Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Finalmente possiamo leggere il testo dell’emendamento che oggi (22 dic 2022) viene portato alla Camera
Iniziato oggi alla Camera dei Deputati la discussione per arrovare la Legge Finanziaria 2023, comprensiva del cosiddetto “maxi-emendamento”, e tra questi vi compare quello sulla proroga dell’aliquota 110% per il superbonus.
Testo Manovra Finanziaria 2023
Per quanto di interesse, il testo contiene la modifica al Disegno di Legge di Bilancio, che introduce l’art. 518-bis.
Questa previsione si collega a quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 lettera a) numero 1) del Decreto Legge n. 176/2022, anche in corso di conversione avviato al Senato. Premetto che anche in questo caso si deve attendere la versione ufficiale del provvedimento, cioè quando sarà vigente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per cui prendi quanto segue come analisi preliminari con riserva.
Con la proroga inserita in emendamento è opportuno premettere che si verranno a creare tre distinti regimi fiscali:
- Ante DL 176/2022, facendo salvo chi ha già rispettato i vari adempimenti (Titoli edilizi, ecc)
- Post DL 176/2022, e anteriore alla Manovra 2023 (invariato)
- Post Manovra Finanziaria 2023: proroga speciale e limitata ai condomini o edifici 2-4 unità mono-proprietari
Di seguito la sintesi delle modifiche e il testo relativo alla proroga limitata, che consentirebbe a pochi soggetti e tipologie di intervento di beneficiare ancora del Superbonus 110% in tutto l’anno 2023.
Se invece preferisci il video commento, lo trovi nel mio canale da questo riferimento.
Ricordati di seguirmi sul mio canale Telegram
Chi e come accede alla proroga del 31 dicembre 2022?
Per edifici unifamiliari o unità con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti non cambia niente rispetto a quanto già modificato dal D.L. 176/2022.
La riduzione* dell’aliquota 110% al 90% nell’anno 2023, apportata ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) numero 1 DL 176/2022, non si applica:
a) Interventi diversi dai condomìni, se CILAS presentata (non più effettuata) entro il 25 novembre 2022 (quindi anche edifici 2-4 unità mono proprietà)
b) Condomìni, con delibera Assemblea adottata ante DL 176/2022 (cioè ante 19 novembre 2022)
– datazione da attestare a firma e responsabilità Amministratore o condòmino responsabile che ha presieduto l’Assemblea (sotto 9 condomìni)
– CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022
c) Condomìni, delibera Assemblea adottata tra DL 176/2022 (cioè 19 novembre 2022) e 24 nov 2022:
– datazione da attestare a firma e responsabilità Amministratore o condòmino responsabile che ha presieduto l’Assemblea (sotto 9 condomìni)
– CILAS presentata entro il 25 novembre 2022
d) Demolizione ricostruzione edifici, presentazione istanza acquisizione titolo abilitativo (SCIA e PdC entro 31 dicembre 2022
Sulla demolizione e ricostruzione edifici, come applicarlo verso edifici composti da 2-4 unità immobiliari di medesima proprietà? Leggendo anche in combinata lettura della precedente lettera a), sembrerebbe che vi possano rientrare nei casi esclusi e diversi dalla CILAS (e quindi ovviamente le demo-ricostruzioni).
Cilas depositata, e non più effettuata
Leggendo il testo dell’emendamento occorre rilevare anche un cambiamento interessante che riduce le preoccupazioni e rischi (ma non elimina) nell’applicazione della fiscalità e aliquote nei casi di presentazione CILAS incomplete o integrate posteriormente.
Ad esempio il caso emblematico riguarda la presentazione di una CILAS sprovvista di relazione L. 10/91; se il termine di riferimento diventa la presentazione, al posto della parola “effettuazione”, si smonta il problema.
Consiglio comunque in tutti i casi di presentare pratiche edilizie già complete di ogni adempimento, elaborati, documenti e quanto necessario per rendere da subito pienamente efficace la segnalazione o comunicazione presentata (SCIA, CILA e CILAS).
Estratto testo emendamento.
518-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella dell’entrata in vigore del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- CILAS Superbonus presuppone (davvero) legittimità dell’immobile
- Centri storici, siti Unesco e vincoli culturali: condizioni e regole
- Truffa con immobile viziato da abusi edilizi sottaciuti
- Pergotenda, Edilizia libera requisiti e divieto chiusura (dopo Salva Casa)
- Preliminare di vendita, vincoli nascosti e risoluzione per inadempimento
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita