Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
I controlli a campione vengono avviati secondo normativa, non significa che le altre siano automaticamente valide o intoccabili
In passato le norme regionali in materia edilizia disponevano i controlli a campione per pratiche soggette a regime comunicativo (diverse cioè dal Permesso di Costruire), in particolare per la Denuncia Inizio Attività (DIA); per esempio, in Toscana i Comuni dovevano svolgere controlli a campione su tali pratiche in misura minima pari al 10% di quelle depositate ogni mese.
Con l’introduzione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e della CILA si è alzato il livello di responsabilità e adempimenti a carico del soggetto interessato (assieme al Tecnico asseveratore), sia a carico della Pubblica Amministrazione.
Ammesso e non concesso che vi siano ancora disposizioni regionali che prevedono controlli a campione o sorteggiati su SCIA, bisogna rammentare che alcune sono demandate ancora oggi col DPR 380/01 alle regioni, senza prevedere dei minimi:
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA, art. 6-bis c.4)
- Segnalazione Certificata Agibilità (SCA, art. 24 c.7)
- Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica (cioè quelli sottoposti al Deposito art. 94-bis c.5)
Per esempio, nel momento in cui scrivo l’articolo la LR Toscana n. 65/2014 non prevede verifiche a campione per la SCIA, coerentemente col DPR 380/01.
Ricordati di seguirmi sul mio canale Telegram
Pratiche edilizie non sorteggiate in passato, e loro futura valutazione
Come ci dovremmo comportare quando ci imbattiamo su pratiche edilizie comunicate in Comune e sfuggite al “sorteggione” dei controlli?
Dobbiamo distinguere allora due casistiche:
- Pratiche del passato
- Pratiche nel regime vigente.
Nel primo caso il pensiero va subito alle vecchie DIA che troviamo facilmente negli accessi agli atti e verifiche di Stato Legittimo dell’immobile.
Proprio perchè diverse regioni avevano assoggettato le DIA a controlli a campione, con percentuali variabili, è possibile che queste pratiche siano controllate per la prima volta da noi Tecnici contemporanei.
Per essere chiari: quando le pratiche edilizie vengono depositate/comunicate senza essere poi sorteggiate a campione, è possibile che esse possano contenere irregolarità di vario tipo, in quanto non è stata svolta neppure la minima attività di controllo da parte della P.A.
Il fatto che siano trascorsi diversi anni dal loro deposito (per non dire decenni) e che non vi fosse obbligo di controllare qualsiasi pratica edilizia in ingresso non significa che le irregolarità contenute nella pratica, e la loro realizzazione, sia esonerato da azioni di verifica amministrativa postume ai giorni nostri.
Se ci pensiamo bene, siamo nella stessa situazione grottesca di una SCIA presentata e che, per vari motivi, non è stata controllata minimamente dalla P.A. dopo tanti mesi dal deposito; eppure esistono procedura, tempistiche e adempimenti da entrambe le parti in base all’art. 19 e seguenti della Legge 241/1990. E qui si renderebbe necessario aprire un dibattito sugli obblighi di verifica, soccorso istruttorio e inefficacia delle SCIA, nonchè delle tempistiche a carico della P.A.
In Toscana posso testimoniare che nei Comuni era prassi effettuare comunque un controllo formale semplificato dei contenuti minimi (modulistica, documentazione fotografica, pagamento diritti segreteria e oneri urbanizzazione), senza entrare nel merito e nella sostanza.
Nel secondo caso, riferito ai giorni nostri, si può quasi ripetere quanto detto al paragrafo precedente.
Tenuto conto di eventuali diverse disposizioni regionali, le diverse pratiche di comunicazione o segnalazione edilizia (CILA, CILAS e SCIA) non accedono a nessun particolare privilegio o limiti alla loro verificabilità tardiva al loro deposito.
Per quanto può apparire ingiusto o non adeguato, le pratiche edilizie “sfuggite” ai controlli a campione possono essere verificate anche dopo tempo; certamente si apre il dilemma sul dovere di “soccorso istruttorio”, di lealtà e di buon andamento della P.A., sopratutto per le SCIA che hanno procedimento ben strutturato dalla L. 241/90.
Per quanto riguarda le CILA, CILAS e pure le vecchie DIA, non è ben chiaro fin quando e fin quanto sia possibile avviare/sollecitare verifiche della P.A.
Certamente se le opere compiute sulla base di codeste pratiche sfuggite al controllo a campione, dovesse risultare irregolare o illecite, restano sempre salvi i poteri repressivi e sanzionatori della P.A.
In particolare faccio riferimento a tutte quelle opere che risulteranno effettuate in contrasto alla disciplina urbanistico edilizia, norme di settore, norme regionali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi di ogni livello.
Fine pena mai, praticamente.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- CILAS Superbonus presuppone (davvero) legittimità dell’immobile
- Centri storici, siti Unesco e vincoli culturali: condizioni e regole
- Truffa con immobile viziato da abusi edilizi sottaciuti
- Pergotenda, Edilizia libera requisiti e divieto chiusura (dopo Salva Casa)
- Preliminare di vendita, vincoli nascosti e risoluzione per inadempimento
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita