Skip to content

In presenza di un vincolo diventano irrilevanti le percentuali degli aumenti volumetrici che, ai soli fini edilizi, potrebbero rientrare nelle tipologie di cui all’art. 32 del T.U. dell’edilizia.

Se la difformità non può essere sanabile sul piano vincolistico diventa inapplicabile la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione pregiudicante la parte eseguita in conformità.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1946/2016 depositata il 13/05/2016 ha ritenuto di confermare la sentenza che escludeva la sanatoria dell’abuso perché l’immobile era ricadente in ambito vincolato.

Respinge inoltre la tesi che laddove l’incremento volumetrico si attesti sotto il 2% (tolleranza prevista dall’art. 34 T.U. dell’edilizia DPR 380/01) essa non possa essere applicabile in presenza di vincolo, in quanto operante solo ed esclusivamente in campo edilizio, e non anche in ambito vincolistico.

check mark green

Infatti le sole casistiche di sanabilità paesaggistica ex post sono quelle previste dall’art. 167 del Codice dei Beni Culturali, ovvero:

  • interventi effettuati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimi;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Esiste infatti un preciso spartiacque che fa sconfinare nell’ambito delle parziali difformità dal Permesso di Costruire, e il legislatore dal 2011 lo ha individuato disponendo una tolleranza del 2% in relazione a volume, superficie coperta, altezza e distacchi, aspetto ripreso nell’art. 34 comma 2-ter del TUE.

Una video sintesi dell’argomento è prodotta in questo video YouTube:

La tolleranza volumetrica del 2% non si applica agli immobili sottoposti a vincolo

check mark green

Tra l’altro vi è stato un periodo in cui ai soli fini del condono edilizio l’art. 32 della L. 47/85 prevedeva che per opere abusive eseguite su aree sottoposte a vincolo il parere non fosse richiesto per violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta non eccedenti il 2 per cento delle misure prescritte.

Tale disposizione fu introdotta con la L. 13 marzo 1988, n. 68 ed è tuttora vigente.

Col dovuto rispetto per le istituzioni, ritengo che il Legislatore debba intervenire tempestivamente sulla questione delle tolleranze edilizie:

Gli imprenditori edili costruiscono case
non orologi svizzeri

motivo per cui sarebbe necessario introdurre un sistema graduale di tolleranza volumetrica, ben definito e non interpretabile per tutti gli immobili, vincolistica compresa: in questo modo si eviterebbe una bella mola di contenziosi.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su