La giurisprudenza ha elaborato principi utili per quantificare il contributo di costruzione
Il provvedimento straordinario supera soltanto le previsioni del Piano Regolatore a certe condizioni, senza scalfire la disciplina paesaggistica
La disciplina nazionale del Piano Casa è stata introdotta dal 2009 con l’Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Enti locali per dare impulso all’edilizia privata.
Il Piano Casa è ancora valido in certe regioni d’Italia, in base a reiterate proroghe che l’hanno mantenuto efficace, introducendo pure condizioni e modifiche.
Sostanzialmente si tratta di una normativa straordinaria basata sul criterio premiale volumetrico, da ottenere rispettando una serie di condizioni, limiti e presupposti che ometto qui, a beneficio di due tipologie di intervento:
- ampliamenti di edifici esistenti entro il limite del 20% della volumetria esistente fino ad un massimo di 200 metri cubi;
- demolizioni e ricostruzioni integrali con ampliamento volumetrico del 35%.
Lo scopo evidente del provvedimento era la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio esistente.
La normativa Piano Casa costituisce deroga parziale e provvisoria alla Pianificazione urbanistica.
I Piani Regolatori Comunali, in base anche alle relative leggi regionali in materia di Piano Casa, hanno visto “comprimere” le scelte pianificatorie da questa norma di natura straordinaria.
Mi spiego meglio: il dimensionamento dei carichi urbanistici e insediativi fatti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono stati “derogati” in parte dal Piano Casa.
Il discorso vale partendo a cascata dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, fino a scendere allo scalino ultimo del Piano Regolatore Comunale.
In altre parole, la disciplina del Piano Casa (nel rispetto dei limiti e condizioni previsti da norme nazionali e regionali) può superare il dimensionamento massimo di carico urbanistico progettato dal P.R.G. in certe zone. Può, ma non significa in automatico che “deve” e in maniera indiscriminata ovunque.
Sai qual è la motivazione che portato all’emanazione del Piano Casa?
Dare priorità ad un rapido recupero del patrimonio edilizio per riqualificarlo sotto il profilo energetico e antisismico.
Se li guardiamo bene, sono due priorità e interessi di una certa rilevanza a livello nazionale, che ne hanno giustificato la deroga stessa.
Il territorio italiano è assai coperto da vincoli paesaggistici: e il Piano Casa quindi?
Quanti vincoli paesaggistici ci sono in Italia, vi domanderete.
Sono molti, estesi e di una certa rilevanza. Ne ho parlato in questo articolo del blog.
Certamente la presenza di vincoli paesaggistici sul territorio rende più difficile ottenere il beneficio del Piano Casa: infatti se da una parte si ha la possibilità di autorizzare questi interventi perfino con SCIA ordinaria (vedasi alcune regioni), dall’altra parte occorre premunirsi (sempre) dei relativi titoli autorizzativi paesaggistici.
Attualmente esistono due procedure a livello paesaggistico:
- Autorizzazione paesaggistica ordinaria (D.Lgs. 42/2004);
- Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (D.P.R. 31/2017);
Come spesso accade, la notizia di una deroga normativa fa cadere molti in errore: infatti il Piano Casa ha un limitato potere straordinario.
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Il Piano Casa può derogare soltanto ai fini urbanistico edilizi, senza incidere sui vincoli
I piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili (enti parco, ndr) non possono subire deroghe da parte della legge regionale sul piano-casa, in quanto regolamentano la sola disciplina urbanistica (Cass. Pen. n. 14242/2020).
Esiste infatti una netta distinzione tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che trae radici dalla L. 1150/42, per essere poi esplicata con la L. 616/77 (e successive modifiche).
La disciplina regionale del Piano-casa non può in alcun modo modificare questa gerarchia e indipendenza reciproca tra Urbanistica e Paesaggistica.
E nell’ipotesi in cui una legge regionale si fosse spinta oltre, fino a prevedere l’applicazione della deroga premiale volumetrica anche in ambito paesaggistico, si profilerebbe facilmente un problema di incostituzionalità.
Non bisogna dimenticarsi che la disciplina paesaggistica regionale assume un valore autonomo e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
Inoltre, la stessa disciplina nazionale del Piano Casa non ha incluso una deroga automatica e prevalente sulla disciplina paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) e tanto meno sugli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Al contrario, ha concesso alle regioni la possibilità di individuare ambiti da escludere o in cui limitare interventi del Piano Casa, sopratutto in riferimento ai beni culturali e aree di pregio ambientale e paesaggistico.
Ma tale previsione appunto va sempre considerata confinata nell’ambito urbanistico edilizio: il Piano Casa nazionale non contiene affatto una deroga in grado di “comprimere” procedure e valenza della disciplina paesaggistica (e dei relativi piani paesaggistici).
Per questo, il Piano Casa non va affatto inteso come una normativa capace di comprimere tutte le forme di pianificazione.
Al contrario, va concepita come una normativa edilizia straordinaria di tipo premiale, ma con dovute limitazioni da verificarsi (sempre) caso per caso.
O meglio, va verificata casa per casa.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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