Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Il rispetto della conformità a discipline e regolamenti è fondamentale per l’efficacia del titolo.
Il permesso di costruire diventa illegittimo e improduttivo di effetti quando non risulta conforme alle previsioni del PRG.
L’art. 12 del D.P.R. 380/01 elenca una serie di requisiti essenziali per il suo rilascio formale e per la sua piena efficacia, senza i quali diviene privo di efficacia.
Tra questi vi rientra il rispetto della conformità e rispondenza a tutte le norme, discipline e regolamenti, comprese le disposizioni settoriali.
In mancanza di questi presupposti:
- non può essere rilasciato;
- se rilasciato, è inefficace;
Potrebbe presentarsi il caso in cui la richiesta del Permesso di Costruire sia presentata e valutata in presenza di uno strumento urbanistico adottato, o di una variante localizzata sull’area oggetto di istanza: in tal caso si applica la misura di salvaguardia, che sospende la pronuncia del permesso qualora in contrasto con la variante stessa.
Anche il titolo abilitativo più alto è soggetto a severe condizioni.
Il comune nel rilasciare il permesso di costruire deve compiere una regolare quanto approfondita fase istruttoria, con la quale effettuare le specifiche valutazioni di congruità e conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.
Ma non solo: deve verificare il rispetto anche nei confronti delle norme e discipline sovraordinate, generali o settoriali che siano. A titolo esemplificativo, deve controllare se la richiesta riguarda un immobile o area soggetta a particolari vincoli come quelli paesaggistici.
Anche in fase di sanzionamento e accertamento di illeciti edilizi, al giudice penale spetta il potere di verificare la validità del permesso di costruire rilasciato, e il dato formale della sua esistenza non può precludere ad egli la valutazione della sussistenza del reato (Cass. Pen. 28787/2018).
Inutile ricordare che tra i presupposti fondamentali per il rilascio dei permessi di costruire sia l’ottenimento di tutti gli atti, pareri, autorizzazioni o nulla osta comunque denominati, come appunto l’autorizzazione paesaggistica.
In assenza di questi elementi fondamentali, l’eventuale rilascio del permesso rischia probabilmente di perdere efficacia, e diventa un bel guaio perchè potrebbe profilarsi il suo annullamento.
Lo stesso ragionamento vale per i permessi di costruire consolidatisi col silenzio-assenso, sul quale occorre raddoppiare la prudenza.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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