In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Vietato l’avvio di qualsiasi opera se non autorizzata dagli uffici ex Genio Civile
La disciplina urbanistico edilizia è vasta, e contiene al suo interno diverse normative di settore, tra cui la sismica e strutturale.
Ormai i principi sono chiarissimi e consolidati per il Permesso di Costruire (e analogamente per la SCIA): non si può iniziare alcun tipo di intervento edilizio senza prima aver ottenuto la relativa autorizzazione sismica dagli uffici tecnici ex Genio Civile, qualora vi siano opere assoggettate ad essa.
Non è ammissibile scorporare e separare le tipologie di opere, cioè avviando prima quelle non strutturali e differire successivamente quelle strutturali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione sismica. Premesso che le norme regionali potrebbero aver integrato e inserito disposizioni diverse, ma a ricordarci la regola generale è tornata la sentenza di Consiglio di Stato n. 4136/2023, la quale ha stabilito che:
Conseguentemente, il motivo va accolto poiché nel caso in esame sarebbe stata necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile, che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (ex multis. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019 n. 7151).
Alle stesse conclusioni però ci si arriva facendo attenzione al quadro normativo presente nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, relativo alle opere assoggettate ad autorizzazione sismica:
- articolo 94: esso prescrive il divieto tassativo di iniziare lavori senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico regionale, non facendo distinzioni tra opere strutturale sottoposte al rilascio o qualsiasi tipo di opera.
Di conseguenza il termine generico va considerato omnicomprensivo di tutte le tipologie di opere, anche il semplice scavo di sbancamento; - articolo 12: il Permesso di costruire è rilasciato sulla base di molti presupposti, tra cui il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- articolo 20: la domanda di permesso di costruire va presentata, qualora ne ricorrano i presupposti, con gli altri documenti previsti dalla Parte II del DPR 380/01, cioè tutta la normativa tecnica comprensiva di quella strutturale e sismica.
Da questo intreccio normativo appare come gli interventi edilizi contenenti opere strutturali assoggettate ad autorizzazione sismica, si possano avviare soltanto previo ottenimento di essa, non potendo dare inizio lavori alle restanti opere diverse nelle more del suo rilascio.
E’ come dire che il permesso di costruire, in quegli specifici casi di opere strutturali autorizzabili, non sarebbe rilasciabile; tuttavia non si può negare l’esistenza di una diffusa prassi e modulistiche regionali che ammettono il rilascio del permesso di costruire senza previa autorizzazione sismica, inibendo soltanto l’inizio lavori complessivo privo di autorizzazione sismica.
Infine, molti potranno obbiettare che alcuni portali della P.A. non consentono il caricamento del deposito e autorizzazione sismica (articoli 93 e 94 TUE) senza gli estremi del titolo edilizio ai fini urbanistici (Permesso o SCIA).
Un altro controsenso della normativa edilizia italiana è svelato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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