La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
Il raggio d’azione della pianificazione territoriale non è limitato al regime dell’edificazione dei suoli ma si estende a perseguire obiettivi economici sociali della comunità creando rapporti di interesse armonici con altri territori.
Le procedure di pianificazione urbanistica e governo del territorio, e sopratutto i loro margini di potere, sono correlati agli interessi e al futuro di una comunità.
In particolare, il concetto di urbanistica non è solamente strumentale all’interesse pubblico, a regolamentare lo sviluppo edilizio del territorio in funzione alle diverse tipologie di edificazione o al tradizionale “zoning“, ma è volto funzionalmente alla condivisa e concorrente realizzazione di un progetto di vita collettivo in cui trovano fondamento i valori costituzionalmente tutelati (cfr. di recente, Sez. IV, n. 2221 del 2016).
La scelta pianificatoria di apportare una variante allo strumento urbanistico è una scelta di tipo ampiamente politica, in quanto modifica le sorti di un territorio o sua porzione, ed ecco che il suo mutamento deve essere inquadrato come un tassello nel più ampio scacchiere strategico di sviluppo del territorio.
Il potere della pianificazione territoriale e urbanistica è volto a perseguire obbiettivi di crescita e prosperità facenti parte della più ampia strategia e disegno complessivo del governo del territorio.
La variante allo strumento, soprattutto nei termini sostanziali, deve essere armonica col complesso di scelte decisionali approvate negli atti di pianificazione e governo del territorio.
Il Piano Regolatore è lo strumento “principe” della politica di una comunità locale
In tutto questo la variante deve essere apportata nel rispetto di criteri di coerenza e congruità degli obbiettivi insiti nello strumento, e in questa configurazione l’istanza innovatrice del privato assume posizione recessiva rispetto al generale interesse pubblico pianificato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5478 del 2008).
Le scelte effettuate dall’amministrazione pubblica in materia di pianificazione territoriale costituisco apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7492 del 2010, Cons. Stato Sez. IV n. 3806 del 5/9/2016).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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