Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Il termine di decorrenza riguarda l’illecito nel suo insieme senza separare le singole fasi.
L’esecuzione di un opera edilizia in assenza di idoneo titolo abilitativo si compie in un arco di tempo e con più fasi lavorative.
Il compimento di opere illecite può comportare diverse conseguenze sotto diversi profili:
- amministrativo;
- pecuniario;
- penale;
Quest’ultimo profilo scatta soprattutto per i casi specifici e qualificati come reati “gravi” edilizi, aventi appunto una sanzione penale, con eventuali sanzioni accessorie.
Inutile stare a sottolineare che quanto sopra vale anche per i diversi rispettivi profili settoriali come la vincolistica, l’antisismica, e quant’altro.
Sicuramente il compimento di un opera illecita, qualificabile anche come reato penale se ricorrono i presupposti, non avviene in un momento, ma in periodo e arco temporale più o meno lungo.
E’ anche possibile che l’abuso edilizio sia composto a sua volta da una somma di abusi o illeciti edilizi ultimati in periodi diversi, consequenziali o meno, sul medesimo bene immobiliare.
Si dice quindi che l’illecito edilizio si sia consumato nel corso del tempo.
In base all’entità, tipologia e difficoltà tecnica del cantiere, l’esecuzione abusiva di opera edilizia quale un manufatto può essere oggetto di eventuali sopralluoghi da parte delle autorità preposte.
Qualora sia constatata, dai competenti organi d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e rispetto della disciplina edilizia e urbanistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori (art. 27 TUE).
Si verificano anche cantieri o illeciti edilizi in cui, nonostante sia stata emanata un’ordinanza di immediata sospensione dei lavori, questi siano proseguiti ugualmente in spregio a tutti gli ammonimenti.
Sono casi in cui i competenti organi di vigilanza hanno documentato e fotografato lo stato dei luoghi che, con la prosecuzione delle opere edilizie illecite, col tempo subirà ulteriori cambiamenti e modifiche.
In molti casi, qualora si tratti di manufatti compiuti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, oltre alle relative sanzioni sul piano amministrativo (ordinanze di demolizione, sequestro, acquisizione al patrimonio pubblico, ecc) scattano anche le sanzioni penali previste dall’art. 44 del DPR 380/01.
E anche qui, si ribadisce il fatto salvo di sanzioni e misure previste da normative settoriali (paesaggistica, sismica, ecc).
Nel procedimento penale le persone chiamate a rispondere dei reati penali molto spesso puntano a far valere i termini di decorrenza della prescrizione.
Il normale regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso suddividendo l’attività edificatoria globale in singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale.
La cosiddetta “parcellizzazione” dell’intervento edilizio non è una giusta strategia da intraprendere, in quanto l’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (Cass. Pen. III n. 30147 del 15 giugno 2017, n. 5618 del 17/11/2011, n. 15442 del 26/11/2014, n. 4048 del 06/11/2002).
Motivo per cui il momento da decorrono i termini per la prescrizione penale non coincide con l’inizio dei lavori, e tanto meno con la fine delle opere considerate separatamente, bensì dalla data di cessazione dei lavori dell’intera opera considerata nel suo insieme (Cass. Pen. III n. 30147 del 15 giugno 2017).
Il principio di valutazione unitario vale sia sul piano amministrativo, ovvero quando si fanno le relative pratiche edilizie, sia anche in presenza di opere edilizie illecite.
La consumazione del reato penale edilizio termina nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, i lavori abusivi cessano o vengono sospesi (Cass. Pen. III n. 30147 del 15 giugno 2017).
Se invece i lavori vengono proseguiti anche dopo l’accertamento (con relative ordinanze) e fino alla data del giudizio, il termine di decorrenza prescrizionale diventa quello della emissione della sentenza di primo grado (Cass. Pen. III n. 30147 del 15 giugno 2017, n. 49990 del 04/11/2015, n. 29974 del 06/05/2014).
Si ripete, per evitare fraintendimenti: la prescrizione trattata sopra riguarda solo l’aspetto penale che colpisce la persona. Non esiste nessuna forma di prescrizione invece sotto il profilo amministrativo, e quindi non decadono gli effetti per le ordinanze di demolizione e rimessa in pristino che, al contrario, possono essere reiterate ad oltranza.
Il decorso del tempo non estingue l’efficacia delle ordinanza di rimessa in pristino, avendo natura amministrativa.
Certo è che dal 2014 è stato affiancata una nuova sanzione pecuniaria da applicare in caso di verificata inottemperanza alla demolizione delle opere, variabile da duemila a ventimila euro, anch’essa reiterabile periodicamente.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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