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Pur avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, non è soggetta a prescrizione.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali

Esso non è sottoposta neppure alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie come stabilito dall’art. 28 L. 689/81, perchè tale norma riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. Pen. sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011.)

La Corte di Cassazione Penale sez. III ha ribadito con sentenza n. 17199 del 27/04/2016 il costante indirizzo sulla non prescrittibilità delle ordinanze di ripristino e di demolizione.

L’ordinanza di demolizione ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio.

Quindi, è priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso.

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Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass. Pen. n. 49331 del 10/11/2015; n. 36387 del 07/07/2015).

Diversa è invece la questione della prescrizione degli aspetti penali legati ai reati edilizi, argomento trattato in un recente articolo.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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