Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
L’ingiunzione alla demolizione è basata sull’oggetto realizzato abusivamente su un’area e prescinde dal regime reale di proprietà
Ipotizziamo un’area dove è stata compiuta un illecito edilizio, anche di una certa gravità e quindi classificabile come abuso.
Ammettiamo pure che l’attuale proprietario sia davvero inconsapevole o in buona fede per la loro realizzazione. Pensiamo ad esempio a qualcuno che riceve in eredità o riprende possesso dopo moltissimi anni un immobile (e non si pone il problema).
Di fronte all’accertamento dell’illecito edilizio, il proprietario può opporsi all’ordine di demolizione motivando il mancato accertamento delle effettive responsabilità personali?
Provo a formulare diversamente la domanda.
L’ordinanza di demolizione è emessa nei confronti di alcuni soggetti, in particolare secondo l‘art. 31 del Testo Unico per l’edilizia è diretta contro il proprietario o responsabile dell’abuso.
E’ una doppia previsione alternativa che intende colpire chiunque sia direttamente coinvolto nella realizzazione dell’oggetto illecito, tuttavia…
L’ordinanza di demolizione non presuppone l’accertamento della responsabilità dell’illecito.
L’ordinanza di demolizione è una sanzione che rientra nell’ambito amministrativo, che è preordinato alla tutela della pianificazione urbanistica ed ambientale. Per questo nell’ordinanza demolitoria rileva esclusivamente il nocumento (materialmente ed oggettivamente) arrecato dalle opere abusive al regolare sviluppo ed assetto del territorio, e non il comportamento che ha portato alla realizzazione dell’opera.
Ai fini solamente edilizi, per la punizione “personale” c’è il sanzionamento penale ove previsto dal D.P.R. 380/01.
È sufficiente l’alterazione senza titolo abilitativo del contesto territoriale o paesaggistico in cui le opere abusive ricadono, comunque realizzato nel corso del tempo, per (dover) indurre l’amministrazione, preposta alla tutela dei valori incisi, ad adottare nei confronti del proprietario dell’immobile, oggetto degli interventi abusivi provvedimenti sanzionatori di rimessa in ripristino (Consiglio di Stato n. 300/2020).
Il presupposto dell’ordinanza di demolizione non è l’accertamento delle responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza della situazione illegittima o in contrasto con regolamenti e strumenti urbanistico edilizi.
Il soggetto che ha la titolarità a eseguire la sanzione amministrativa demolitoria, o il responsabile dell’abuso, sono destinatari della sanzione reale del ripristino dello stato legittimo dei luoghi.
E poco importa se il proprietario non ha partecipato alla realizzazione dell’illecito edilizio.
Il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, che indubbiamente compete al proprietario, anche se non direttamente responsabile.
Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità (Consiglio di Stato n. 300/2020, n. 6147/2019).
Quindi per l’attuale ordinamento non è necessario accertare la responsabilità personale per invalidare l’efficacia dell’ingiunzione alla demolizione.
E’ importare ribadire che l’ordinanza di demolizione non deve contenere particolare motivazione: come atto amministrativo, costituisce esercizio del potere repressivo e attività vincolata (cioè puntualmente disciplinata) dal Testo Unico.
Per questo motivo l’ordinanza di demolizione non richiede particolare motivazione, oltre all’indicazione degli estremi di fatto dell’abuso contestato, in modo tale da giustificare (pure) il mancato invio della comunicazione d’avvio del procedimento (Cons. di Stato n. 300/2020, n. 4764/2011).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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