Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Superabile il normale termine di diciotto mesi per annullamento in autotutela senza motivare l’interesse pubblico al ritiro
Per ottenere il Permesso di Costruire sono necessari una lunga serie di presupposto essenziali, in assenza dei quali cade l’efficacia del titolo abilitativo.
Difficile poter sintetizzare in termini semplice un argomento cosi complesso.
Certamente, ottenere il rilascio di permessi di costruire e concessioni edilizie è fondamentale che avvenga nel pieno rispetto delle regole e dei presupposti indicati dall’art. 15 del DPR 380/01.
Nel caso in cui il committente riesca ad ottenere questi titoli sulla base di erronee rappresentazioni della realtà, o peggio ancora di loro falsità, il problema diventa grave.
Per esempio, per rappresentazione si deve intendere la descrizione dello stato legittimo, dello stato di fatto o anche dello stato giuridico. Per cui occorre molta attenzione nelle operazioni preliminari che deve compiere il professionista.
ANNULLAMENTO TITOLI EDILIZI: Elenco articoli
Permesso edilizio falsato, a rischio ritiro da parte della Pubblica Amministrazione
In caso di erronee o false rappresentazioni del titolo rilasciato, la costante giurisprudenza prevede quanto segue: (Consiglio di Stato 2216/2019)
- allorquando una concessione sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà;
- anche dopo l’espressa previsione della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari dei provvedimenti ampliativi e del termine ragionevole in cui deve essere esercitata l’autotutela (art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 e novella del 2005), l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, ha affermato “che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”;
- anche l’ultima novella, con la legge n. 124 del 2015, all’art. 21-nonies cit. ha dettato una disciplina specifica per il caso di falsa rappresentazione dei fatti deve essere interpretata restrittivamente in riferimento alla necessità dell’accertamento processuale penale (Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 2018).
Da qui emerge chiaramente come sia opportuno verificare attentamente i presupposti urbanistici, tecnici e sopratutto giuridici per ottenere il rilascio del titolo abilitativo.
A questo punto ogni Permesso e Concessione rilasciati vanno verificati attentamente per le compravendite immobiliari
Naturalmente il problema si riversa anche sul versante dell’accertamento e delle verifiche per le compravendite.
Infatti non bisogna affatto escludere il potenziale rischio che il permesso, pur essendo rilasciato e non ancora annullato, possa essere comunque suscettibile di annullamento qualora emergano falsità o erronee rappresentazioni della realtà per ottenerlo.
Lo ripeto perchè non voglio essere frainteso.
Quando si compiono verifiche per effettuare compravendite immobiliari, si rende necessario controllare la piena validità delle concessioni e permessi rilasciato.
E’ sconsigliato affidarsi nella credenza “se il Comune lo ha rilasciato, significa che ha controllato tutto per bene“.
Questo tipo di ragionamento non è affatto corretto: come appena detto, c’è il rischio di trovarsi un immobile costruito con permesso di costruire/concessione “falsato”, e quindi annullabile anche a distanza di tempo.
Motivo per cui, occorre controllare i titoli sotto ogni profilo. Compreso quello della loro veridicità di rappresentazione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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