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Quando l’installazione della piscinetta estiva equivale ad arredo esterno oppure trasformazione edilizia del territorio

Prendiamo in esame la posa in opera o montaggio di quelle piccole piscine nei giardini e aree pertinenziali degli edifici, comunemente acquistabili anche al supermercato. Se invece cerchi informazioni sulle piscine “fisse” e murate, ti preannuncio che generalmente sono interventi comportanti trasformazione urbanistico edilizia del territorio e sono assoggettati a Permesso di Costruire, salvo i (pochi) casi in cui potrebbero rientrare negli interventi pertinenziali (articoli suggeriti).

Analizziamo invece le piscine smontabili e di tipo stagionale, cioè quelle da posizionare nel giardino di casa e aree pertinenziali di edifici per la “bella stagione”, aventi modeste dimensioni e profonde circa 1,20 m.

Ne esistono di vari tipi, in buona parte costituite con teloni impermeabilizzati a tenuta o a pannelli, dotate di strutture smontabili ed eventuali pedane calpestabili.

Ovviamente devo ricordare che l’installazione di queste piscine potrebbe essere esclusa, limitata o condizionata dalle diverse previsioni normative speciali e di settore (vedi paesaggistica), piano regolatori e regolamenti edilizi comunali, norme regionali, eccetera.

Soffermiamoci piuttosto al solo profilo edilizio del Testo Unico Edilizia DPR 380/01 e il relativo Glossario Edilizia Libera, il quale rappresenta un ulteriore livello di dettaglio normativo di quanto già disciplinato all’articolo 6 comma 1 DPR 380/01 per le opere esonerate da CILA, SCIA e Permesso di Costruire.

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Tipologie possibili di installazione piscine

Per orientarsi sulla possibilità di installare piscine stagionali e amovibili, è necessario prima distinguere le possibili modalità di installazione in funzione del piano di posa, stabilità e preferenze di accesso complanare dal giardino o pedana:

  • entro terra, parziale o totale, cioè effettuando scavi, con preparazione e alterazione di suolo:
    • platea c.a.
    • massetto
    • sottofondi
    • impermeabilizzazioni con teli
    • posa di terra circostante
    • terre “armate”
    • eccetera
  • fuori terra, previa preparazione e alterazione del suolo con vari tipi elencate sopra;
  • fuori terra, senza alterazione del suolo e semplicemente appoggiate.

Il primo e secondo tipo di modalità temo siano esclusi dal regime di edilizia libera a priori, perchè incidono sulla trasformazione del suolo, impermeabilizzazione e permanenza: da un punto di vista amministrativo e di permessi, l’uso di tecniche e materiali apparentemente di minor impatto (o precari) non differisce dalle normali piscine entro terra con strutture fisse, in quanto viene meno un presupposto: la stagionalità e transitorietà.

E comunque, la precarietà è un criterio diverso dalla stagionalità; così come anche il criterio di amovibilità, che differisce da essi.

Conosco un tale che aveva ricavato una piscinetta usando realizzando un argine di terra ad anello (diametro dodici metri) e un telo impermeabile, e non poteva rientrare in edilizia libera a causa di movimento terra.

Per cui si dovrà considerare soltanto le “piscinette stagionali” da collocare fuori terra con semplice appoggio, magari circondate da altrettante pedane calpestabili (sempre stagionali).
Capisco benissimo che il notevole carico dell’acqua da appoggiare a terra richiede un minimo di preparazione, livellamento e capacità di portanza del suolo stesso; c’è anche chi predispone dei piani di posa con tavolati di legno incrociati, sempre appoggiati al suolo e telonatura.

Certamente, anche il criterio di “stagionalità” va correttamente tenuto in considerazione perchè:

La mancata rimozione del manufatto al termine della stagione estiva, come avvenuto nel caso de quo, concretizza un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell’opera nel termine stabilito dal provvedimento amministrativo, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo. Una volta che l’opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell’ambito dell’autorizzazione (Cass. Pen. 30423/2022).

La questione della stagionalità è analoga a quella già analizzata per le serre mobili stagionali.

Due considerazioni da fare:

  • so già che il lettore commenterà “ma nessuno le smonta a ottobre, al massimo le svuotano“.
  • la possibilità di mantenerla è connessa direttamente alla configurazione veramente precaria complessiva e l’impatto al suolo.

Infatti la distinzione della piscina fuori terra tra mero “arredo o gioco da giardino” a manufatto non è ben chiara, e si dovrà sempre valutare caso per caso, consigliando di non esagerare mai.

Oltre a questi aspetti, si dovrà tenere conto anche delle caratteristiche dimensionali, strutturali e qualitative.

L’installazione di piscine fuori terra non è espressamente prevista nel DPR 380/01 né sul Glossario

Con sorpresa, devo dire che non esiste una categoria specifica per installare piscine fuori terra, di tipo smontabile e stagionale nell’articolo 6 comma 1 DPR 380/01 e nel relativo Glossario di Edilizia Libera.

Riporto un principio utile dalla giurisprudenza amministrativa: se la piscina non fosse soltanto una attrezzatura per svago, ma innanzi tutto una struttura di tipo edilizio che incide in maniera invasiva sul sito in cui viene realizzata, configura nuova costruzione e permesso di costruire (TAR Lazio n. 5928/2022).

Escludo pure che si possano assimilare alla categoria delle “opere contingenti temporanee” soggette a Comunicazione Avvio Lavori da rimuovere entro novanta giorni, portato poi a centottanta (art. 6 c.1 lettera e-bis) TUE), perchè la motivazione di tale intervento è appunto legata ad una esigenza produttiva o di evento pubblico (vedasi le corrispondenti voci del Glossario).

Piscine smontabili in edilizia libera, condizioni e caratteristiche.

Si deve pertanto capire se siano inquadrabili in altra categoria di intervento assimilabile in Edilizia libera, scegliendo tra quelle più attinenti:

  • Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici:
    • Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate (voce n. 43 Glossario)
    • Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione (voce 45 Glossario);

Amovibilità, stagionalità e assenza impatto sul territorio

Le cosiddette “piscine smontabili estive” di dimensioni contenute (quanto?) potremmo quindi inquadrarle come arredi da giardino sia come gioco per bambini, però rispettando tutte le seguenti condizioni onde evitare di rientrare in altra categoria di intervento superiore a causa della trasformazione permanente del suolo:

  1. amovibile facilmente, cioè in tempi rapidi da parte dell’uomo comune, senza particolari macchinari o strumenti, e senza rilascio di macerie/rifiuti;

  2. stagionale, cioè da smontare al termine del periodo estivo;

  3. senza trasformazione del suolo, neppure minima;

In sintesi, qualora la piscina abbia (modesta) struttura fuori terra, facilmente smontabile e rimontabile, prefabbricata e non ancorata a terra, destinata a soddisfare esigenze contingenti e non comportante una trasformazione duratura dei luoghi, è da considerarsi in edilizia libera.

Se volete che sia considerata al pari di un arredo da giardino, fate in modo che gli assomigli davvero per caratteristiche, amovibilità e impatto.

E magari senza esagerare.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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