Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
La scelta del titolo abilitativo avviene per dimensioni, caratteristiche e materiali, controllare anche la normativa regionale
La chiusura del proprio fondo e lotto di proprietà è considerato un diritto assoluto che il proprietario può effettuare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, perfino senza permessi edilizi di alcun genere.
In verità da decenni occorre fare la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios, e va riscontrata caso per caso in base alle caratteristiche del manufatto.
Questo principio è assai consolidato in giurisprudenza amministrativa e ci viene nuovamente ricordato dalla sentenza n. 1609/2022 del Consiglio di Stato, che vedremo di seguito.
La realizzazione di muri di cinta e recinzioni può avvenire con diverse caratteristiche costruttive, materiche, strutturali e ovviamente estetiche; di conseguenza esistono moltissime modalità di costruzione, in certi casi comportanti o meno impatto visivo e architettonico.
Facciamo un paio di esempi contrapposti:
- a basso impatto, o prive di rilevanza edilizia: le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, o le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo, ecc;
- ad alto impatto o rilevante: muretti con fondazione e soprastante rete inferriata, oppure muro a tutta altezza, ecc.
Quando la recinzione costituisce trasformazione urbanistica edilizia del territorio
Il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 non individua espressamente le recinzioni e muri di cinta tra le categorie di intervento, mentre prima della sua entrata in vigore furono inserite tra le opere sottoposte a Denuncia Inizio Attività (DIA) con L. 662/1996.
Purtroppo l’attuale assenza di una chiara disciplina per realizzare o modificare le recinzioni (e muri di cinta) non aiuta il cittadino, tecnici e pubblica amministrazione a scegliere il relativo titolo edilizio.
Questo vuoto è stato in parte colmato da quelle regioni che si sono dotate di una legge sul governo del territorio, con la quale hanno individuato le opere comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, quelle di minore rilevanza e perfino in edilizia libera. Tralasciando le regioni che hanno regolamentato ciò, analizziamo i principi e regole generali.
PARTIAMO DAL PRINCIPIO GENERALE: LA RILEVANZA DELL’OPERA
Per prima cosa riporto il principio generale consolidato in Consiglio di Stato:
“in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (Cons. di Stato n. 1609/2022, n. 8178/2019)”.
In esso si può ricavare un criterio generale passante sopratutto per l’entità e caratteristiche; trovo utile completare il ragionamento riportando un altro principio consolidato in giurisprudenza amministrativa:
“si deve, infatti, considerare che le recinzioni non comportanti, per caratteristiche costruttive (realizzate senza opere murarie, con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno, prive di muretti di sostegno) un’apprezzabile trasformazione territoriale non richiedono alcun titolo edilizio, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà rappresentando una manifestazione non dello ius aedificandi, ma del diritto di chiudere il fondo sancito dall’art. 841 c.c. (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3661; sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922); anche secondo altra (e più restrittiva) tesi giurisprudenziale, la realizzazione di una recinzione a protezione della proprietà, quando abbia dimensioni limitate, non è comunque considerata soggetta a permesso di costruire, non comportando una “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001, rientrando quindi (secondo questa tesi) nella nozione residuale degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (art. 22, ora segnalazione certificata di inizio di attività) (Cons. di Stato n. 8433/2021, n. 1997/2020).“
In base a questi principi e normative vigente, passiamo di seguito a chiarire la scelta dei vari titoli abilitativi.
Titolo abilitativo in base alla trasformazione permanente del suolo
Provo ad essere sintetico per dare una rapida guida alla scelta del relativo titolo abilitativo per realizzare muri di cinta e recinzioni, al netto di quanto potrebbe essere diversamente disciplinato dalle norme regionali.
Inoltre quanto segue non riguarda gli altri aspetti previsti dalle restanti discipline, quali in via non esaustiva:
- norme antisismiche e strutturali
- paesaggistica e beni culturali (D.Lgs. 42/2004)
- norme civilistiche e distanze legali
- Piani Regolatori e Regolamenti Edilizi comunali
- eccetera.
Per prima cosa occorre valutare se l’opera costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, intesa come opera di una certa rilevanza e destinata a permanere nel tempo.
In caso positivo configura un’opera richiedente il permesso di costruire in base all’art. 10 c.1 lettera c) del DPR 380/01, in quanto rientrante in regime di nuova costruzione (categoria di intervento ex art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 380/01).
Per esempio ciò si applicherà per muri di cinta con altezza notevole, a maggior ragione se siano anche muri di contenimento o contro terra.
Purtroppo questo criterio rimane appunto un principio generale, da valutare sempre caso per caso in base alle caratteristiche:
- dimensionali
- materiche
- impattivo visivo e ambientale
Pertanto in caso di dubbio è necessario confrontarsi con la Pubblica Amministrazione competente, possibilmente con la procedura prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 222/2016, al fine di ottenere espressa indicazione del corretto titolo abilitativo.
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Se la recinzione è di modesta rilevanza o irrilevante
Ammettiamo di rientrare nei casi in cui la realizzazione di muretto di cinta o di recinzione non costituisca intervento di trasformazione urbanistica edilizia ex art. 10 c.1 lettera c) del DPR 380/01.
In questi casi si deve applicare il meccanismo di “residualità” previsto nelle procedure edilizie del DPR 380/01, riformate dal D.Lgs. 222/2016.
Se tali opere sono compiute contestualmente a interventi rientranti in SCIA ordinaria ex art. 22 c.1 del Testo Unico Edilizia, esse vengono assorbite nelle stesse categorie di intervento che riporto in sintesi:
- ristrutturazione edilizia “leggera”
- restauro / risanamento conservativo “pesante”
- manutenzione straordinaria “pesante”
In caso contrario, la realizzazione di muri di cinta e recinzione non essendo riconducibile nemmeno in edilizia libera (vedi Glossario nazionale 2018), si deve applicare la procedura residuale di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) come prevista dall’art. 6-bis DPR 380/01.
Conclusioni e consigli
Prima di avviare la costruzione di muri di cinta o recinzione senza permessi edilizi è sempre consigliato consultare un Tecnico professionista abilitato per legge, dando incarico di esprimere una valutazione tecnica e amministrativa per l’opere che intendete effettuare.
In particolare non dovreste farvi ammaliare dall’idea che l’opera realizzabile con qualche giorno di lavoro rientri in edilizia libera, cioè esonerata da ogni permesso: là fuori ci sono molte regole, vincoli e vicini pronti ad entrare in azione.
Un altro consiglio veramente utile è di consultare (anzi, far consultare ai Tecnici) la normativa regionale, perchè è possibile che la vostra Regione abbia inserito davvero in edilizia libera le recinzioni a basso impatto ambientale e visivo, ad esempio le staccionate in legno (vedi Toscana).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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