Pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2024 - entra in vigore il 30 maggio 2024
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904 – Per il regolamento di esecuzione, vedi R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.
Versione vigente e aggiornata.
TITOLO UNICO
Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I – Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali
Articolo 1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.
Articolo 2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l’animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall’autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall’autorità amministrativa, salvo il disposto dell’art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 (3).
Spetta pure all’autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d’arte (4).
Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l’alveo o contro le sponde di un corso d’acqua.
(3) Tali contestazioni sono ora deferite ai tribunali delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, riportato al n. A/III.
Sezione I – Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche
Articolo 3. Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie (4).
(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188
(Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Ga zz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).
Sezione II – Opere idrauliche della prima categoria
Articolo 4. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell’alveo dei fiumi di confine.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato (4).
Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni (5).
(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).
Sezione III – Opere idrauliche della seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria:
a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell’articolo seguente.
Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge (4).
(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).
Articolo 6. Le spese per opere indicate nell’articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l’altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.
Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature (5/a) (5/b).
Sezione IV – Opere idrauliche della terza categoria (6)
Articolo 7. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d’acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d’acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all’abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all’igiene od all’agricoltura (6/a).
Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (7).
Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione (6/a).
Articolo 8. Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:
a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate (7/a);
c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati (7/b);
d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati (6/a).
Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.
La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell’art. 44, secondo comma (6/a) (7/c).
Sezione V – Opere idrauliche della quarta categoria
Articolo 9. Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell’alveo ed il contenimento delle acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d’acqua (6/a).
Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati (6/a).
Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell’amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi (6/a).
Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell’art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638 (8).
In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro (6/a).
Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.
In eguale misura dovranno concorrere i comuni (6/a).
Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa (6/a).
In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva (6/a).
Sezione VI – Opere idrauliche della quinta categoria
Articolo 10. Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane (6/a).
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali (9).
Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all’art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese (9)
Articolo 11. Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell’art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293 (9).
(9) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 12. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l’unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell’utile che ne risentiranno (10).
Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all’art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall’opera risentono beneficio (10).
Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l’assenso degli interessati secondo l’articolo 21.
Articolo 13. (abrogato dall’art. 40, lett. c, L. 2 gennaio 1910, n. 9.)
Capo II – Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria
Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all’autorità governativa l’approvazione dei progetti e l’alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge (10).
Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all’uopo costituitisi (10).
L’approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità (10).
Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell’interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori (10).
Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.
L’esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.
Articolo 17. Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.
Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.
Sezione I – Costituzione dei consorzi
Articolo 18. A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro (10).
Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale (10).
Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell’interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori (10).
La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell’imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell’art. 12 (10).
Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell’imposta principale sui terreni e fabbricati (10).
I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili (10).
Articolo 19. abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 20. I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d’impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.
Articolo 21. Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l’elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.
Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl’interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.
In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.
Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.
Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all’albo pretorio del comune o dei comuni interessati
Articolo 22. Nel caso di opposizione da parte degl’interessati o di negata omologazione, è aperto l’adito al ricorso, se trattasi di consorzio d’interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.
Il termine perentorio per ricorso è di trenta giorni dalla data dell’avviso di cui al precedente articolo (14).
(14) Il terzo comma è stato abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 23. Quando gl’interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi con sigli provinciali.
Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.
Sezione II – Organizzazione dei consorzi
Articolo 24. Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l’assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d’amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.
Articolo 25. L’assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.
Articolo 26. Un consorzio istituito per l’eseguimento di una opera s’intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.
La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio (14).
(14) Il terzo comma è stato abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 27. Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.
Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.
Qualora il ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull’avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d’amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l’approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.
Articolo 28. Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.
Articolo 29. I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all’articolo 25, coll’approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.
Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.
Articolo 30. Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell’art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa (13).
L’esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell’imposta fondiaria.
Articolo 31. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.
Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della seconda, terza, quarta e quinta categoria (15).
(15) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Capo III
Sezione I – Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria
Articolo 32. Il contributo annuo, che secondo l’art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.
Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.
Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.
Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell’art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.
Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell’amministrazione pubblica nell’esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna indennità (16).
(16) Al presente testo sono state apportate le seguenti modificazioni dall’art. 3 R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«A parziale modificazione degli artt. 32 e 33 del T.U. 25 luglio 1904, n. 253, e 41 e 45 del medesimo, questi ultimi modificati dalla L. 13 luglio 1911, numero 774, i contributi dovuti allo Stato dagli enti interessati alle opere idrauliche di seconda e terza categoria sono liquidati ogni biennio dall’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile della provincia, nella quale si eseguono i lavori.
L’ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale intendenza di finanza, che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli enti interessati un preavviso di due mesi.
Per i contributi dovuti dai consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell’imposta diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale, ed all’uopo dall’intendente di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell’albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun comune.
Avverso la liquidazione fatta dall’ufficio del genio civile è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici per solo errore di calcolo.
Il Ministro decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l’obbligo del pagamento».
Articolo 33. Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.
Non esistendo consorzi, e finché non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degl’interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell’articolo 175 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F (16).
Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all’articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.
(16) Al presente testo sono state apportate le seguenti modificazioni dall’art. 3 R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«A parziale modificazione degli artt. 32 e 33 del T.U. 25 luglio 1904, n. 253, e 41 e 45 del medesimo, questi ultimi modificati dalla L. 13 luglio 1911, numero 774, i contributi dovuti allo Stato dagli enti interessati alle opere idrauliche di seconda e terza categoria sono liquidati ogni biennio dall’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile della provincia, nella quale si eseguono i lavori.
L’ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale intendenza di finanza, che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli enti interessati un preavviso di due mesi.
Per i contributi dovuti dai consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell’imposta diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale, ed all’uopo dall’intendente di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell’albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun comune.
Avverso la liquidazione fatta dall’ufficio del genio civile è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici per solo errore di calcolo.
Il Ministro decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l’obbligo del pagamento».
Articolo 34. Le disposizioni dell’art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l’attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Articolo 35. I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l’esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.
Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.
Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.
Sezione II – Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria (16/a)
Articoli 36-37. abrogati dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 38. Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell’art. 44.
Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede per mezzo dell’ufficio del genio civile, alla compilazione dell’elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio (18).
Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto (18).
Lo schema di statuto, e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s’intende costituito per ogni effetto di legge (18).
Articolo 39. Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all’albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data della affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato (19).
Articolo 40. abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.
Articolo 41. Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l’ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l’eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.
Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.
In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo (21).
Articoli 42-43. abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.
Articolo 44. Compiute le opere per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell’art. 18 (19).
Il consorzio ha pure l’obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l’approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere (22).
Articolo 45. Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35 (21).
Articolo 46. I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell’opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell’imposta fondiaria.
Articolo 47. Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d’ufficio, mercè l’opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa, con le norme di cui agli artt. 38 e 39.
Articolo 48. Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell’eseguimento dei lavori, sia coll’inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato può per decreto reale scioglierne l’amministrazione ed assumerne d’ufficio l’esecuzione delle opere.
Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l’amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione della assemblea generale per ricostituire l’amministrazione consorziale.
Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell’amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell’ultimo decreto reale.
Articoli 49-52. abrogati dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.
Articolo 53. Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli artt. 8 e 9 (22).
Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall’assemblea (22).
Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall’ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere (22).
Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.
Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all’interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell’emissione del decreto di rimborso (22).
Articolo 54. La Cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione (22).
(22) Così modificato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.
Articolo 55. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Articolo 56. abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.
Capo IV – Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche
Articolo 57. I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.
I progetti saranno sottoposti all’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d’acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.
Articolo 58. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.
Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo.
Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.
Articolo 59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l’uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d’argine verranno interclusi con proibizione del transito.
Articolo 60. Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all’art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l’autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.
Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica.
Articolo 61. Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell’eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.
Articolo 62. In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull’invito dell’autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.
In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall’autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l’anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.
Dal momento che l’ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d’acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o rendere difficile in qualsiasi mo do l’opera degli agenti governativi. Per l’ordine pubblico è sempre riservata l’azione dell’autorità politica.
Capo V – Scoli artificiali
Articolo 63. Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.
In tali casi, salvo sempre l’effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l’acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.
Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all’eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.
Articolo 64. I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.
Articolo 65. I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d’interessi e dalla divisione territoriale del Regno.
I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l’estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.
Articolo 66. Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.
Articolo 67. La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale.
Capo VI – Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla
Articoli 68-92. (24).
(24) Il capo VI, costituito dagli artt. 68-92, è stato ripreso nel T.U. delle disposizioni di legge sulla navigazione e sulla fluitazione, approvato con R.D. 11 luglio 1913, n. 959. Gli artt. 70, 75, 76, 77 erano stati già abrogati dalle leggi 2 gennaio 1910 n. 9 e 13 luglio 1911, n. 744.
Capo VII – Polizia delle acque pubbliche
Articolo 93. Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangono asciutti.
Articolo 94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa laproibizione di che nell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.
Articolo 95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall’art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
L’accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25).
(25) Con l’art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifusa nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d’acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.
Articolo 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del Genio civile;
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
k) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall’autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
h) lo stabilimento di molini natanti (26).
(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.
Articolo 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) (27).
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l’obbligo dell’intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l’autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl’interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l’occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh’esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).
(27) Lettere abrogate dall’art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.
(28) L’art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l’altro, la lettera k) dell’art. 97 e la lettera s) dell’art. 98, nella parte compresa nell’art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall’art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall’art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.
«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l’autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l’esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l’art. 97 era già stato modificato dall’art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d’acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.
Articolo 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a-c) (27);
d) le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l’annullamento delle esistenti (28);
f) (27).
(27) Lettere abrogate dall’art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.
(28) L’art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l’altro, la lettera k) dell’art. 97 e la lettera s) dell’art. 98, nella parte compresa nell’art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.
Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall’art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall’art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Avverso il provvedimento dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.
«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l’autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l’esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l’art. 97 era già stato modificato dall’art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d’acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.
(28) L’art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l’altro, la lettera k) dell’art. 97 e la lettera s) dell’art. 98, nella parte compresa nell’art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.
Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall’art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall’art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Avverso il provvedimento dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.
«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l’autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l’esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l’art. 97 era già stato modificato dall’art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d’acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.
(27) Lettere abrogate dall’art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.
Articolo 99. Le opere indicate nell’articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28).
(28) L’art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l’altro, la lettera k) dell’art. 97 e la lettera s) dell’art. 98, nella parte compresa nell’art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.
Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall’art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall’art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Avverso il provvedimento dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.
«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l’autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l’esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l’art. 97 era già stato modificato dall’art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d’acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.
Articolo 100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.
Articolo 101. È facoltativo all’autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all’altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell’interesse della conservazione degli argini maestri.
Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall’autorità suddetta nell’intento di evitare il taglio (29).
Capo VIII – Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche
Articolo 102. Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.
Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl’interessati ed il consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell’art. 65.