Skip to content

Stesura e varianti al Piano Regolatore sono scelte politiche tecnicamente assistite (Cit)

Puntualmente, quando viene adottata una variante al PRG scatta la fase della partecipazione pubblica

Parliamo dell’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a livello comunale, cioè del cosiddetto Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune.

Si tratta appunto di uno strumento, un mezzo, per attuare scelte di governo e assetto del territorio comunale.

Indiscutibilmente si parla di decisione politica, non c’è da nascondersi dietro ad un dito.

E non è possibile neppure ipotizzare il contrario, cioè pensare ad un PRG totalmente depurato e distante dalla politica. Non esiste e non esisterà mai una sorta di “PRG tecnico al 100%”.

Il Piano Regolatore, piaccia o meno, è uno strumento decisionale, e quindi politico. E’ uno strumento che comporta scelte compiute con volontà.

Magari possiamo discutere all’infinito se siano consapevoli o meno da parte dell’organo decisore; ma questa è tutt’altra storia.

E le scelte del nuovo PRG sostituiscano integralmente quelle precedenti.

La programmazione degli assetti territoriali è di competenza dell’ente comunale, nel rispetto di norme e piani sovraordinati.

Quale ruolo assume il cittadino nei confronti del Piano Regolatore, e relative varianti generali o locali?

Diciamo una posizione intermedia, permettetemi di spiegarne i motivi. Esiste un rapporto bilanciato tra cittadino e P.A. preposta a pianificare il territorio.

Diritti e doveri da entrambe le parti, con un distinguo: il potere decisionale di pianificare il territorio è del Comune.

Il normale cittadino non assume una posizione passiva, ma neppure una posizione attiva in grado di intervenire o influire durante la fase di redazione del PRG, cioè prima della sua adozione.

Possiamo dire che stanno aumentando esperimenti di partecipazione pubblica “preparatoria” alla redazione del PRG, cioè quella fase che coinvolge opinioni e desiderata degli abitanti fin dall’avvio del procedimento di redazione.

Le eventuali proposte e osservazioni espresse dai cittadini durante il procedimento di formazione del PRG (prima dell’adozione), sono da qualificare come semplice apporto da valutare soltanto in fase di istruttoria.

In tutti i casi, il rapporto cittadino e P.A. nella pianificazione non è esattamente bilanciato in equilibrio.

Intendo affermare che al Comune spetta comunque il potere-dovere di pianificare il territorio, il suo assetto e il suo sviluppo secondo le proprie linee politiche. E quindi, secondo un’ottica di natura discrezionale.

Il problema diventa spinoso quando invece un Comune diventa inadempiente se non pianifica il proprio territorio.

Potere discrezionale del Comune nel Piano Regolatore, tra limiti e coerenze.

In questo senso trovo illuminanti le parole estratte dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 28/2019 che richiamano un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui:

nell’ambito dell’attività amministrativa di pianificazione, la discrezionalità è per sua natura lata; per la programmazione degli assetti del territorio, l’amministrazione gode infatti di un ampio potere discrezionale, per cui l’onere di motivazione in sede di adozione dello strumento, salvo il caso di incidenza su legittime aspettative, è generale e risulta soddisfatto indicando i profili generali e i criteri a base delle scelte effettuate, senza necessità di motivazione puntuale e specifica delle singole scelte in ordine alla destinazione di singole aree o immobili; tali scelte restano naturalmente censurabili per vizi di sproporzione, illogicità, irragionevolezza”.

Questo principio è utile per ricalibrare la comprensione del rapporto cittadino-PA nella redazione del PRG.

E’ importante evidenziare che di converso esistono limiti ai poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione competente all’adozione del Piano Regolatore.

In altre parole le scelte pianificatorie e di assetto del territorio, pur essendo discrezionali, non possono diventare:

  • sproporzionate;
  • illogiche;
  • irragionevoli.

Infine, le scelte compiute sull’adozione del PRG (e varianti) devono essere sostenute da valide motivazioni generale; tuttavia esse non devono essere motivate puntualmente in maniera singola, ma è sufficiente una motivazione generale (rispettosa dei tre precedenti punti).

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su