La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
In caso di contrasto tra normativa e segno grafico occorre dare prevalenza alla prima.
Gli strumenti programmatici del territorio hanno natura duale composta da mappe e NTA.
Per quanto le cartografie del PRG siano prodotte bene, non è possibile che siano sufficienti per comunicare al lettore l’intento e i limiti pianificatori previsti in un territorio.
Ecco perchè anche il più scarno e datato piano regolatore è sempre stato corredato da una manciata di righe testuali per spiegare meglio quanto non espresso dalla cartografia.
Le norme tecniche attuative non furono espressamente introdotte con la L. 1150/42 e neppure con la Legge Ponte n. 765/1967.
Di fatto esistevano già proprio per rendere completo, comprensivo e concretamente attuabile la parte cartografia del Piano Regolatore comunale.
Le norme tecniche di attuazione, o norme tecniche attuative (NTA), hanno da sempre formato parte integrante e inscidibile del PRG, andando a dettagliare le previsioni programmattiche e la zonizzazione.
A titolo di esempio, le NTA dispongono prescrizioni e limiti quantitativi dei parametri edificatori per ogni zona o fabbricati (cubaggi, superfici, altezze massime), destinazioni d’uso ammissibili, distanze tra costruzioni, oppure contengono prescrizioni specifiche per ogni zona espressamente consentite o meno.
Tra Norme tecniche attuative e Regolamento edilizio.
Le norme tecniche di attuazione si vanno ad integrare col regolamento edilizio comunale, spesso in rapporto complementare e a volte pure in contraddizione, lasciando aperti spazi a contenziosi e difficoltà applicative.
Da un punto di vista formale le NTA, essendo parte integrante del PRG, seguono ovviamente lo stesso iter procedurale (adozione e approvazione Consiglio comunale), mentre il Regolamento Edilizio in quanto atto di natura regolamentare è sufficiente il vaglio della Giunta comunale.
Nella sostanza invece differiscono per diversi aspetti, pur affrontando gli stessi argomenti di assetto del territorio.
Il Regolamento edilizio disciplina gli aspetti procedurali amministrativi, igienico sanitari, cantieristici, decoro e aspetto esteriore tra spazi privati e pubblici, e infine definizione generica dei parametri edificatori; le NTA invece dettagliano i parametri edificatori e le prescrizioni costruttive in maniera puntuale e riferita ad ogni zonizzazione, arrivando a fornire riferimenti precisi per ogni edificio.
Ad oggi le norme tecniche attuative possono anche articolarsi all’interno dello PRG come schede norma, cioè particolari paragrafi che dispongono indirizzi progettuali relativi ad una zona ben definiti, senza fornire particolari disposizioni, appunto lasciate da definire al proponente la trasformazione dell’area.
Prima di proseguire, un Video bonus:
Con l’emanazione della L. 1150/42 furono maggiormente delineati i limiti tra PRG e Regolamento edilizio, ponendo un solco divisorio giunto fino ai giorni nostri.
Chiaramente tra Regolamento Edilizio e NTA deve esistere un principio di coerenza e congruenza in maniera orizzontale tra loro, e sopratutto in maniera verticale con norme sovraordinate (nazionali/regionali) e discipline settoriali.
In caso di divergenza e contrasto con esse, devono essere disattese e applicate quelle gerarchicamente prevalenti fino al loro successivo adeguamento o recepimento espresso, in quanto diritto/dovere pianificatorio posto nelle mani dell’ente comunale.
I contrasti tra strumenti urbanistici e regolamenti comunali possono essere in prima istanza affrontati secondo il principio di sopravvenienza cronologica e gerarchica.
Invece in caso di contrasto interno tra gli stessi componenti del PRG pongono difficile margine di manovra e interpretazione.
Ammettiamo il caso in cui le cartografie o gli elaborati grafici abbiano una previsione risultante discorde da quella previsione indicata nelle norme tecniche attuative.
Facciamo un esempio utilizzando la fattispecie trattata dal Consiglio di Stato IV con sentenza n. 49/2014.
Nei grafici un edificio aveva una campitura diversa da quella del proprio resede pertinenziale esclusivo, mentre le norme tecniche attuative prevedevano che l’estensione del grado di tutela e limiti di edificabilità all’intera rispettiva area di sedime pertinenziale.
Delle due in contrasto tra loro, soltanto una deve prevalere: secondo la consolidata giurisprudenza sono le norme tecniche attuative, ovvero la parte normativa, a prevalere sulle disposizioni grafiche (Cons. di Stato IV n. 3081/2007; idem n. 4462/2000).
Si tratta di un principio coerente col più alto principio generale di tutela dell’affidamento che tende a privilegiare nel senso meno gravoso per la proprietà privata, da applicare nei casi in cui si verifichi contrasto tra elaborati cartografici e grafici scaturente nei confronti della disciplina normativa del Piano Regolatore, appunto le Norme tecniche attuative. (Cons. di Stato IV n. 3081/2007).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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