Regolamento Edilizio Tipo stabilisce che sporti inferiori a 1,50 metri non rientrano in sagoma dell'edificio
Il manufatto deve rispettarla a prescindere da pilastrature e aperture esterne permanenti
La pianificazione urbanistica è una disciplina ampia e complessa, che intende tutelare diversi interessi pubblici e collettivi, tra cui gli aspetti igienico sanitari.
Più volte nel blog ho affrontato il delicato argomento delle distanze legali tra costruzioni, una materia continuamente in evoluzione nell’ambito della giurisprudenza amministrativa.
In particolare occorre capire come applicare l’art. 9 del D.M. 1444/68 quando si costruiscono manufatti edilizi come il portico e porticato.
Tra l’altro molti credono che questo tipo di manufatti “non fa volume”, immaginando che sia più libero rispetto alle costruzioni.
Se da una parte gli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori) li considerano come volumi accessori, ciò non significa che siano esonerati da diverse discipline e normativa.
Al contrario, sono manufatti ed elementi edilizi una certa rilevanza e comportano trasformazione permanente del suolo tramite opere edilizie.
Inoltre, la questione della chiusura successiva del portico/porticato con infisse o vetrate aggiunge un altro tipo di problematica, derivante dalla trasformazione di volume accessorio in volume lordo.
Prima di proseguire, occorre richiamare alcuni principi fondamentali per comprendere le conclusioni.
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 6136/2019) afferma al riguardo che, nell’art. 9 del D.M. 1444/68, il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti ha valore:
- ineludibile: in zona diversa dalla zona A, l’art. 9 laddove prescrive il rispetto assoluto, trattandosi di norma finalizzata non alla tutela della riservatezza, bensì a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario (Cons. di Stato n. 6136/2019);
- cogente: le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale e astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli opposti interessi (Cons. di Stato n. 6136/2019, Cass. civ., II, 16 agosto 1993, n. 8725). La prescrizione di distanza in questione è assoluta e inderogabile (Cass. civ., II, 7 giugno 1993, n. 6360; 9 maggio 1987, n. 4285;
- inderogabile: l’art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l’art. 41-quinquies, commi 6, 8, 9, della l. n. 1150 del 1942, per cui in forza dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, e il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel P.R.G. al posto della norma illegittima (Cass. civ., II, 29 maggio 2006, n. 12741).
La norma, per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce un principio assoluto e inderogabile (Cass. civ., II, 26 luglio 2002, n. 11013), che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze (Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005), sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto derivante da una fonte normativa statale sovraordinata (Cass. civ., II, 31 ottobre 2006, n. 23495), sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, IV, 12 giugno 2007, n. 3094); - perentorio: deve sussistere tra edifici antistanti, va calcolata con riferimento a ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Cons. Stato, V, 16 febbraio 1979, n. 89). Tale calcolo si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Cass., II, 30 marzo 2001, n. 4715), indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra (Cass., II, 3 agosto 1999, n. 8383; Cons. Stato, IV, 5 dicembre 2005 , n. 6909; 2 novembre 2010, n.7731);
- esteso: per “pareti finestrate” si deve intendere non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
Portico e porticato, fanno distanza tra costruzioni come se fossero edifici?
La definizione di questi manufatti è stata riportata nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale, a sua volta recepito e dettagliato ulteriormente dalle legislazioni regionali.
Essa è indicata alla voce n. 39 dell’Allegato A del suddetto Regolamento, che riporto integralmente:
39 – Portico/Porticato: Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
L’inquadramento del portico o porticato come manufatto edilizio lascia presagire che non si possa considerare o realizzare in regime di “Edilizia libera”.
Inoltre, gli aspetti strutturali e antisismici sono da sole condizioni sufficienti per qualificarlo come costruzione, ancorché sia aperto su almeno un lato.
Per quanto riguarda il rispetto della distanza tra edifici, invece bisogna fare un approfondimento più specifico.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere un principio, cioè che nel calcolo delle distanze tra edifici va sempre contemplato anche il porticato, secondo quanto emerge anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6136/2019).
Ciò prescinde dalla configurazione “aperta” del manufatto stesso, costituito da un manufatto pilastrato e pertanto costantemente aerato da vari lati.
E questo chiarisce (ed esclude) pure la questione della chiusura o meno con infissi, oppure con vetrate scorrevoli.
In altre parole il portico e il porticato sono manufatti soggetti al rispetto delle distanze tra costruzioni, a prescindere dalla presenza di infissi.
Eppure in passato non si era affermato questo principio. C’è stato un superamento nella giurisprudenza di Cassazione civile a partire dalla sentenza n. 27418 del 13/12/2005, la quale ha superato il proprio precedente orientamento, secondo cui la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate di edifici antistanti non sarebbe applicabile alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l’edificio in costruzione (Cass. 17/12/1993 n. 12506), affermando che la verifica della distanza legale fra costruzioni deve essere effettuata tenendo conto del porticato secondo la regola del vuoto per pieno, orientamento ribadito anche di recente da Cass. 6/05/2014 n. 9679, la quale ha specificato che anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione soggetta alla disciplina delle distanze (vedi anche TAR Toscana III n. 2/2017 e n. 2153/2014).
Il discorso di conseguenza si estende anche al rispetto delle distanze dai confini del portico, proprio perchè è qualificato come vero e proprio manufatto edilizio, al pari di un normale edificio.
Le credenza che il porticato “non fa volume” è assai diffusa in giro, e questo a molti porta a pensare che sia molto più libero di una normale costruzione.
La differenza tra portico e porticato? Nel linguaggio comune sono usati in maniera interscambiata tra loro, e il Regolamento Edilizio Tipo nazionale non ha provveduto a fare distinzione.
Tuttavia, per porticato si può intendere un portico molto sviluppato per lunghezza, ed è un termine usato molto quando è ad uso pubblico o di proprietà privata sottoposto a servitù di uso pubblico.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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