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La mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera anche se per essa è stato rilasciato l’assenso a fini paesaggistici.

L’autorizzazione paesaggistica ha il carattere di atto autonomo e presupposto necessario al rilascio del permesso di costruire

L’aspetto è già noto e si presenta come unanime e consolidato orientamento in sede di giustizia amministrativa; il Consiglio di Stato con sentenze della sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016 e sez. n. 521 del 9 febbraio 2016 esplicita questo principio.

Al contrario, sono due regimi autonomi, indipendenti e su alcuni punti perfino in contrasto; ad esempio alcune definizioni urbanistiche contenute nell’art. 167 del Codice dei Beni culturali in materia di compatibilità paesaggistica non hanno precisi punti di contatto col Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per realizzare un’opera edilizia occorrono contemporaneamente:

La disciplina edilizia “pura” non contiene o ingloba al suo interno quella paesaggistica.

Di conseguenza in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi, specificando che i due atti di assenso operano su piani diversi essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti.
E tale principio resta fermo anche quando le disposizioni urbanistiche sono dettate tenendo conto pure dei valori paesaggistici di un’area (Cons. di Stato sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016).

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L’autorizzazione paesaggistica è un atto necessario e presupposto per il titolo edilizio, e devono essere totalmente congruenti tra loro; lo stesso principio di congruenza, e soprattutto di conformità esecutiva, deve essere rispettato anche in corso d’opera.
In caso contrario è indispensabile ottenere ulteriore variante all’autorizzazione paesaggistica (di cui ottenerne espresso rilascio) e conseguente variante sul profilo edilizio (in base al titolo idoneo anche su base regionale).

La paesaggistica non è subordinata all’edilizia

La realizzazione di opere edilizie in assenza anche di uno solo dei titoli abilitativi (edilizio e/o paesaggistico) comporta la conseguente adozione delle misure ripristinatorie, quali la demolizione.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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