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La Circolare 16/E/2021 sul Decreto Antifrodi ha risvegliato i dubbi applicativi sui prezzari, vi dico la mia

Ultimamente ho letto che si sono manifestate perplessità sull’utilizzo del prezzario DEI per asseverare la congruità dei prezzi nelle seguenti detrazioni fiscale supportate da cessione del credito o sconto in fattura:

  • Superbonus 110
  • Sismabonus ordinario
  • Bonus Ristrutturazioni 50%
  • Bonus Facciate 90% (tranne la versione con cappotto termico)
  • Restanti bonus minori

Quello che è certo è che l’art. 119 comma 13-bis DL 34/2020, coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 157/2021, indica di usare i relativi prezzari indicati come segue:

  1. Decreto MISE “Requisiti” 06 agosto 2020;
  2. Decreto (futuro) del Min. Transizione Ecologia;
  3. In via residuale rispetto ai precedenti decreti e nelle loro more (attesa), usare i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ho fatto un ragionamento interpretativo forse strampalato, forse no: vero che il prezzario DEI risulta previsto espressamente nei prezzari per tutti i bonus energetici, ma resta la “finestra” aperta che potrebbe considerarlo come “listino ufficiale” nella clausola residuale dell’art. 13-bis art. 119 DL 34/2020.

Ne abbiamo parlato anche in questa diretta webinar (iscriviti al canale YouTube):

Quali prezzari usare nell’ambito dei bonus energetici

Il Decreto “Requisiti” 06 agosto 2020 all’articolo 1 indica espressamente per quali interventi usare i Prezzari regionali o in alternativa i Prezzari DEI, cioè:

  • Ecobonus 110
  • Ecobonus 65
  • Bonus Facciate “cappottato”

Ciò si desume da quanto estratto dal predetto articolo 1:

  1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i

La previsione dei prezzari da applicarsi espressamente ed esclusivamente per tali opere è indicata nell’Allegato A punto 13.1 medesimo decreto, che riporto:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

Prezzari per Bonus e Superbonus diversi da quelli energetici

La Circolare 16/E/2021 a pagina 8 conferma l’applicazione del criterio residuale, cioè di usare certi prezzari che vedremo sotto per tutti i bonus diversi da quelli a carattere energetico descritti al paragrafo precedente, ovvero i seguenti (supportati da cessione del credito o sconto in fattura):

  • Sismabonus 110
  • Sismabonus ordinari
  • Bonus Ristrutturazione 50%
  • Bonus Facciate 90% “scappottati”
  • Restanti bonus minori (art. 121 c.2 DL 34/2020)

La Circolare infatti dispone a pag. 8 che:

<<Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi>>.

Se guardiamo con attenzione, tra questi vi risulta menzionato “listini ufficiali”, lasciando forse una finestra aperta da cui far rientrare il Prezzario DEI?

Con questa slide usata nel video, provo a sintetizzare il diagramma logico:

Prezzario DEI, può considerarsi “listino ufficiale” ex art. 119 c.13-bis DL 34/2020?

Posso capire chi ritiene di escluderlo a priori, anche sulla base della Circolare 16/E/2021, ma ritengo che ci siano margini per valutarne il valore di “listino ufficiale”.

Si tratta di una mia opinione, magari strampalata e sconfessata da future norme, circolari o interpelli, o magari il problema verrà risolto in conversione di legge del D.L. 157/2021.

Tuttavia: posso considerare il Prezzario DEI come un “listino ufficiale” ?

Riterrei di sì, per questi validi motivi:

  1. E’ un listino prezzari in tutto e per tutto, puntuale e aggiornato regolarmente (non per nulla è prescritto ufficialmente nel ramo “ecobonus 110);
  2. E’ affidabile e autorevole, e questo a prescindere se non sia disposto da un tipico ente pubblico. Molti mi hanno obbiettato che non essendo pubblico, non può essere considerato un listino ufficiale. Dissento per il fatto che la sua natura “privata” non ha impedito di essere usata, appunto, nel ramo energetico dei bonus e superbonus.

Ne avrei altri di motivi, ma da questa analisi riterrei possibile considerare il prezzario DEI un “listino ufficiale” tra quelli ammissibili dalla clausola residuale art. 119 c.13-bis DL 34/2020.

Vediamo poi che piega prenderà la questione, sperando di aver dato un contributo utile ai professionisti.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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