dal prefetto secondo le norme della legge sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro
ricovero e’ ordinato dal presidente del consorzio provinciale
antitubercolare o dall’Istituto Nazionale Fascista per la previdenza
sociale, secondo la rispettiva competenza.
Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali
abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai
tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall’autorita’
sanitaria, hanno l’obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi
non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per
effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.
Art. 281.
La competenza passiva delle spese di spedalita’ per il ricovero di
ammalati di tubercolosi e’ regolata:
- a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle situazioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
- b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi; dalla
legge per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolori.
In tutti gli altri casi le spese di spedalita’ sono sostenute dal
consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorsa da parte
della provincia, nei limiti dei fondi che essa puo’ stanziare a tale
scopo nel bilancio.
Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni
della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei
riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta’.
E’, pero’, in facolta’ dei consorzi di affidare tale compito
all’Amministrazione della provincia, la quale e’ tenuta ad assolverlo
senza onere di spesa a carico degli stessi.
Art. 282.
In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell’interno, per
ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:
- a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari
istituiti dai consorzi;
- b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche
di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in
speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la
diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;
- c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la
tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle
lettere precedenti;
- d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio
pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.
Le somme, disponibili alla fine dell’esercizio finanziario, sugli
stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento
della disponibilita’ degli esercizi successivi.
Art. 283.
I contratti, aventi per oggetto la donazione, l’acquisto, la
costruzione, l’adattamento e l’arredamento di pubblici istituti di
cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di
registro.
Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti
dei consorzi provinciali antitubercolari.
Sezione III
Disposizioni per combattere il tracoma
Art. 284.
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro
riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura,
civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra
collettivita’.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire trecento a
cinquemila.
Art. 285.
Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi
capitoli del bilancio del Ministero dell’interno:
- a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e
arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di
cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
- b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti
per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda
e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno
alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.
Le somme, disponibili alla fine dell’esercizio finanziario, sono
portate in aumento delle disponibilita’ degli esercizi successivi.
Sugli stanziamenti e sulle disponibilita’ a fine di esercizio sono
inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o
istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
Sezione IV
Disposizioni per combattere la lebbra
Art. 286.
Le persone affette da manifestazioni contagiose di lebbra sono
accolte e curate negli appositi reparti delle cliniche
dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.
Le spese di spedalita’ per gli ammalati poveri, limitatamente al
periodo in cui la malattia e’ contagiosa, sono a carico dello Stato e
gravano sul bilancio del Ministero dell’ interno.
E’ fatta eccezione per gli istituti ospedalieri, aventi tra i loro
fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto
concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei
rispettivi statuti e regolamenti.
Art. 287.
Il Ministro per l’interno, per l’istituzione, nelle cliniche e
negli ospedali, dei reparti indicati nell’articolo precedente,
stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali
sono stabiliti i requisiti di essi, le modalita’ per il loro
funzionamento, le condizioni per l’ammissione alla cura e la retta di
spedalita’.
Questa non puo’ superare la media fra la retta di medicina e quella
di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in
quanto e’ possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione
dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della
clinica.
Art. 288.
I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono
rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione
ai poveri che siano affetti da lebbra.
La vidimazione e’ fatta senza spese.
Art. 289.
Il Ministro per l’interno ha facolta’ di concedere sussidi per
l’esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della
lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti
indicati nell’art. 286, nonche’ degli speciali luoghi di cura
destinati al ricovero degli infermi di lebbra.
Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli
delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei
quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.
Art. 290.
Per ciascun esercizio finanziario e’ stanziato in speciali capitolo
del bilancio del Ministero dell’interno il fondo necessario per i
provvedimenti di profilassi contro la lebbra.
Sezione V
Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree
Art. 291.
Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie
veneree: la blenorragia, l’ulcera venerea e l’infezione sifilitica,
considerate nel periodo di loro contagiosita’.
Art. 292.
I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia
venerea accertato:
negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e
in tutte le collettivita’ civili e militari;
nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a
vigilanza.
Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per
baliatico e di oftalmoblenorrea.
Chi trascuri di eseguire le denunzie e’ punito con l’ammenda da
lire trecento a cinquemila.
Art. 293.
Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia
venerea, e’ tenuto a renderlo edotto della natura e della
contagiosita’ della malattia, come pure della necessita’ che si
sottoponga a cura radicale e delle responsabilita’ alle quali va
incontro nel caso che trasmetta il contagio.
Art. 294.
L’autorita’ sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere
affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una
persona, la quale puo’ diffonderla ad altri per mezzo della
professione o del mestiere che esercita, ha fa colta di ordinare che
la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a
visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall’Ufficio
sanitario provinciale. L’ufficio sanitario predetto potra’, per
altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da
medico di fiducia.
Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla
visita o non produca il certificato o se il risultato della visita
accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la
presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose,
l’autorita’ sanitaria dispone l’allontanamento della persona
dall’opificio o dall’esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le
precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.
Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un
certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia
venerea con manifestazioni contagiose.
Art. 295.
Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:
- a) con dispensari pubblici gratuiti;
- b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni
contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche
dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
- c) con l’assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la
distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell’elenco dei
poveri.
Art. 296.
Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni esterne, non
possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree,
anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.
Art. 297.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione
superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari
per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.
Quando le condizioni locali lo consentano possono due o piu’ comuni
riunirsi in consorzio per l’esercizio di un unico dispensario.
I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni
speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.
Il Ministero dell’interno contribuisce alla spesa occorrente per
ciascun dispensario con un sussidio annuo, che e’ prelevato
dall’apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non puo’
superare la meta’ della spesa.
La misura del sussidio, le modalita’ del funzionamento dei
dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il
comune e il Ministero dell’interno. Se manca il consenso del comune
sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con
decreto del Ministro per l’interno.
Art. 298.
I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti,
possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie
veneree col concorso governativo.
La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il
Ministero dell’interno e il comune.
Nei detti comuni la istituzione dei dispensari e’ resa obbligatoria
quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione
delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessita’.
La dichiarazione dell’obbligatorieta’ e’ fatta per delega del
Ministero dell’interno con decreto del prefetto, sentito il medico
provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei
modi e nelle forme indicate nell’articolo precedente.
Art. 299.
Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle citta’
dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie puo’ essere
affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero
dell’interno direttamente, l’esercizio di dispensari col
corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita
convenzione.
Art. 300.
Nei principali porti del Regno il Ministero dell’interno provvede
all’istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la
cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale
della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalita’.
Art. 301.
Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi
e la cura delle malattie veneree, il prefetto puo’ ordinare la
istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media
annuale, piu’ di duemila operai, ovvero nelle localita’ ove esistono
diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media
annuale, piu’ di duemila operai.
In via temporanea, l’istituzione di tali dispensari puo’ essere
disposta dal prefetto anche nelle localita’ ove esistono uno o piu’
stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero,
quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la
necessita’.
Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono
sostenute dai proprietari degli stabilimenti.
Art. 302.
I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati
in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio
e puo’ essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo
parere del medico provinciale.
Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono
determinate dal ministro per l’interno.
Art. 303.
La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie
veneree e’ di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede
preferibilmente con la cura ambulatoria e sole, eccezionalmente con
quella ospedaliera.
Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia e’
contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di specialita’
gravano sul bilancio del Ministero dell’interno, tranne che il
ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri
fini la cura gratuita di dette malattie o l’obbligo di erogare tutte
o parte delle loro rendite per la curo gratuita di determinate
categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie
veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti
e regolamenti.
In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il
ricovero avviene nelle infermerie comuni.
Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all’obbligo di
ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o
reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di
curare solamente determinate malattie.
Art. 304.
Il Ministero dell’interno, per la istituzione dei reparti
ospedalieri indicati nell’articolo precedente, stipula apposite
convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti
stessi, le modalita’ per il loro funzionamento, la direzioni tecnica,
le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalita’.
Questa non puo’ superare la media fra la retta di medicina e quella
di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in
quanto e’ possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore
della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie
veneree.
La direzione dei reparti puo’ essere affidata temporanea niente al
direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando
l’ospedale non posa provvedervi con altro medico specializzato.
Art. 305.
I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a
rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri
affetti da malattie veneree.
La vidimazione e’ fatta senza spese.
Art. 306.
Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle
malattie veneree come sulle misure d’ordine sanitario riguardanti la
profilassi di dette malattie, il Ministro per l’interno ha facolta’
di nominare ispettori dermosifilografi per una o piu’ provincie alla
dipendenza dell’autorita’ sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal
Ministro per l’interno e con le norme stabilite dallo stesso. La
nomina e’ conferita per un quinquennio, puo’ essere revocata in ogni
tempo per ragioni di servizio e puo’ essere rinnovata per quinquenni
successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a
qualunque titolo.
Art. 307.
Il Ministero dell’interno stabilisce con regolamento le norme
speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di
meretricio.
La vigilanza viene esercitata dall’autorita’ sanitaria a mezzo di
medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e
dell’ispettore dermosifilografo.
La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le
istruzioni date dal Ministero dell’interno; essa ha la durata di un
biennio, puo’ essere rinnovata per bienni successivi, revocata per
motivi di servizio ed e’ escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di
impiego a qualsiasi titolo.
Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore e’ a
carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.
Art. 308.
Il fondo speciale, indicato nell’articolo precedente, e’ formato
mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e
da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.
Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici
visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico
provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie
veneree.
Le modalita’ per la costituzione di detto fondo e per la sua
erogazione sono stabilite dal Ministero dell’interno.
Sezione VI
Disposizioni per la tutela igienica del baliatico
Art. 309.
L’esercizio del baliatico e’ subordinato ad autorizzazione del
podesta’, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia
accertato che la balia non e’ affetta da sifilide, blenorragia,
tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.
L’autorita’ sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle
balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate
nel primo comma.
Il podesta’ revoca l’autorizzazione concessa, quando e’ accertato
che la balia autorizzata e’ affetta da una delle malattie suddette.
Il contravventore alle disposizioni del primo comma e’ punito con
l’ammenda da lire duecento a duemila.
Art. 310.
Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico,
l’autorita’ sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della
nutrice infetta.
La cura puo’ anche, con l’assenso dell’autorita’ anzidetta essere
eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico
ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilita’.
Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti
per l’allattamento del bambino e per impedire la diffusione della
malattia.
Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti,
l’autorita’ sanitaria puo’ ordinare il ricovero di urgenza della
nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non
consente il ricovero stesso.
Art. 311.
Nei limiti della disponibilita’ del fondo stanziato nel bilancio
del Ministero dell’interno per la profilassi delle malattie
infettive, possono essere concessi, a titolo di incoraggiamento,
speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura ai dispensari
per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne
risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle
condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei
riguardi della profilassi della sifilide.
Art. 312.
Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle
disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate
le modalita’ e le cautele alle quali deve essere subordinata
l’autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico
esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.
Sezione VII
Disposizioni per diminuire le cause della malaria
Art. 313.
Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali
loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del
Ministro per l’interno.
Una zona di territorio e’ dichiarata malarica, quando si accerti la
manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre
malarica contratta nel luogo.
Art. 314.
In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, e’
istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la
lotta antimalaria.
Il Comitato ha per fine di combattere l’infezione malarica sia
coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con
gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del
Ministero dell’interno.
Il Comitato e’ presieduto dal preside della provincia o da un
rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico
provinciale, l’ingegnere capo del Genio civile, il di rettore della
Cattedra ambulante di agricoltura e il segretorio federale del
Partito Nazionale Fascista.
Il prefetto puo’ chiamarvi, in qualita’ di esperti, i
rappresentanti delle associazioni e degli enti piu’ direttamente
interessati alla lotta antimalarica.
Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia
e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale
dell’amministrazione provinciale.
Art. 315.
Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche,
l’amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai
coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro,
se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali
sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanita’, per tutta
la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione
malarica, secondo le proposte del medico provinciale.
L’obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei
medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia
degli operai e dei coloni, aventi diritto all’assistenza
antimalarica.
Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia,
provvedono, nell’ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo
degli ambulatori e dei sanitari, nonche’ del personale ausiliario
alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.
Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a
favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio
preveduti dalla legge sull’assicurazione contro l’invalidita’ e la
vecchiaia.
Art. 316.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar
prova al prefetto di aver provveduto all’acquisto del chinino e dei
medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza,
il prefetto provvede all’ordinazione per conto e a carico della
provincia medesima.
La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto
nei modi prescritti nel regolamento, detratta la parte indicata
nell’ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine
di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della
provincia mediante l’applicazione di un contributo, determinata in
base all’aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il
reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.
Il contributo e’ inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della
sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed e’ riscosso
con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle
imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.
Lo sgravio dell’imposta non da’ luogo al rimborso del contributo.
Nelle zone malariche, ove esistano cave miniere, opifici, o altre
imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a
lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione,
la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali
sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non e
compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del
presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal
titolare di ciascuna impresa.
Art. 317.
Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio,
a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento
fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle
rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino
dello Stato, di cui nell’art. 315, e’ gratuitamente prestata, a spese
dell’appaltatore o del concessionario dei lavori, l’assistenza medica
a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in
ospedale o in appositi istituti di cura, nonche’ la gratuita
somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura
della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del
servizio sanitario e in conformita’ delle norme impartite dal
Ministero dell’interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche
a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti
dalla legge sull’assicurazione invalidita’ e vecchiaia.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire mille a
diecimila.
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle
disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le
condizioni di malaricita’ locale, la provincia ha facolta’ di
integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o
puo’ esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell’art.
92.
Per l’esecuzione di questi servizi il Ministero dell’interno puo’
concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo
bilancio.
Art. 318.
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti
locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche,
deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le
prestazioni stabilite nell’articolo precedente. L’autorita’ che
approva il progetto e’ tenuta a sentire l’autorita’ sanitaria
competente sulla sufficienza della detta previsione.
Art. 319.
Il Ministero dell’interno, di intesa con quello dell’agricoltura e
delle foreste e con quello delle finanze, puo’ disporre, quando ne
riconosca la necessita’, che nelle zone di territorio nelle quali si
eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario,
indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del
chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per
l’assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla
provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu’ tenuti
a provvedere ai servizi anzidetti, restando pero’ obbligati a
corrispondere alla provincia, ovvero all’ente come sopra incaricato,
i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell’art. 322.
Art. 320.
Gli assuntori di opere, indicati nell’art. 317, debbono tenere al
corrente l’elenco del personale dipendente con l’indicazione del
comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello
di allontanamento.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.
Art. 321.
Gli operai e i coloni, indicati nell’art. 317, che lascino i luoghi
di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere
forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito
documento comprovante il loro stato di salute.
Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro
prestata gratuitamente l’assistenza medica e continuata la
somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per
la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i
luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non
sia compreso fra i territori dichiarati malarici.
In caso di riconosciuta necessita’, il Ministero dell’interno puo’
concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti
dello speciale stanziamento di bilancio.
Art. 322.
Nel caso preveduto nell’art. 319, alla provincia o all’ente
designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza
sanitaria possono essere, in relazione alla entita’ dei servizi
stessi, assegnati contributi:
1° da parte del Ministero dell’interno, da prelevarsi dallo
speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la
colonizzazione interna, ai sensi dell’art. 9 della legge 9 aprile
1931, n. 358;
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base
dell’importo, che risultera’ dai progetti approvati dal
Sottosegretariato per la bonifica integrale;
4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base
dell’importo che risultera’ dai progetti approvati dalle autorita’
competenti;
5° da parte della provincia, a norma dell’art. 92;
6° da parte di altri enti e di privati.
Art. 323.
La provincia e gli altri enti, designati a norma dell’articolo 319
per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche
attendere all’esecuzione delle speciali disposizioni, che sono
impartite dal Ministero dell’interno per la lotta contro la malaria,
nei limiti della disponibilita’ dei fondi costituiti con i contributi
indicati nel precedente articolo.
Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell’interno, gli
enti anzidetti provvedono all’anticipazione delle somme necessarie,
salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita’.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e quello dei lavori
pubblici hanno facolta’ di concedere anticipazioni sulle somme
prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica
integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.
Il Ministro per l’interno approva preventivamente l’organizzazione
che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita’ ai servizi
antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.
I Ministri per l’interno e per le finanze hanno pure la facolta’ di
disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la
regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella
presente legge.
Art. 324.
Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e
destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del
personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle
ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere,
debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei
concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli
insetti aerei, in conformita’ delle istruzioni del Ministro per
l’interno.
Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l’obbligo di
impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti
aerei, e’ fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico
provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
E’ in facolta’ del prefetto, sentito il Comitato predetto, di
estendere l’obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e
per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.
Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle
disposizioni contenute nel presente articolo, e’ punito con l’ammenda
da lire mille a diecimila.
Art. 325.
I regolamenti locali d’igiene e sanita’ dei comuni aventi zone
malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la
profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani
e a quelli intorno ai centri abitati.
Il podesta’, quando accerti l’esecuzione di lavori e opere che
procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, puo’ farli
sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque
disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il
deflusso delle acque.
In caso di ritardo o di inadempimento il podesta’ provvede di
ufficio, a spese dell’inadempiente.
Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il
podesta’ ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti
dell’amministrazione competente.
Art. 326.
Il podesta’, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro
abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, puo’
rendere obbligatoria, sulla proposta dell’ufficiale sanitario,
l’esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di
piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi
antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in
comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla
bonifica integrale.
L’applicazione di tali interventi e’ a carico dei proprietari dei
terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformita’
delle disposizioni dell’ufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte
dei proprietari, il podesta’ dispone l’applicazione d’ufficio di
detti interventi.
Art. 327.
Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica
integrale, e’ richiesta la licenza del prefetto per l’apertura di
cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e
d’altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso.
Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori
debbono ottemperare, per evitare ristagni d’acqua o avvallamenti di
terreno non dotati di facile scolo.
Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle
prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono
puniti con l’ammenda da lire cento a duemila, salvo al podesta’ di
provvedere di ufficio nei modi indicati nell’art. 325.
Art. 328.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e’
stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria,
commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione
dell’Azienda del chinino, accertati nel l’ultimo rendiconto
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le somme non impiegate alla fine dell’esercizio finanziario sono
conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi
finanziari successivi.
Art. 329.
L’infezione malarica non e’ compresa fra i casi di infortunio per
causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle
vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura.
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che
verranno stabiliti nel regolamento, l’istituto assicuratore presso
cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi
per gli infortuni sul lavoro nell’industria e nell’agricoltura, e’
tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella
tabella n. 7 annessa al presente testo unico.
La sovvenzione e’ assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge,
fratelli o sorelle dell’operaio deceduto che si trovino nelle
condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai,
approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e’ ripartita fra
gli aventi diritto in conformita’, delle disposizioni contenute nel
- decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o
di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell’art.
317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell’appaltatore o del
concessionario dei lavori, l’assistenza sanitaria, preveduta nello
stesso articolo, questi sara’ tenuto a corrispondere agli aventi
diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque
annualita’ del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro,
dedotto, per gli operai assicurati, l’ammontare della somma pagata
dall’istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la
somma stessa sia inferiore alle cinque annualita’ predette.
Sezione VIII
Disposizioni per la prevenzione e la cura della
pellagra
Art. 330.
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei
modi stabiliti negli articoli 254 e 255.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire trecento a
cinquemila.
Art. 331.
I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono
assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme
stabilite negli articoli 332, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Art. 332.
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate
alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita’ governative e
locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare
del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l’esecuzione del presente articolo e dei
seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa,
inteso il Consiglio provinciale dell’economia corporativa e il
Consiglio provinciale di sanita’.
Art. 333.
Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta’
di ordinare al comune la costruzione o l’acquisto di uno o piu’
essiccatoi per granturco, di capacita’ corrispondente ai bisogni
locali.
L’esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.
Il prefetto ha parimenti facolta’ di invitare il comune a destinare
un locale, riconosciuto dall’ufficiale sanitario igienicamente
adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della
farina di proprieta’ privata degli abitanti, che manchino di locali
sani e per la quantita’ corrispondente al bisogno dell’alimentazione
familiare.
All’impianto dell’essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei
locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti
per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Art. 334.
Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell’elenco dei
poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare
abituale dell’ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale
razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a
scopo di cura.
Il podesta’ forma e tiene al corrente l’elenco dei pellagrosi
poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere
l’alimentazione curativa.
I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o
l’inefficienza dell’alimentazione stessa, debbono essere ricoverati
in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
La spesa per l’alimentazione curativa e l’eventuale ricovero degli
ammalati poveri e’ anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali
a carico del comune e della provincia.
Art. 335.
E’ stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del
Ministero dell’interno, una somma per sussidi ai comuni per
l’impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la
pellagra.
Sezione IX
Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni
Art. 336.
Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del
bilancio del Ministero dell’interno, e’ stanziata:
- a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o
altri enti per favorire l’impianto e il funzionamento di centri di
accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori
maligni in genere, nonche’ per l’acquisto di radio da destinare in
dotazione al laboratorio di fisica – ufficio del radio, presso
l’Istituto di sanita’ pubblica;
- b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione
scientifica e di tirocinii pratici per l’addestramento di personale
medico specializzato.
TITOLO VI
DELIA POLIZIA MORTUARIA
Art. 337.
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione,
secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero e’ posto sotto la sorveglianza dell’autorita’
sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario. I
piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Art. 338.
I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno
duecento metri dai centri abitati. E’ vietato di costruire intorno
agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il
raggio di duecento metri.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire mille e deve
inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte di nuova
costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di
inadempienza.
Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali
condizioni locali non e’ possibile provvedere altrimenti, puo’
permettere la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri a distanza
minore di duecento metri dai centri abitati.
Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podesta’,
per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non
si oppongano ragioni igieniche, puo’ autorizzare, di volta in volta,
l’ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei
cimiteri.
I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell’albo pretorio per
otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati
nel termine di trenta giorni.
Il Ministro per l’interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio
di Stato.
Art. 339.
Il trasporto di cadaveri da comune a comune del Regno autorizzato
dal Prefetto. L’introduzione di cadaveri dall’estero e’ autorizzata
dal Ministro per l’interno, oppure, per delegazione di esso, dal
prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento
di polizia mortuaria.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
cinquecento.
Il prefetto, che autorizza il trasporto di un cadavere in un comune
appartenente ad un’altra provincia del Regno, deve dare avviso
dell’autorizzazione concessa al prefetto della provincia cui
appartiene il comune nel quale il cadavere deve essere trasportato.
Art. 340.
E’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle
private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai
centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a
cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del
cadavere al cimitero.
Art. 341.
Il Ministro per l’interno ha facolta’ di autorizzare, di volta in
volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita’
differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di
speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite
nel regolamento di polizia mortuaria.
Art. 342.
L’autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e
all’esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, e’
vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8
annessa al presente testo unico.
L’autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in
localita’ differenti dal cimitero e’ pure vincolata al pagamento di
una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.
Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento
dell’altra.
L’autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del
presente articolo, e’ esente da tassa quando si tratti di salma di
personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.
Art. 343.
La cremazione dei cadaveri e’ fatta in crematoi autorizzati dal
prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere
gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei
crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione
possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi
appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano
destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
TITOLO VII
DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA’ E DI POLIZIA
VETERINARIA
Art. 344.
I regolamenti locali di igiene e sanita’ contengono le
disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre
condizioni locali, per l’assistenza medica, la vigilanza sanitaria,
l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l’acqua potabile,
la salubrita’ e la genuinita’ degli alimenti e delle bevande, le
misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia
mortuaria e in generale l’esecuzione del le disposizioni contenute
nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di
insalubrita’.
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene,
quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in
altre leggi, sono puniti con l’ammenda fino a lire mille.
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel
testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la
conciliazione amministrativa.
Art. 345.
I regolamenti locali di igiene e sanita’ e gli altri regolamenti su
materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati dal podesta’,
approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del
Consiglio provinciale di sanita’.
Il prefetto puo’ assegnare al comune un termine per la compilazione
del proprio regolamento locale di igiene e sanita’ o degli altri
regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori.
Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato
di ufficio.
Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per
l’interno, che puo’ annullarli in tutto o in parte, quando siano
contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del
Consiglio superiore di sanita’ e del Consiglio di Stato.
Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali
predetti debbono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Art. 346.
Ogni provincia deve avere il regolamento di polizia sanitaria
veterinaria. Ad esso e’ allegato il decreto del Ministro per
l’interno, indicato nell’art. 61, concernente i compensi dovuti ai
comuni per le visite e gli accertamenti eseguiti nell’interesse
privato.
Il regolamento e’ approvato dal prefetto, sulla proposta del
rettorato provinciale, inteso il Consiglio provinciale di sanita’ e
la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento del prefetto
e’ definitivo.
Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel
quarto comma dell’articolo precedente e nell’ultimo comma dell’art.
344.
I contravventori alle prescrizioni del regolamento locale di
polizia sanitaria veterinaria, quando non si applichino pene
stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con
l’ammenda fino a lire cinquecento.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROMA
Art. 347.
Nel territorio del governatorato di Roma sono devolute al
governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite al
prefetto e al podesta’, ai termini del presente testo unico e di ogni
altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i
servizi di sanita’ marittima e quelle sugli arrivi per le vie
dell’aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza sul
meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli
organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le arti
sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame.
Art. 348.
Le funzioni del Consiglio provinciale di sanita’ sono esercitate,
per quanto riguarda il territorio del governatorato di Roma, da una
commissione composta degli stessi membri del Consiglio provinciale di
sanita’.
Il governatore fa parte della commissione, in sostituzione del
prefetto e la presiede.
Art. 349.
Le attribuzioni dell’ufficio sanitario provinciale, nel territorio
del governatorato di Roma, sono devolute all’ufficio d’igiene e
sanita’ del governatorato.
Con decreto del Ministro per l’interno, sentito il governatore,
sono stabilite le norme del concorso per la nomina a medico direttore
dell’ufficio d’igiene e sanita’ del governatorato.
Art. 350.
Lo statuto del Consorzio provinciale antitubercolare per la
provincia di Roma e’ approvato dal prefetto, di concerto col
governatore.
Art. 351.
Le attribuzioni conferite al prefetto dalle disposizioni del
presente testo unico per l’apertura ed esercizio delle farmacie, nel
territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.
Per il governatorato la commissione indicata nell’art. 105 e’
nominata dal governatore ed e’ presieduta dal vice governatore. Di
essa fa parte il medico direttore dell’ufficio d’igiene del
governatorato.
I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi dei precedenti
comma, sono definitivi.
Art. 352.
Il governatore di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle
zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce
le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari
accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente
testo unico.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 353.
Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di
importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e urgente
di occupare proprieta’ particolari per creare ospedali, cimiteri o
provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le
opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai
termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilita’ e dell’art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E.
Art. 354.
Sono a carico dello Stato le indennita’ per ispezioni sanitarie
disposte dall’autorita’ governativa nell’interesse pubblico e tutte
le altre spese che l’autorita’ governativa credera’ di ordinare a
tutela della sanita’ pubblica o per soccorrere provincie e comuni
colpiti da epidemie o da epizoozie.
Art. 355.
Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste a
loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico,
nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi
altra disposizione legislativa.
Art. 356.
In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese,
ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il
comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della
Giunta, provinciale amministrativa.
Art. 357.
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti
emanati in materia sanitaria dal Podesta’ e’ ammesso ricorso in via
gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere
del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorita’
governative inferiori e’ ammesso ricorso alle autorita’ superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di
ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite
nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 358.
Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio
di Stato, determinera’ le norme generali per la applicazione del
presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a
quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto Reale
sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per
l’esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono
puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle
disposizioni medesime, con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 359.
E’ abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o
con esso incompatibile.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I
Disposizioni relative al
servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e
delle provincie
Art. 360.
Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell’art.
34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi,
indipendentemente dai limiti di eta’, coloro che alla data del bando
di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno
stesso comune o consorzio, nella qualita’ di ufficiale sanitario, a
seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purche’ siano stati
assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
testo unico.
Art. 361.
Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell’art.
68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi,
indipendentemente dai limiti di eta’, i sanitari che dimostrino di
avere gia’ prestato servizio di condotta, con nomina divenuta
definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
Art. 362.
I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni
provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il
termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalita’
stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155.
Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel
presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.
Art. 363.
Ai concorsi, preveduti nell’art. 85, indetti entro il 31 dicembre
1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere
ammessi, indipendentemente dai limiti di eta’, coloro che alla data
del bando di concorso prestino ininterotto servizio, anche per
effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso
laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri
enti pubblici, purche’ assunti precedentemente alla data di entrata
in vigore dei presente testo unico.
Art. 364.
L’applicazione delle disposizioni relative al collocamento a
riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta’, del personale
sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del
presente testo unico, avra’ inizio col 1° luglio 1936, salvo il
disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva
competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che
oltre ai sessantacinque anni di eta’ abbiano anche compiuto quaranta
anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di
eta’ e trentacinque di servizio.
CAPO II
Disposizioni relative all’esercizio delle professioni ed
arti sanitarie e di attivita’ soggette a vigilanza sanitaria
Sezione
I
Disposizioni relative all’esercizio delle professioni sanitarie
Art. 365.
Sono autorizzati all’esercizio delle professioni di medico
chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti
del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in
vigore:
- a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano
conseguito i diplomi per l’esercizio delle professioni suddette in
istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che siano
in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con
provvedimento della competente autorita’ del detto cessato Impero,
nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396,
che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l’esercizio
delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata
monarchia austro-ungarica, e dal R. decreto-legge 16 agosto 1926, n.
1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione
sanitaria vigente nel Regno;
- b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l’esercizio di
professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per
l’interno l’autorizzazione ad esercitare nel Regno la loro
professione ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che
disciplina l’esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte
di laureati o diplomati all’estero rimpatriati per la guerra.
Art. 366.
Sono autorizzati all’esercizio della professione nel Regno, ma
soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati
all’estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio
1910, n. 455, relativa all’istituzione degli Ordini dei sanitari, si
trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per
redditi di ricchezza mobile, derivanti dall’esercizio professionale.
Art. 367.
Sono autorizzati all’esercizio della odontoiatria e della protesi
dentaria, quantunque non abilitati all’esercizio della professione di
medico chirurgo:
- a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in
virtu’ di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n.
1755, concernente l’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria;
- b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano
in possesso di concessioni per l’esercizio della odontotecnica
rilasciate dalla competente autorita’ del cessato Impero austro
ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187,
concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati
delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n.
1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione
sanitaria vigente nel Regno.
Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si
applicano le disposizioni del presente testo unico, relative
all’esercizio delle professioni sanitarie.
Sezione II
Disposizioni relative al servizio farmaceutico
Art. 368.
Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell’art. 25 della
legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione
del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, e riconosciuto il diritto
di continuare, vita durante, l’esercizio di una farmacia.
Il titolare di due o piu’ farmacie deve, entro il termine del 30
settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le
farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al
Ministero dell’interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso
inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l’interno,
secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione
alle esigenze dell’assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie
medesime e’ riconosciuto il diritto di continuare, vita durante,
l’esercizio.
Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel
precedente comma, non e’ riconosciuto il diritto alla continuazione
del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:
- a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
- b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell’albo
professionale.
Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a)
non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell’art.
105.
L’autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie
e’ strettamente personale e non puo’ essere ceduta o trasferita ad
altri.
Art. 369.
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di
continuare l’esercizio a norma del primo comma del precedente
articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto
tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della
farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell’albo
professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo’ avvenire
anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto,
sebbene non farmacista, purche’ sia avviato agli studi farmaceutici o
almeno inscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado.
Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere
comunicato al prefetto, il quale, accertata l’osservanza delle
prescrizioni sopradette, riconosce l’avvenuto trasferimento
dell’esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
L’autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della
farmacia, e’ strettamente personale e non puo’ essere ceduta o
trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino
nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il
prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al
completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla
medesima le disposizioni di cui all’articolo 379.
Art. 370.
Alle farmacie legittime, ai sensi dell’art. 26 della legge 22
maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute del
secondo comma dell’art. 368.
Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva mente per
successione e secondo le disposizioni prevedute nell’articolo
precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non
farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia
farmacista.
Art. 371.
Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e benificenza ed agli
altri enti pubblici, nonche’ alle societa’ cooperative di previdenza
e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di
farmacie, e’ riconosciuto il diritto di continuarne l’esercizio.
Art. 372.
Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell’articolo
precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico
per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di
quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie
comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla Commissione
indicata nell’art. 105 del presente testo unico.
Art. 373.
Alle societa’ ed agli enti non preveduti nell’art. 371, i quali
siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell’art. 25 della
legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell’art.
368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l’esercizio
della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31
marzo 1934.
Art. 374.
Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come
privilegiate giusta le disposizioni dell’art. 28 della legge 22
maggio 1913, n. 468, e’ riconosciuto, in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per se’
e i loro eredi e aventi causa, il diritto all’esercizio delle
farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione
della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei
detti proprietari s’intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai
proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare
nell’esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove
farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come
sopra, e’ sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali,
entro i limiti di popolazione indicati nell’art. 104, salvo il caso
preveduto nell’art. 109.
Art. 375.
Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26
settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778,
si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e
374, le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed
in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18
dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e’ riconosciuto per se’ e i loro eredi
e aventi causa, il diritto all’esercizio delle farmacie rispettive
nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione
del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine,
il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente
estinto.
Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di
continuare nell’esercizio della farmacia fino al termina della loro
vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale aperture di nuove
farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, e’
disposta anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di
popolazione indicati nell’art. 104 del presente testo unico, salvo il
caso preveduto nell’art. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti
e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca del
18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e’ riconosciuto, per se’ e per i
loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla
pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238, il diritto
all’esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.
Rimane pero’ fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il
diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.
3° A misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri
vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli
articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non
possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica
stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre
condizioni e norme contenute nel presente testo unico.
Art. 376.
Nella citta’ di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno
in virtu’ del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si
applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e
374 le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed
in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della
legge ungherese XIV dell’anno 1879, e’ riconosciuto, per se’ e i loro
eredi e aventi causa, il diritto all’esercizio delle farmacie
rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla
data di pubblicazione del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914;
scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si
intende definitivamente estinto.
Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di
continuare nell’esercizio delle farmacie fino al termine della loro
vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove
farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola,
e’ disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i
limiti di popolazione indicati nell’artiaolo 104 del presente testo
unico, salvo il caso preveduto nell’art. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti
e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo 1 paragrafo 131
della legge ungherese XIV dell’anno 1879, e’ riconosciuto, per se’ e
per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla
data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all’esercizio
della farmacia rispetiva, nella sede attuale.
Rimane pero’ fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il
diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.
3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri,
vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli
articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non
possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica
stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre
condizioni e norme contenute rei presente testo unico.
Art. 377.
Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si
applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento
13 luglio 1914, n. 829.
Art. 378.
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per
direttore responsabile, in conformita’ al disposto dell’art. 121, un
farmacista iscritto nell’albo professionale.
Art. 379.
Alle farmacie privilegiate prevedute nell’art. 374, che siano in
esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall’articolo
stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e
Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla
scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.
Art. 380.
Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podesta’ dei comuni
interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio
provinciale di sanita’, stabilira’, con suo decreto, la pianta
organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell’art. 104.
Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.
Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno
gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della
popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano
dichiarate decadute.
Art. 381.
Il Ministro delle finanze e’ autorizzato a introdurre nello stato
di previsione dell’entrata e in quello della spesa del Ministero
dell’interno le variazioni occorrenti per l’attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 115.
Sezione III
Disposizioni relative all’esercizio delle professioni
sanitarie ausiliarie
Art. 382.
In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle
scuole convitto professionali per infermiere puo’ essere affidata
anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto
professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che
abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive
dell’assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno,
nonche’ ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.
Sezione IV
Disposizioni relative all’esercizio delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie
Art. 383.
Sono autorizzati all’esercizio delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l’attestato di
abilitazione a termini dell’art. 6 della legge 23 giugno 1927, n.
1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie.
Art. 384.
Gl’infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n.
1264, citata nell’articolo precedente, erano in servizio presso
amministrazioni ospitaliere e che a norma dell’art. 7 della legge
medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene
sprovvisti della speciale licenza o dell’attestato di abilitazione
prescritto per l’esercizio della relativa attivita’, debbono, entro
il 31 luglio 1936, munirsi dell’uno o dell’altro dei titoli
anzidetti.
Art. 385.
Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a
rilasciare le licenze di abilitazione all’esercizio delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, e’ in facolta’ del Ministro
per l’interno, sentito quello per l’Educazione nazionale, di indire
nuove sessioni di esami di idoneita’ per gli infermieri indicati nel
precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami
vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni
nell’arte che intendono di esercitare.
Sezione V
Disposizioni relative all’esercizio di attivita’ soggette
a vigilanza sanitaria
Art. 386.
Possono essere autorizzati all’impiego dei raggi Röntgen e del
radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta
nell’articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per
un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la
radiumterapia.
L’autorizzazione e’ concessa con decreto del Ministro per
l’interno.
Art. 387.
Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386
del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di
radiologia e di radiumterapia ed all’uso delle sostanze radioattive,
entreranno in vigore entro il termine che sara’ stabilito nel
regolamento.
CAPO III
Disposizioni relative all’igiene del suolo e dell’abitato
Art. 388.
Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto
prefettizio indicato dall’art. 234, dovranno, entro il termine di
cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo
siano, della concimaia prescritta.
Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni
e’ punito con l’ammenda da lire trecento a cinquecento. Egli,
inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale,
eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in
relazione all’unita’ colturale in cui la stalla si trovi e non potra’
di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non
si sia messo in regola con le disposizioni dell’articolo citato.
Art. 389.
E’ fatta, salva l’applicazione della disposizione contenuta
nell’art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa
alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti
presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le
Isole e presso l’Alto commissariato di Napoli.
CAPO IV
Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie
infettive e sociali
Sezione I
Disposizioni per combattere la
tubercolosi
Art. 390.
Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lo
adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od
ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con
particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o,
aggravata in servizio militare di guerra, la Cassa depositi e
prestiti e’ autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai
comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui
estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni
e, in caso di assoluta necessita’ giustificata dalle condizioni
economiche dell’ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie
stabilite negli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi
approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).
I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a
concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi
degli istituti di previdenza.
I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e
beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la
concessione del mutuo non sia garantita dall’amministrazione comunale
o provinciale, sara’ accettata in garanzia rendita su titoli dello
Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un
trentennio.
Art. 391.
La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi
dell’articolo precedente, non puo’ superare i 45 milioni.
Ogni singolo mutuo non puo’ eccedere la somma di 800.000 lire.
Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla
Cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni
di ammortamento.
Tale contributo non puo’ superare in alcun caso quello che lo Stato
avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio di
interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo
entrarono in vigore i fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio
del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme disponibili alla fine dell’esercizio, sono portate in
aumento della disponibilita’ degli esercizi successivi.
Il concorso dello Stato puo’ essere concesso anche quando i mutui
siano contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
ma la concessione non puo’ importare al bilancio dello Stato un onere
superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con
la Cassa depositi e prestiti.
Ai mutui e ai lavori preveduti dall’articolo precedente sono
estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative
vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui
di favore e col concorso dello Stato.
Art. 392.
I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili
anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per
colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.
La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore
grava sullo stesso fondo stanziato per l’esecuzione di detti
articoli.
Sezione II
Disposizioni per diminuire le cause della malaria
Art. 393.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, di
concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per
l’agricoltura e foreste, potra’ procedersi alla soppressione o alla
eventuale trasformazione dell’Istituto autonomo per la lotta
antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso Regio decreto determinera’ la destinazione del patrimonio
dell’Ente nel caso di soppressione.
CAPO V
Disposizioni relative alla polizia mortuaria
Art. 394.
I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione
secondo, l’art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di
tre anni dalla data predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il
comune deve presentare, per l’approvazione, il progetto relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i
provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini
delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e
provinciale.
Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re:
Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l’Interno:
MUSSOLINI.
TABELLA N. 1.
Dei diritti di pratica sanitaria, preveduti dall’art. 30.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2.
Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed
avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell’art. 32.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3.
Tassa di concessione per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio
di una farmacia e tassa d’ispezione delle farmacie (art. 108, 128 e
145)
=====================================================================
| F A R M A C I E | Tassa di concessione |Tassa di ispezione |
+=======================+=======================+===================+
|I. – Nei comuni con | | |
|popolazione non | | |
|superiore a 5000 | | |
|abitanti | 144 – | 25 – |
+———————–+———————–+——————-+
|II. – Nei comuni con | | |
|popolazione superiore a| | |
|5000 e non a 10.000 | | |
|abitanti | 720 – | 25 – |
+———————–+———————–+——————-+
|III. – Nei comuni con | | |
|popolazione superiore a| | |
|10.000 e non a 15.000 | | |
|abitanti | 1.440 – | 40 – |
+———————–+———————–+——————-+
|IV. – Nei comuni con | | |
|popolazione superiore a| | |
|15.000 e non a 40.000 | | |
|abitanti | 2.160 – | 40 – |
+———————–+———————–+——————-+
|V. – Nei comuni con | | |
|popolazione superiore a| | |
|40.000 e non a 100.000 | | |
|abitanti | 6.000 – | 80 – |
+———————–+———————–+——————-+
|VI. – Nei comuni con | | |
|popolazione superiore a| | |
|100.000 abitanti | 12.000 – | 200 – |
+———————–+———————–+——————-+
N.B. – La popolazione va calcolata in base ai risultati dell’ultimo
censimento.
TABELLA N. 4.
Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all’esercizio
di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142).
- a) per le arti dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, L.
50;
- b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i
massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L.
30.
TABELLA N. 5.
Tassa di concessione per l’autorizzazione a produrre e a mettere in
commercio specialita’ medicinali (art. 178).
1° Tassa annua per ogni officina di specialita’ medicinali:
- a) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di cinque
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;
- b) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di 10
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;
- c) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di 20
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;
- d) per officine che impieghino complessivamente piu’ di 20 persone
(escluso il personale di amministrazione), L. 5000.
2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialita’
medicinali:
- a) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di 5
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;
- b) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di 10
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;
- c) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di 20
persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;
- d) per officine che impieghino complessivamente piu’ di 20 persone
(escluso il personale di amministrazione), L. 5000.
3° Tassa per registrazione sanitaria di specialita’ medicinali
estere e nazionali, per ogni specialita’, serie o categoria di
specialita’ L. 1000.
4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita’ estere o
nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialita’,
serie o categoria di specialita’, L. 100.
5° Tassa annua per ogni specialita’ estera o nazionale, serie o
categoria di specialita’ registrate, L. 250.
6° Tassa per registrazione sanitaria di specialita’ estere o
nazionali, gia’ esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per
ogni specialita’, serie o categoria di specialita’, L. 500.
TABELLA N. 6.
Tassa di concessione governativa per l’autorizzazione prefettizia
di cui all’art. 196 (1° comma) . . L. 200
Tassa annua di ispezione (art. 196).
- a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta,
- 200;
- b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta, L. 100.
I possessori di due o piu’ apparecchi di ciascuna delle categorie
- a) e b) sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annua di ispezione
per il primo e della meta’ della tassa per ciascuno degli altri.
TABELLA N. 7.
Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o
sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa
(art. 329).
=====================================================
| | Sesso |
| Eta’ dell’operato |————————-|
| deceduto | uomini | donne |
+=========================+=============+===========+
|dai 12 ai 15 anni | | |
|compiuti | 3.000| 2.250|
+————————-+————-+———–+
|dai 15 ai 23 anni | | |
|compiuti | 6.000| 3.000|
+————————-+————-+———–+
|dai 23 ai 55 anni | | |
|compiuti | 7.500| 3.750|
+————————-+————-+———–+
|dai 55 ai 65 anni | | |
|compiuti | 4.500| 2.250|
+————————-+————-+———–+
TABELLA N. 8.
Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione
di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342):
- a) se rilasciata dal Ministro per l’interno o dal prefetto per
delegazione del Ministro, L. 540;
- b) se rilasciata dal prefetto nella propria competenza, L. 180.
Tassa di autorizzazione per la tumulazione di cadaveri in localita’
differenti dal cimitero (art. 342) L. 360
Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re:
Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l’Interno:
MUSSOLINI.