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Legislazioni regionali che rinviano automaticamente a norme sovraordinate rischiano di aprire dei vuoti.
In materia di Governo del territorio può succedere che la legge regionale possa rinviare alcune parti verso articoli di norme superiori.
Prendiamo ad esempio la condizione in cui una legge regionale inerente l’edilizia rinvia espressamente una certa categoria di intervento o procedure ad una serie di articoli del Testo Unico DPR 380/01, come una sorta di collegamento o “link” di rinvio.
Si ha il cosiddetto recepimento dinamico, ovvero il meccanismo con cui una legislazione regionale invece di riportare integralmente articoli dal Testo Unico per l’edilizia sceglie di rinviare “pari pari” alla norma superiore di riferimento del Testo Unico.
Ad esempio: “un certo intervento edilizio xxx deve seguire la procedura prevista dall’articolo yyy del Testo Unico.”
Fin qui tutto bene, e si evidenziano i vantaggi di avere testi normativi regionali più contenuti rispetto a una possibile versione più estesa quanto ridondante rispetto al Testo Unico.
Il rischio concreto è che a seguito di recepimento dinamico, cioè all’emanazione della norma regionale contenente queste forme di rinvio, possano verificarsi modifiche anche sostanziali delle rispettive norme di riferimento a cui si rinvia.
Praticamente si può venire a modificare il rapporto di collegamento fra di esse, fino ad addirittura a creare un disallineamento tra l’articolo regionale di “decollo” che rinvia all’articolo di “atterraggio” del Testo Unico.
Ad esempio, potrebbe essere intervenuta una modifica che abroga l’articolo di “atterraggio” a cui si rinvia nel Testo Unico.
Quindi la norma regionale che prevede una specifica categoria di intervento rinviata alla versione nazionale, questa di punto in bianco non trovi più collegamento diretto perchè abrogata o pesantemente modificata quella superiore.
Si vengono a creare possibili vuoti normativi, nei quali è difficile muoversi e prendere posizioni proprio perchè la materia edilizia e urbanistica contempla l’esigenza di chiarezza dei procedimenti e degli interventi edilizi, tenuto conto del carattere permanente delle stesse opere.
I vantaggi di un recepimento dinamico possono retrocedere se comparati ai possibili svantaggi che possono paventarsi.
L’aspetto riguarda sia le regioni a statuto ordinario sia i territori aventi statuto speciale e province autonome. Tra i diversi casi ha molta risonanza la situazione che si è verificata nella regione Sicilia con la L.R. 16/2016, anche alla luce del fatto che il Testo Unico per l’edilizia sia stato pesantemente modificato dal Decreto ‘Scia 2’ D.Lgs. 222/2016.
In queste situazioni i professionisti tecnici da una parte, e le pubbliche amministrazioni dall’altra, si trovano comprensibilmente in una situazione di stallo nella quale nessuno giustamente intende sbilanciarsi, evitando od applicando interpretazioni per analogia: un campo davvero pericolo in cui avventurarsi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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