Skip to content

Possono sembrare procedimenti indipendenti, nel tempo l’antisismica è diventata presupposto per pratiche edilizie comunali

Nel Testo Unico per l’Edilizia, il buon D.P.R. 380/01, compaiono soltanto due tipi di procedure amministrative attinenti alle opere strutturali: la denuncia dei lavori (in gergo “deposito) e l’autorizzazione per l’inizio dei lavori.
Essi sono attualmente disciplinati rispettivamente dagli articoli 93 e 94 dal suddetto Testo Unico, e ritengo sia interessante confrontarle con le pratiche di tipo urbanistico edilizio. Proviamo ad analizzarle rispetto alle arcinote SCIA, Permessi di Costruire e CILA.

INDICE:

Lo scopo di comparare due diverse categorie di procedure edilizie può consentire a fare ragionamenti più consapevoli e coordinare al meglio l’attività dello strutturista con la figura professionale che segue la parte meramente urbanistica. Nulla vieta che tali figure possano coincidere nella stessa persona, coi dovuti pregi e difetti.

Durata pratiche urbanistiche (comunali)

E’ assai diffusa la convinzione che le pratiche edilizie “comunali”, cioè quelle urbanistico edilizie abbiano una scadenza: la passata applicazione di concessione e autorizzazione edilizie, e prima ancora di licenza edilizia, hanno lasciato nell’immaginario collettivo la consapevolezza che i titoli abilitativi attinenti al Comune abbiano una scadenza.

Ai giorni nostri le cose stanno più o meno ancora cosi: la SCIA e il Permesso di Costruire hanno una efficacia massima di tre anni, decorrenti dall’inizio dei lavori (detto in termini riduttivi, ndr). Decorso tale termine, qualora l’opera non sia stata completata, la realizzazione della restante opera è subordinata al nuovo titolo edilizio, e alle nuove disposizioni, norme e regolamenti sopravvenuti.

Questo è un fermo principio che può creare notevoli problemi quando il cantiere si ferma per diversi motivi lasciando l’opera incompiuta. Infatti è possibile (direi probabile) che nel tempo sia intervenute modifiche alle norme nazionali in materia edilizia, per non parlare di quelle regionali; a queste devono aggiungersi le eventuali modifiche avvenute alle norme di settore, a tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione (piani regolatori, regolamenti, piani paesaggistici, ecc).

In sostanza, qualora il titolo edilizio perda efficacia come anzidetto, la parte dell’opera realizzata assume una posizione legittimata, mentre la restante parte da compiersi dovrà essere trattata come se fosse un intervento a sé stante. Questo per dire che bisognerà poi cercare di convincere il proprietario dalla possibile convinzione di un qualsivoglia “diritto acquisito” a finire l’opera esattamente come progettata e autorizzata inizialmente.
[ Decadenza del Permesso di Costruire: termini inizio e fine lavori ]

L’eccezione alla regola in questo ambito potremmo inquadrarla nella CILA, che consiste in una semplice comunicazione da inviare al Comune. Per quel che se ne creda, la CILA riguarda opere che possono essere “astrattamente” compiute in regime di edilizia, tuttavia soggetta all’obbligo formale della comunicazione al Comune. Lo so, sembra un gioco di parole contraddittorio, ma in urbanistica funziona così.

Efficacia e coordinamento Deposito lavori e Autorizzazione sismica

In Sismica/strutturale le due procedure ammesse dal Testo Unico invece sembra non abbiano questo limite di efficacia temporale rispetto al deposito o rilascio autorizzativo.
A quanto pare il legislatore nazionale non si è posto il problema, e ritiene sufficiente l’adempimento “iniziale”, senza imporre un successivo adempimento connesso alla conclusione dell’opera strutturale. Cioè, la possibilità che un intervento strutturale possa teoricamente dilungarsi per molti anni non rappresenti una priorità da disciplinare.

Per certi aspetti non configura un grave problema: saranno felici i detrattori della burocrazia. Resta il fatto che la mancanza di questo meccanismo ha comportato casi in cui davvero le opere strutturali, e le relative procedure amministrative sismiche, si siano protratti anche ben oltre il decennio.

Anche la recente entrata in vigore delle Norme Tecniche Costruzioni 2018 non hanno coordinato le procedure di denuncia dei lavori o autorizzazione sismica. Ancora oggi tali procedure non sono subordinate ad un periodo temporale di efficacia decorrente dall’inizio delle opere. E’ possibile che vi possano mettere mano con il lavoro di revisione del D.P.R. 380/01, aspettiamocelo.

L’assenza di un simile meccanismo comporta anche un rovescio della medaglia: le effettive varianti in corso d’opera apportate al progetto iniziale o allo stadio precedente potrebbero essere di tipo “sostanziale”, e sfuggire dalla frequente prassi di depositare la Fine Lavori strutturale significando che le variazioni siano strutturalmente ininfluenti.

Anche questo tipo di aspetto a breve dovrebbe essere trattato dal tanto atteso decreto ministeriale attuativo del Decreto “Sblocca-Cantieri”, che cerca di semplificare la disciplina antisismica.

Le possibili norme regionali

Aggiungo l’incognita, sempre pronta dietro l’angolo in ambito urbanistico edilizio: le norme regionali. Ad esempio, la L.R. Toscana n. 65/2014 (art. 175 comma 2 e seguenti) prevede un termine per ultimare i lavori strutturali entro lo stesso termine di efficacia dei titoli abilitativi edilizi. In altre parole, l’ultimazione delle opere strutturale sembrerebbe che debba avvenire entro il periodo di validità dei permessi di costruire e SCIA.

Questa sorta di “aggancio forzato” tra pratiche strutturali e urbanistiche può aprire diversi scenari inaspettati, tra cui il rischio di avere effettuato opere strutturali nel periodo in cui le relative pratiche sismiche erano scadute assieme a quelle urbanistiche.
Per i colleghi toscani è una bella gatta da pelare, e non c’è da stupirsi se nelle pieghe delle varie discipline regionali si nascondano simili meccanismi.

Il consiglio che vorrei condividere è di verificare gli aspetti procedurali e di efficacia delle pratiche da depositarsi in ambito sismico.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Back To Top