Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Le FAQ del 28 gennaio validano l’uso pregresso del prezziario per i bonus non energetici
L’agenzia delle Entrate ha convalidato la tesi avanzata anche dal sottoscritto nei miei precedenti video: la modifica apportata nell’art. 119 c.13-bis DL 34/2020 dalla Manovra Finanziaria L. 234/2022 costituisce interpretazione autentica e pertanto assume valore retroattiva. Ciò è stato confermato dalle FAQ pubblicate il 28 gennaio 2022.
DECRETO MITE PREZZIARI O PREZZARI 14 FEBBRAIO 2022 (G.U. 16 MARZO 2022).
Stiamo parlando della possibilità di utilizzare il Prezziario DEI, anche per i bonus diversi da quelli energetici, fin dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (1 luglio 2020), e pertanto:
- Super-Sismabonus 110
- Sismabonus ordinari
- Bonus Facciate non energetico
- Bonus ristrutturazioni 50%
- ecc
In particolare la modifica che applica un criterio di retroattività si desume facilmente dalla dizione “devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma”.
Infatti l’articolo 119 c.13-bis nella forma aggiornata dalla Manovra 2022, appare cosi (in grassetto le modifiche):
13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
La FAQ dell’Agenzia dell’Entrate conferma l’applicazione postuma e anche retroattiva alla L. 234/2021
Qualcuno insinuava il contrario e per puro “click baiting” si è divertito a fare terrorismo gratuito ai miei colleghi tecnici e contribuenti. Tuttavia questa conferma riguardante l’applicazione retroattiva del Prezziario DEI metterà al riparo coloro che nel 2020 e 2021 hanno redatto asseverazioni del Sismabonus 110 con essi.
Di come applicare il Prezziario DEI nel Superbonus e Bonus minori (anche in via retroattiva) ne ho parlato al minuto 31.00 di questo mio video:
A prescindere da ciò, riporto integralmente l’estratto dalla predetta FAQ:
La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo?
L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposte del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall’articolo 1, comma 41, della citata legge di bilancio 2022, introducendo il comma 1-ter), che:
- alla lettera a) prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi dal Superbonus 110%, di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121);
- alla lett. b) prevede che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020.
Tale comma 13-bis, come modificato dall’articolo 1 della legge di bilancio 2022, comma 28, lett. i), che ha riprodotto la modifica introdotta dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett. a) – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
La lettera l) del medesimo comma 28 ha, inoltre, integrato il citato comma 13-bis stabilendo che i prezzari individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020, per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al Superbonus), «devono intendersi applicabili» anche:
- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus e Super sismabonus);
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd. bonus facciate);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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