Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Il Titolo V del 2001 ha ulteriormente intorbidito le acque del mar magnum urbanistico italiano
Chissà quale esito porterà la Riforma costituzionale a cui saremo chiamati il prossimo dicembre 2016: potrebbe avere ripercussioni almeno nelle regioni a statuto ordinario.
Venne la Riforma del Titolo V “pseudofederalista” promulgata con L. cost. 3/2001 e pubblicata in G.U. il 24 ottobre 2001, preceduta quattro giorni prima dal Testo Unico edilizia n. DPR 380/01.
All’articolo 2 del T.U.E. si evince la portata massima applicativa nei confronti delle regioni, prevedendo due distinti regimi in materia di edilizia (e non di governo del territorio, nota bene):
- Regioni a statuto ordinario: potestà legislativa concorrente nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico;
- Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano: potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;
Entrambe le tipologie di regioni devono rapportarsi e confrontarsi con due particolari limitazioni.
Le “regioni ordinarie” non devono superare la linea dei principi generali previsti dallo Stato, cioè verso un ente loro superiore;
le “regioni speciali + provincie autonome” devono non superare i limiti che hanno con se stesse e previsti dal loro stesso statuto.
Può apparire simile ma sostanzialmente non sono affatto uguali.
Naturalmente, certi articoli e argomenti in materia urbanistica hanno ripercussioni con le norme penali, antisismiche, paesaggistiche, e tutte quelle settoriali in senso orizzontale, sulle quali tutte le regioni non possono addentrarvi.
Ad esempio, proprio in questi giorni in Sicilia la nuova legislazione regionale edilizia è stata impugnata dal Governo, normativa che ha recepito in maniera dinamica il T.U.E.
Per quel che concerne la Regione Sicilia, nel suo statuto speciale vi rientra espressamente la materia “urbanistica”, indicata dall’art. 14 lett f), la quale ricomprende sia il governo del territorio che l’attività edilizia, ponendo l’esercizio della potestà legislativa sottoposto all’osservanza di principi e interessi espressi dalla legislazione statale (cfr Corte cost. 16/1992).
Riflettevo anche quali siano gli specifici vantaggi dell’autonomia di certe regioni rispetto ad altre.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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