La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
Strumento attuativo per ricostruire le città devastate da eventi bellici
Per molti decenni ha assunto funzione di strumento urbanistico per ricostruire i centri abitati interessati da distruzioni belliche.
L’urgenza di ricostruire e dare un tetto a migliaia di famiglie sfollate portò all’emanazione di provvedimenti normativi d’urgenza, quando ormai erano appena terminate le ultime operazioni belliche sul territorio italiano.
Il principale provvedimento fu il Decreto Lgs. Luogotenenziale n. 154/1945, che introdusse l’obbligo di adottare un apposito piano di ricostruzione per i comuni compresi negli elenchi approvati dal Ministero per i lavori pubblici.
Lo scopo era appunto velocizzare per somma urgenza paese e zone danneggiate dalla guerra e semplificare gli interventi edilizi.
La filosofia di questa norma non era affatto finalizzata ad effettuare una ricostruzione filologica, una sorta di restauro urbano “dov’era, com’era”, piuttosto guardava anche alla futura pianificazione.
Se da una parte il decreto intendeva non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitanti, dall’altra traspariva una certa consapevolezza che la ricostruzione dei tessuti danneggiati forniva l’occasione per riqualificare molte realtà.
Nella grande maggioranza dei casi i tessuti abitati colpiti dalla guerra avevano consolidata natura storica, e la ricostruzione integrale avrebbe portato a ripristinare situazioni urbane meritevoli di ripensamento.
Alcuni comuni avevano piani regolatori già adottati con possibilità di porsi in contrasto alla ricostruzione.
Nei comuni delle grandi città e capoluoghi di provincia spesso erano vigenti piani regolatori, in buona parte emanati prima della L. 1150/42.
In tal caso l’adozione di un Piano di Ricostruzione(PdR) poteva porsi in contrasto con gli obbiettivi di conservazione previsti dal PRG previgente, per cui lo stesso D. Lgs. Lgt. 154/1945 introdusse un principio di coordinamento e congruenza tra loro.
Tra l’altro fu pure previsto che il Piano Regolatore, anche approvato dopo il Piano di Ricostruzione, continuava ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste dal Piano di Ricostruzione.
Procedure e normative di merito sul PdR furono revisionate e integrate vivacemente, proprio per gestire l’urgenza e la tensione abitativa che si venne a creare fin dagli anni 1943 a seguire.
E per sopperire con efficacia e velocità il legislatore decise subito di inquadrare il Piano di Ricostruzione come uno strumento attuativo, assegnandogli valore di piano particolareggiato a tutti gli effetti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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