La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
Regolamenti edilizi e PRG comunali possono riportare disposizioni illegittime
Già si è scritto sui regolamenti edilizi e strumenti urbanistici quali atti di rango inferiore rispetto a norme sovraordinate.
Eppure la Legge Fondamentale n. 1150/42 pone molto rilievo ai regolamenti edilizi e PRG comunali, affidando loro diversi contenuti minimi e un ruolo gerarchico particolare.
Il regolamento edilizio deve infatti pubblicare disposizioni e procedure per attuare l’attività edilizia nel territorio comunale; esso non va confuso con lo strumento urbanistico (Piano Regolatore o similari), in quanto hanno scopi, normative e procedimenti di emanazione diversi.
Lo strumento urbanistico infatti è uno atto di pianificazione dell’assetto territoriale, improntato sotto l’egida politica locale, come è suo espresso diritto normativo.
Meglio noto come Piano Regolatore, quest’ultimo si compone di norme tecniche attuative e di elaborati grafici, oltre ad eventuali ulteriori documenti di corredo come relazioni, valutazioni, e quant’altro.
Per quanto strettamente connessi tra loro, strumento urbanistico e regolamento edilizio non vanno confusi per funzioni e finalità.
La procedura che porta all’approvazione di un PRG è disciplinata fin dalla L. 1150/42, passa attraverso l’organo del Consiglio Comunale, e si articola in queste fasi:
- proposta alla comunità (adozione);
- discussione per migliorare la proposta da parte dei cittadini (osservazione);
- valutazione e risposta motivata alle proposte;
- approvazione definitiva;
Il Regolamento edilizio invece è un atto di natura regolamentare locale, quindi non passa obbligatoriamente dal Consiglio Comunale, bensì dalla Giunta Comunale che lo approva come disciplina comunale.
L’ipertrofia normativa nazionale e regionale, unità alla fibrillazione giurisprudenziale, rende difficile aggiornare i regolamenti edilizi.
Non è raro imbattersi in regolamenti edilizi che riportano diciture e definizioni obsolete, oppure riferiti a norme non più vigenti e superate, o peggio ancora riportano definizioni erronee e in contrasto con normative sovraordinate vigenti.
Un caso esemplare potrebbe essere quello indicato nella sentenza del Consiglio di Stato IV n. 5759/2011, relativamente ad un PRG che all’epoca avrebbe consentito la sopraelevazione di fabbricati senza rispettare la distanza minima di di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, come invece disposto dall’art. 9 comma 1 del D.M. 1444/68 per quella zona territoriale.
L’adozione da parte dei Comuni di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime contrastanti con la norma di livello superiore (vedi art. 9 DM 2 aprile 1968 n.1444) comporta l’obbligo per il giudice di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivate, però, dalla inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale (Cassazione civile, II, 27 marzo 2001, n.4413 su richiamata; così anche Consiglio di Stato, IV, 12 giugno 2007, n.3094, Consiglio di Stato IV n. 5759/2011, Consiglio di Stato IV n. 3522/2016).
Previsioni regolamentari in contrasto vanno disapplicate in quanto illegittime.
Quindi, occorre verificare sempre se le normative derogatorie, restrittive o di dettaglio di strumenti urbanistici e regolamenti edilizi siano congruenti con le fonti sovraordinate, oppure che tali facoltà rientrino nei campi di ammissibilità da parte delle stesse norme (esempio la devoluzione in materia di mutamenti di destinazione d’uso alle regioni).
Conseguentemente, ogni previsione regolamentare in contrasto con norme precettive sovraordinate è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata (Consiglio di Stato IV n. 3522/2016).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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