Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Cassazione conferma l’orientamento che impedisce l’Accertamento di conformità con abusi strutturali sprovvisti di titolo antisismico
Il requisito di “doppia conformità” delle opere compiute in maniera illecita, ossia il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione della domanda di sanatoria, non è sufficiente per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in assenza dell’autorizzazione sismica preventiva.
A ribadire il principio è stata la sezione III di Cassazione penale con sentenza n. 35851/2023, in linea anche quanto già dettagliato in precedenti articoli sul blog:
- Sanatoria strutturale, essenziale per sanatoria edilizia e doppia conformità
- Autorizzazione sismica in sanatoria: normativa e giurisprudenza
Stavolta il caso riguarda la costruzione di un capannone di 60 metri quadrati interamente realizzato in calcestruzzo armato con pannelli e pilastri, saldamente ancorato al suolo con platea di medesimo materiale.
Inutile dire che tale manufatto risultava palesemente privo di carattere precario, e pertanto configurare nuova costruzione. Infatti la stessa Cassazione ha più volte affermato che, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente
utilizzati per costruzioni stabili (Cass. Pen. 35851/2023, n. 5821/2019).
Sanatoria strutturale, tra orientamento favorevole e contrario
Nell’ambito delle sanatorie edilizie, la sanatoria strutturale rappresenta un presupposto essenziale per il buon fine, in quanto garantisce la sicurezza strutturale dell’edificio, degli utenti e della collettività.
In merito a tale tematica, si contrappongono due distinti orientamenti:
1. Orientamento contrario
L’orientamento contrario non ammette particolari soluzioni e procedure di sanatoria del profilo strutturale e antisismico, in quanto assenti dalla normativa vigente. In particolare, il D.P.R. 380/01 non prevede le versioni “in sanatoria” della denuncia inizio lavori o di autorizzazione sismica rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E.
Ad esempio, la sentenza di Cass. Pen. n. 2357/2023 esclude l’autorizzazione sismica postuma o in sanatoria, ai fini penali.
2. Orientamento favorevole, invece, ammette la sanatoria strutturale postuma.
In alcune decisioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, è stato implicitamente considerato il rilascio dell’autorizzazione sismica postuma, per lo più trattando degli effetti estintivi limitati ai soli reati urbanistici della sanatoria edilizia ex articolo 36 TUE.
Alcune sentenze ammettono la possibilità, a certe condizioni, di ottenere l’autorizzazione sismica post opera con le testuali parole “anche quello in sanatoria” (Cons. di Stato n. 3096/2021, n. 4142/2021), dando per scontato il rispetto della doppia conformità alla normativa strutturale vigente all’epoca dell’abuso sia al momento dell’istanza (Corte Costituzionale n. 101/2013, n. 2/2021).
Tuttavia, queste ultime due sentenze di Corte Costituzionale non prevedono o ammettono una procedura formale di sanatoria strutturale, neanche a livello implicito: si limitano soltanto a sottolineare l’aspetto sostanziale, cioè l’estensione del criterio di doppia conformità anche agli illeciti antisismici. In altre parole, hanno escluso la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria su opere non conformi anche alla disciplina antisismica.
La Prassi diffusa
Esiste una diffusa prassi che ammette le due versioni “in sanatoria” del deposito strutturale e autorizzazione sismica, cioè effettuati in maniera tardiva o postuma rispetto all’opera compiuta. Tuttavia, ciò non risolve automaticamente l’illecito antisismico dal punto di vista penale.
Il nodo delle Legislazioni regionali
Tutto questo va preso con riserva di eventuali diverse legislazioni regionali, contenenti disposizioni più “miti” per consentire rilascio postumo di autorizzazione sismica e denuncia inizio lavori.
Motivi escludenti la sanatoria edilizia senza autorizzazione antisismica
Nella fattispecie, la Cassazione penale con sentenza n. 2357/2023 ha ritenuto di escludere il rispetto della doppia conformità ex articolo 36 TUE in caso di violazione della disciplina antisismica con la seguente motivazione:
«che la soluzione interpretativa che ammette la sanatoria antisismica consente di colmare la mancanza di una normativa specifica e di evitare il rigetto di qualsiasi sanatoria di immobili realizzati in zona sismica anche nel caso in cui risultino pienamente conformi alla normativa tecnica di settore e, in quanto tali, inidonei a ledere l’interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni, ma l’orientamento più rigoroso della giurisprudenza amministrativa sembra rispondere a criteri di maggiore prudenza, in considerazione della materia trattata e conforme al dettato normativo che non ha finora previsto, nonostante le numerose modifiche, alcuna possibilità di autorizzazione sismica postuma, dovendosi pertanto dubitare che l’osservanza della legge comporti la paventata violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonchè di economicità ed efficacia presidiati dall’art. 1 della L. 241/1990».
Distinzione tra reato edilizio e reato strutturale antisismico
Le discipline urbanistiche e antisismiche prevedono regimi sanzionatori distinti, in quanto il reato sismico è di pericolo astratto e non prevede un procedimento di sanatoria. In particolare, nel caso delle violazioni urbanistiche, il rilascio della sanatoria, previo accertamento di conformità, estingue il reato.
Infatti, la natura permanente dell’illecito fa decorrere il termine per la presentazione della domanda di sanatoria dall’ultimazione effettiva delle opere. Nel caso delle violazioni sismiche, invece, il reato non è estinto dal rilascio della sanatoria.
Questa conclusione è stata confermata da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, tra cui Cass. Pen. n. 55303/2016, Cass. Pen. n. 19196/2019, Cass. Pen. n. 54707/2018 e Cass. Pen. n. 11271/2010. In sintesi, il deposito “in sanatoria” degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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