Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
L’estinzione prescrittiva del reato penale per abusi edilizi “rilevanti” di assenza di permesso di costruire, totale difformità da esso o con variazioni essenziali, comporta la decadenza del conseguente ordine di demolizione dell’opera.
L’estinzione prescrittiva del reato penale di abuso edilizio travolge l’ordine di demolizione dell’opera, ad eccezione di opere non autonome e accessorie.
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva emesso dal giudice è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio e accessorio alla sentenza di condanna penale. L’ordine di demolizione emesso dal giudice in sede penale discende dall’ex art. 7 L. 47/85 e oggi previsto dall’art. 31 comma 9 del DPR 380/01, ad oggi ha questa stesura:
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Ciò vale per i reati edilizi previsti dallo stesso art. 31 cioè quelli cosiddetti “sostanziali” come assenza di Permesso di costruire, totale difformità da esso o con variazione essenziali.
Lo stesso articolo 31 definisce in maniera sintetica il concetto di “totale difformità” ovvero “realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”
In materia edilizia la prescrizione sul piano penale del reato di costruzione abusiva ha effetti anche sul conseguente ordine di demolizione dell’opera.
L’ordine di demolizione di opera abusiva rilevante sul piano penale (reati di cui art. 31 DPR 380/01) presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna penale (o equiparata ad essa), non può derivare dal solo accertamento in ambito amministrativo, come ad esempio l’ingiunzione emessa dal Comune.
L’estinzione prescrittiva del reato penale per abusi edilizi “rilevanti” di assenza di permesso di costruire, totale difformità da esso o con variazioni essenziali, comporta la decadenza del conseguente ordine di demolizione dell’opera.
In questo senso si è espressa pochi giorni fa la Corte di Cassazione Penale III n. 25827/2016, con cui ha ribadito il concetto già espresso dalle precedenti sentenze Cass. Pen. III n. 50441/2015, n. 757/2011, n. 756 del 02/12/2010.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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