Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Non proroga automaticamente l’efficacia dei titoli, bensì soggetta a molti requisiti da verificare
A causa delle diverse criticità di rifornimento e cantieristiche contingenti, il settore edilizia in diversi ambiti si è fermato temporaneamente, in attesa di novità. Il legislatore ha pensato di concedere una possibilità di proroga semplificata verso alcuni titoli e permessi edilizi, con l’art. 10-septies comma 1 del D.L. 21/2022 convertito con modifiche in Legge 51/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117/2022.
AGGIORNAMENTO: è stata concessa ulteriore proroga: https://www.studiotecnicopagliai.it/permessi-scia-e-pratiche-edilizie-altra-proroga-con-d-l-181-2023/
La proroga riguardante i titoli edilizi abilitativi è giustificata dalle difficoltà contingenti a reperire materie prime, dall’incremento dei prezzi e dalle varie problematiche legate ai bonus edilizi attuali.
Per prima cosa sintetizzo e premetto che tale proroga:
- non è automatica e tacita, bensì si applica su espressa comunicazione del soggetto interessato;
- è condizionata alla verifica di certi presupposti;
- vale per Permesso di Costruire e SCIA, in quanto titoli aventi durata di efficacia triennale e riferiti ad inizio e fine lavori.
- vale anche per autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate, visto che non rilevo distinzione o rinvio al D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017);
- vale anche per dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- è ammissibile anche verso i termini di inizio e fine lavori riferiti alle Convenzioni di pianificazione attuativa, sulla base di certe condizioni (che non tratterò in questa sede)
- nutro dubbi che possa valere anche per autorizzazioni relative ad interventi sui “beni culturali” ex Parte II del D.Lgs. 42/2004 da rilasciarsi dalle competenti Soprintendenze.
Vediamo più in dettaglio come inquadrare questo nuovo tipo di proroga.
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Proroga Permesso di Costruire: “unilaterale”, comunicata e condizionata
La proroga “condizionata” ex art. 10-septies L. 51/2022 riguarda il differimento di un anno dei termini di inizio lavori e ultimazione lavori del Permesso di costruire, a condizione che il PdC sia stato rilasciato o formato entro il 31 dicembre 2022.
Vorrei ricordare che l’inizio lavori e l’ultimazione lavori (Art. 15 DPR 380/01) non sono soltanto situazioni di fatto o di cantiere, ma vanno formalmente comunicate al Comune come vuole la normativa del Testo Unico Edilizia. Vorrei sottolineare di non prendere alla leggera il rispetto formale ed effettivo dei termini di inizio e fine lavori, perché il loro mancato rispetto è condizione sufficiente per ritenere decaduto il Permesso rilasciato e considerare le eventuali opere realizzate come abusive.
A livello sostanziale, questa proroga è accessibile a condizione di comunicarla entro il periodo di efficacia temporale del Permesso di Costruire, cioè entro i termini di inizio e fine lavori ai sensi dell’art. 15 DPR 380/01 comma 2. In caso contrario, venendo a mancare l’efficacia del titolo non si può effettuare l’intervento, e ogni opera compiuta in tale circostanza risulta compiuta in assenza di titolo abilitativo.
Pertanto anche questo tipo di proroga è riservata a prolungare le tempistiche esecutive di:
- interventi già dotati di Permesso, già avviati con inizio lavori e/o prossimi alla scadenza di ultimazione lavori.
- Interventi per opere che otterranno il rilascio o formazione del Permesso di Costruire entro il 31 dicembre 2022.
Riguardo al primo punto non aggiungo niente perché si intende aiutare chi ha i cantieri sospesi e dotati di Permesso; per il secondo invece faccio fatica a capire l’utilità di una proroga dell’inizio e fine lavori relativi ad un Permesso di Costruire ancora in corso di istruttoria, e pertanto sul quale si deve ancora fare l’inizio lavori.
Faccio un esempio: Permesso di Costruire rilasciato il 30 dicembre 2022; ho comunque un anno di tempo per fare inizio lavori in base all’art. 15 DPR 380/01; quindi al 30 dicembre 2023 sarà possibile comunicare la proroga di inizio lavori di un ulteriore anno, cioè fino al 30 dicembre 2024 per terminare entro il 30 dicembre 2027 ?
Vedremo poi l’applicazione pratica nel prossimo futuro.
L’art. 10-septies c.1 L. 51/2022 è espressamente applicabile anche verso Permessi di Costruire e SCIA che abbiano già beneficiato delle proroghe ottenute ai sensi di:
- DPR 380/01 art. 15 comma 2 (regime ordinario)
- DL 69/2013 articolo 30 (regime straordinario)
- L. 27/2020 art. 103 comma 2 (regime straordinario)
- L. 120/2020 art. 10 comma 4 (regime straordinario)
Proroga condizionata anche per Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Anche in questo caso il legislatore ha ricompreso le SCIA nella proroga condizionata della L. 51/2022. Infatti anche le SCIA hanno termini di efficacia temporale previsti dall’art. 23 DPR 380/01, cioè tre anni, decorsi i quali gli interventi devono fermarsi onde evitare la loro realizzazione avvenuta in assenza di SCIA.
Nella SCIA l’inizio dei lavori è indicato all’interno di essa: non per nulla si chiama Segnalazione Certificata di Inizio Lavori, con cui si preavvisa l’avvio di certe opere; possono però presentarsi diversi casi:
- Inizio lavori immediato in data odierna alla presentazione;
- Inizio lavori differito e condizionato all’ottenimento dei vari atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate;
- Inizio lavori differito alle stesse condizioni, con un minimo di trenta giorni per la SCIA alternativa al Permesso (art. 23 TUE);
Per prorogare i termini di efficacia della SCIA con L. 51/2022, si applicano le stesse disposizioni riservate ai Permessi di costruire. Approfitto per invitare a riflettere se, in caso di dubbi, non sia meglio presentare direttamente una nuova SCIA per la parte da completare, piuttosto che avventurarsi nella procedura comunicativa prevista dall’art. 10-septies L. 51/2022.
Proroga del PdC e SCIA condizionata alla conformità urbanistica dei Piani
Questa forse rappresenta la vera criticità su cui porre molta attenzione, e farsi assistere da un bravo Tecnico abilitato, e forse anche da un Legale esperto qualora si voglia prorogare le SCIA e i Permessi ai sensi della L. 51/2022. Mi raccomando cari committenti di non agire di vostra iniziativa, perchè i danni da errore potrebbero essere notevoli.
Si tratta infatti di verificare una condizione essenziale per comunicare la proroga da parte del soggetto interessato, cioè la conformità a:
- Strumenti urbanistici sopravvenuti (generali o anche attuativi/particolareggiati?)
- Piani o provvedimenti di tutela del del D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali e paesaggio (piani paesaggistici, provvedimento di vincolo imposti per decreto o similari, ecc).
Ciò significa che prima di comunicare la proroga “unilaterale”, è indispensabile verificare queste regolamentazioni di pianificazione e governo del territorio. Faccio presente infatti che i Piani Regolatori comunali possono essere oggetti di aggiornamento generale o localizzato; in caso contrario c’è il rischio di comunicare una proroga pensando di averne i requisiti, di effettuare l’intervento e poi scoprire di averlo fatto senza un permesso di costruire in piena efficacia.
CONCLUSIONI E CONSIGLI
Non ho ben chiaro quale sia la procedura di comunicazione da effettuare a tale scopo di proroga, e non è espressamente previsto il comportamento che deve tenere la P.A. verso la ricezione di queste proroghe “unilaterali”. Quanto tempo ha il Comune per esaminare questa comunicazione di parte, quali poteri di verifica può attivare in caso di incongruenze o false attestazioni? Nella L. 51/2022 non è riportato.
Chiaramente restano valide e applicabili i principi generali previsti per i procedimenti amministrativi ex L. 241/90.
A maggior ragione, è consigliato nuovamente farsi assistere da professionisti specializzati, visto la delicatezza della questione (e dei termini).
L. 51/2022 Art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata).
1.In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché’ i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché’ con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché’ delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validità nonché’ i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché’ i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché’ non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché’ ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020».
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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