Quali criteri stabiliscono l'esonero dal pagamenti di oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione per villette

L’importo dovuto per sanatoria ha funzione riparatoria per mancata corresponsione degli oneri e sanzionatoria del comportamento
Tutto è nato da una conversazione con un amico funzionario pubblico che mi illustra un dubbio: in caso di accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 DPR 380/01 (discorso estendibile anche alla nuova sanatoria “Salva Casa” di cui al comma 5 articolo 36-bis), il contributo di costruzione si paga aggiuntivamente rispetto all’oblazione stabilità in misura doppia del medesimo contributo previsto dall’articolo 16? Il risultato sarebbe il pagamento triplo del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione), in quanto per ipotesi si avrebbe:
1 x contributo concessorio (perchè dovuti virtualmente a suo tempo) + 2 x contributo concessorio (a titolo di oblazione) = 3 x contributo concessorio.
In verità questa strada non risulta corretta: l’accertamento di conformità è una procedura prevista dall’articolo 36, e il comma 2 subordina il rilascio conclusivo favorevole al (solo) pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 (ossia il contributo viene pagato una sola volta, come se non valesse le gratuità).
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
L’oblazione ha duplice funzione riparatoria e sanzionatoria, assorbente gli oneri concessori
Premesso che il dato letterale della norma è cristallino, e coerente anche nel suo insieme, chi nutre dubbi può eliminarli leggendo in primis quanto riportato in sentenza del Consiglio di Stato n. 7418/2021, che a sua volta fa espresso richiamo alla pronuncia di Corte Costituzionale 2/2019.
Intanco occorre premettere che l’oblazione è una somma che viene corrisposta “volontariamente” (la sanatoria è infatti richiesta dall’interessato) al fine di regolarizzare una situazione obiettivamente antigiuridica, di cui lo stesso proprietario, anche se non responsabile, sarebbe chiamato a rispondere, dal momento che, a norma dell’art 31 del d.P.R. n. 380/2001, il proprietario, anche se non responsabile in via diretta, può essere soggetto passivo del provvedimento di demolizione, in quanto soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso.
In tale ottica, la parte dell’obbligazione superiore al contributo di costruzione, che pure assume un connotato sanzionatorio, non pare assimilabile ad una sanzione punitiva imposta dall’amministrazione nell’esercizio di un potere sanzionatorio vero e proprio, nel quale possono venire in considerazioni anche aspetti legati all’elemento soggettivo del soggetto agente.
L’oblazione, invece, si inserisce in un procedimento, attivato dal privato, avente la funzione di “sanare” l’abuso (ovvero riparatoria di un interesse che è stato comunque leso). Ciò consente, al ricorrere delle ulteriori condizioni di legge (e cioè al requisito della doppia conformità), di ovviare alla misura della demolizione.
Quanto sopra appare coerente con le considerazione espresse nella sentenza n. 2 del 2019 della Corte Costituzionale secondo cui “L’oblazione di cui all’art. 36 TUE appare pertanto meglio qualificabile come un adempimento del procedimento amministrativo, estraneo allo schema penalistico, che assolve ad una funzione in parte ripristinatoria (laddove consente all’amministrazione di ottenere ora per allora l’importo corrispondente agli oneri concessori) ed in parte sanzionatoria (laddove si compone anche di una somma ulteriore rispetto a quanto originariamente dovuto)”.
L’effetto estintivo del reato è determinato dall’atto amministrativo, il permesso di costruire in sanatoria; e la scelta del legislatore regionale di quantificare autonomamente la misura dell’oblazione interviene su un elemento che concorre a formare il procedimento destinato a sfociare in quell’atto, ma non altera il meccanismo estintivo del reato, che si fonda sulla verifica della “doppia conformità” dell’intervento (C.C. n. 2/2019).
In proposito, la giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 2/2019, Cassazione penale, sentenza n. 26123/2005) ha affermato che il meccanismo di estinzione fissato dagli artt. 36 e 45 TUE non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso integrato dall’effettivo rilascio del titolo abilitativo sanante, previa verifica sostanziale della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia nel momento della realizzazione, sia in quello della richiesta; questa stessa giurisprudenza ha precisato che vi è un «uso improprio, nel 2° comma dell’art. 36, dell’inciso “a titolo di oblazione” per qualificare il prescritto pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, considerato che l’oblazione è un istituto che determina in via immediata e diretta l’effetto estintivo del reato», che qui invece non si produce.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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