Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
In arrivo una tassazione differita sulle spese sostenute per ristrutturazioni agevolate col S.B. 110%
Nella bozza di Manovra Finanziaria 2024 “bollinata” risulta presente l’articolo 18, che alza il tiro sulle plusvalenze ottenibili nelle compravendite immobiliari conseguenti alle opere Superbonus 110%, con o senza esercizio delle opzioni cessione/sconto; rispetto alla prima bozza si evince pure l’allungamento dei termini applicativi da cinque a dieci anni. La futura “tassa sul S.B. 110%” prevederà un aliquota del 26% su tali plusvalenze, vediamo le condizioni ed esclusioni da essa.
Per plusvalenza si intende l’aumento di valore risultante tra il prezzo di vendita finale indicato in atto notarile e il prezzo di vendita del precedente atto.
Questa futura imposta, qualora confermata dall’approvazione definitiva della Manovra Finanziaria 2024, è applicata sulla plusvalenza immobiliare e strutturata in due categorie in base a come è stato beneficiato con:
- detrazione diretta in dichiarazione redditi, senza opzioni;
- con opzione cessione di credito e sconto sulle fatture;
Chi ha fatto la detrazione diretta potrà dedurre i costi relativi all’intervento dalla plusvalenza, consentendo cosi di ridurre l’imposta da pagare.
Invece per i soggetti che hanno utilizzato anche la cessione di credito e lo sconto sulle fatture nel solo Superbonus 110%, i costi sostenuti con tale agevolazione nei primi 5 anni dall’esecuzione non sono deducibili dalla plusvalenza. Tradotto: praticamente una tassa del 26% sugli importi transitati con cessione credito/sconto in fattura.
Trascorsi questi primi cinque anni, nei successivi ulteriori cinque anni (cioè dieci dall’esecuzione lavori) è consentito dedurre e scalare i predetti importi del 50%, attenuando così il peso di questa tassa.
La tassa sulla plusvalenza troverà applicazione anche agli immobili che hanno beneficiato dell’agevolazione, indipendentemente da chi l’ha ottenuta (ad esempio, affittuari, comodatari, usufruttuari, cooperative, ecc.).
Ci sono alcune eccezioni che permetteranno di escludere questa tassazione postuma al Superbonus? Risposta affermativa: gli immobili acquisiti per successione in eredità e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla vendita sono esclusi dall’imposta.
Presumo che i notai all’atto di compravendita chiederà anche una perizia di stima da parte del Tecnico per verificare bene i valori dichiarati anche a tali fini.
Video commento integrale:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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