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Semplificate le procedure edilizie per installare la pompa di calore su costruzioni residenziali e terziario

Nell’Allegato II del D.Lgs. 199/2021 sono state inserite disposizioni utili per liberalizzare l’installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015.

È opportuno premettere che lo stesso predetto Allegato II, al comma 2 esclude dalla liberalizzazione che segue, quanto disposto dal Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004 e Regolamento di paesaggistica semplificata DPR 31/2017.

Per quanto interessa, in questo post si circoscrive soltanto alla possibilità di installare le pompe di calore a livello edilizio in base alla sopravvenuta semplificazione D.Lgs. 199/2021, in rapporto alla previgente normativa edilizia del DPR 380/01 e Glossario Edilizia Libera DM MIT 2018.

Preannuncio che la presente analisi non sarà per niente facile e lineare, perchè al termine della trattazione si capirà bene quale “pasticcio” normativo è stato creato, nonostante le buone intenzioni.

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Regime giuridico edilizio di installazione e/o sostituzione pompe di calore

Come già detto più volte sul blog, anche in regime di edilizia libera restano sempre fatte salve:

  1. le normative regionali
  2. i regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali
  3. i vincoli di ogni tipo, quali in via non esaustiva di tipo paesaggistico, beni culturali, idrogeologici, eccetera.
  4. la presente analisi è strettamente limitata alle categorie di intervento edilizie ai fini amministrativi edilizi di cui al DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia), restando escluse le valutazioni ai fini della L. 10/91 e D.Lgs. 192/05.
  5. le normative di settore e speciali (sistemi anticaduta tetto, antisismica, acustica, eccetera).
  6. regime condominiale

In sostanza, la semplificazione va circoscritta soltanto alla categoria di intervento e alla conseguente procedura amministrativa ove prevista: ciò non significa che sia stato “spazzato via” tutto d’un botto qualsiasi divieto, limite o prescrizione previsto da regolamenti comunali, piani regolatori o norme paesaggistiche.

La buona notizia è che la possibilità di installare le pompe di calore col seguente regime semplificato non risulta condizionata al fluido vettore circolante o tecnologia (Esempio: aria-aria, aria-acqua, ecc.).

Pompe di calore nell’Allegato II D.Lgs. 199/2021

La vera difficoltà è leggere in maniera coordinata questa normativa intervenuta nel 2021 con quanto già previsto soprattutto nel Testo Unico Edilizia, andando a sovrapporsi quanto disposto sulle pompe di calore aria-aria fino a 12 kW nell’articolo 6 DPR 380/01 e nel relativo Glossario Edilizia Libera (DM MIT 2018) di cui costituisce mera integrazione di dettaglio del predetto articolo 6.

Dall’Allegato II D.Lgs. 199/2021 si evince che gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore, senza distinzione di tipologie/tecnologia, sono suddivisi in due categorie di intervento:

  • a) sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
    • i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
    • ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell’attestazione concernente l’autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.

A questa suddivisione seguono infine due ulteriori distinzioni volte a semplificare casi speciali di pompe di calore:

  1. L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera. (riguarda le pompe di calore per ACS e classici climatizzatori)
  2. Ove l’intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A.5 o B.7 di cui agli Allegati “A” e “B” del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

Al punto 2 troviamo il rinvio dinamico alla disciplina paesaggistica, col quale specificano subito le categorie di intervento di paesaggistica DPR 31/2017 rispettivamente esonerata da autorizzazioni (voce A.5 Allegato A) e assoggettata ad autorizzazione paesaggistica semplificata (voce B.7 Allegato B).

A.5 (Allegato A DPR 31/2017):
installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.7. (Allegato B DPR 31/2017):
installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Analisi e considerazioni delle procedure semplificate

Intanto si premette che nel predetto Allegato II D.Lgs. 199/2021 l’installazione ex novo di pompe di calore risulta descritta senza fare distinzione di tecnologia, tipologie o fluido vettore.

Alla lettera a) sono previste soltanto quelle in “edilizia libera pura”, cioè senza CILA, rispettando due condizioni, senza distinguere se siano disgiunte e congiunte, e in base a come risultano scritte ritengo debbano essere considerate congiuntamente:

  1. Potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
  2. Quando sono ascrivibili (imputabili) nella manutenzione ordinaria di cui al Testo Unico Edilizia DPR 380/01. Non fa riferimento al regime di Edilizia libera come macrocategoria, bensì alla sottocategoria ivi compresa di manutenzione ordinaria ex DPR 380/01 (che troviamo descritta soltanto alla lettera a) articolo 6):
    a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Per completezza, la medesima definizione di “manutenzione ordinaria” si trova integrata e dettagliata meglio nel Glossario Edilizia Libera (D.M. MIT 2018), andando a descrivere quali opere edilizie e impiantistiche vi possono rientrare, tuttavia in quell’elenco non risultano riscontrabili interventi contemplanti installazione di pompe di calore o impianti termici (la loro manutenzione di sistemi preesistenti invece sì).
Sempre per completezza, si rammenta che l’installazione ex-novo, sostituzione o rinnovamento di pompa di calore aria-aria fino a 12 kW è ammessa in Edilizia libera art. 6 TUE e sia nel Glossario Edilizia Libera.

Da tutto questo “corto-circuito” normativo risulterebbero escluse le pompe di calore dall’edilizia libera e pertanto assoggettate in CILA, qualora diverse da quelle che possono essere «ascrivibili» alla manutenzione ordinaria TUE. Appunto, ecco il problema: non viene minimamente descritta nessuna pompa di calore dentro la categoria di manutenzione ordinaria descritta a livello generale nell’articolo 6 TUE, e dettagliata nel Glossario Edilizia libera.

Si fa notevole fatica a sostenere un meccanismo di “equipollenza” o assimilazione, o per lo meno il sottoscritto; quando le norme fanno le bizze, non resta che scegliere la via più prudente.

Si conclude aggiungendo una particolare semplificazione per quelle destinate solamente alla produzione di ACS (acqua calda sanitaria) e di aria (tipo climatizzatore interno) negli edifici esistenti, lasciando pertanto escluse quelle con fluido vettore liquido per pavimenti radianti o termosifoni: L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

Se ci fossero chiavi di letture diverse sfuggite all’analisi, si apprezzano eventuali analisi che potete inviare dal modulo di contatto.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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