Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Col D.L. 14/2023 convertito in legge è possibile prorogare i termini di alcuni titoli edilizi, con certe condizioni
Il D.L. 14/2023 è stato convertito con modificazioni in legge L. 21/2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27/02/2023.
AGGIORNAMENTO: è stata concessa ulteriore proroga: https://www.studiotecnicopagliai.it/permessi-scia-e-pratiche-edilizie-altra-proroga-con-d-l-181-2023/
Con questo provvedimento sono stati portati in avanti i termini già previsti un anno fa circa col DL 21/2022 (convertito in L. 51/2022).
Si deve pertanto premettere che:
- Non si deve parlare di un’altra proroga aggiuntiva, bensì di un ulteriore differimento della proroga straordinaria dei titoli edilizi, emanata nel 2022;
- si riferisce ad una proroga straordinaria, simile a quella del DL 69/2013, e non va confusa con quella a regime ordinario per prorogare i termini del Permesso di Costruire ex articolo 15 DPR 380/01.
Per dirla con parole semplici, si tratta della “proroga della proroga” emessa nel 2022 in via speciale, a causa delle diverse criticità di rifornimento e cantieristiche contingenti (vedi articolo approfondimento).
Indice
- Termini e condizioni di ulteriore differimento ai sensi DL 14/2023
- Caratteristiche della proroga speciale già emanata dal DL 21/2022
- Proroga Permesso di Costruire: “unilaterale”, comunicata e condizionata
- Proroga condizionata anche per Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
- Proroga del PdC e SCIA condizionata alla conformità urbanistica dei Piani
Ricordati di seguirmi sul mio canale Telegram
Termini e condizioni di ulteriore differimento ai sensi DL 14/2023
Dalla versione convertita in legge, e già efficace, nell’Allegato A comma 11-decies articolo 10-quater DL 14/2023 sono stati inseriti i seguenti differimenti delle proroghe a SCIA e Permesso di Costruire ammissibili (a condizioni) dall’articolo 10-septies DL 21/2022:
Al comma 1 dell’articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’alinea, le parole: “sono prorogati di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati di due anni“;
- b) alla lettera a), primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023“;
- c) alla lettera b), primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023“.
Caratteristiche della proroga speciale già emanata dal DL 21/2022
Per prima cosa sintetizzo e premetto che tale ulteriore differimento della proroga sono gli stessi del DL 21/2022:
- non è automatica e tacita, bensì si applica su espressa comunicazione del soggetto interessato;
- è condizionata alla verifica di certi presupposti;
- vale per Permesso di Costruire e SCIA, in quanto titoli aventi durata di efficacia triennale e riferiti ad inizio e fine lavori.
- vale anche per autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate, visto che non rilevo distinzione o rinvio al D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017);
- vale anche per dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- è ammissibile anche verso i termini di inizio e fine lavori riferiti alle Convenzioni di pianificazione attuativa, sulla base di certe condizioni (che non tratterò in questa sede)
- nutro dubbi che possa valere anche per autorizzazioni relative ad interventi sui “beni culturali” ex Parte II del D.Lgs. 42/2004 da rilasciarsi dalle competenti Soprintendenze.
Vediamo più in dettaglio come inquadrare questo nuovo tipo di proroga.
Proroga Permesso di Costruire: “unilaterale”, comunicata e condizionata
La proroga “condizionata” ex art. 10-septies L. 51/2022 riguarda il differimento di un anno dei termini di inizio lavori e ultimazione lavori del Permesso di costruire, a condizione che il PdC sia stato rilasciato o formato entro il 31 dicembre 2022, adesso prorogato al 31 dicembre 2023.
Vorrei ricordare che l’inizio lavori e l’ultimazione lavori (Art. 15 DPR 380/01) non sono soltanto situazioni di fatto o di cantiere, ma vanno formalmente comunicate al Comune come vuole la normativa del Testo Unico Edilizia. Vorrei sottolineare di non prendere alla leggera il rispetto formale ed effettivo dei termini di inizio e fine lavori, perché il loro mancato rispetto è condizione sufficiente per ritenere decaduto il Permesso rilasciato e considerare le eventuali opere realizzate come abusive.
A livello sostanziale, questa proroga è accessibile a condizione di comunicarla entro il periodo di efficacia temporale del Permesso di Costruire, cioè entro i termini di inizio e fine lavori ai sensi dell’art. 15 DPR 380/01 comma 2. In caso contrario, venendo a mancare l’efficacia del titolo non si può effettuare l’intervento, e ogni opera compiuta in tale circostanza risulta compiuta in assenza di titolo abilitativo.
Pertanto anche questo tipo di proroga è riservata a prolungare le tempistiche esecutive di:
- interventi già dotati di Permesso, già avviati con inizio lavori e/o prossimi alla scadenza di ultimazione lavori.
- Interventi per opere che otterranno il rilascio o formazione del Permesso di Costruire entro il 31 dicembre 2023
Riguardo al primo punto non aggiungo niente perché si intende aiutare chi ha i cantieri sospesi e dotati di Permesso; per il secondo invece faccio fatica a capire l’utilità di una proroga dell’inizio e fine lavori relativi ad un Permesso di Costruire ancora in corso di istruttoria, e pertanto sul quale si deve ancora fare l’inizio lavori.
Vedremo poi l’applicazione pratica nel prossimo futuro.
L’art. 10-septies c.1 L. 51/2022 è espressamente applicabile anche verso Permessi di Costruire e SCIA che abbiano già beneficiato delle proroghe ottenute ai sensi di:
- DPR 380/01 art. 15 comma 2 (regime ordinario)
- DL 69/2013 articolo 30 (regime straordinario)
- L. 27/2020 art. 103 comma 2 (regime straordinario)
- L. 120/2020 art. 10 comma 4 (regime straordinario)
Proroga condizionata anche per Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Proroga condizionata anche per Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Anche in questo caso il legislatore ha ricompreso le SCIA nella proroga condizionata della L. 51/2022. Infatti anche le SCIA hanno termini di efficacia temporale previsti dall’art. 23 DPR 380/01, cioè tre anni, decorsi i quali gli interventi devono fermarsi onde evitare la loro realizzazione avvenuta in assenza di SCIA.
Nella SCIA l’inizio dei lavori è indicato all’interno di essa: non per nulla si chiama Segnalazione Certificata di Inizio Lavori, con cui si preavvisa l’avvio di certe opere; possono però presentarsi diversi casi:
- Inizio lavori immediato in data odierna alla presentazione;
- Inizio lavori differito e condizionato all’ottenimento dei vari atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate;
- Inizio lavori differito alle stesse condizioni, con un minimo di trenta giorni per la SCIA alternativa al Permesso (art. 23 TUE);
Per prorogare i termini di efficacia della SCIA con L. 51/2022, si applicano le stesse disposizioni riservate ai Permessi di costruire.
Approfitto per invitare a riflettere se, in caso di dubbi, non sia meglio presentare direttamente una nuova SCIA per la parte da completare, piuttosto che avventurarsi nella procedura comunicativa prevista dall’art. 10-septies L. 51/2022.
Proroga del PdC e SCIA condizionata alla conformità urbanistica dei Piani
Questa forse rappresenta la vera criticità su cui porre molta attenzione, e farsi assistere da un bravo Tecnico abilitato, e forse anche da un Legale esperto qualora si voglia prorogare le SCIA e i Permessi ai sensi della L. 51/2022. Mi raccomando cari committenti di non agire di vostra iniziativa, perchè i danni da errore potrebbero essere notevoli.
Si tratta infatti di verificare una condizione essenziale per comunicare la proroga da parte del soggetto interessato, cioè la conformità a:
- Strumenti urbanistici sopravvenuti (generali o anche attuativi/particolareggiati?)
- Piani o provvedimenti di tutela del del D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali e paesaggio (piani paesaggistici, provvedimento di vincolo imposti per decreto o similari, ecc).
Ciò significa che prima di comunicare la proroga “unilaterale”, è indispensabile verificare queste regolamentazioni di pianificazione e governo del territorio. Faccio presente infatti che i Piani Regolatori comunali possono essere oggetti di aggiornamento generale o localizzato; in caso contrario c’è il rischio di comunicare una proroga pensando di averne i requisiti, di effettuare l’intervento e poi scoprire di averlo fatto senza un permesso di costruire in piena efficacia.
CONCLUSIONI E CONSIGLI
Non ho ben chiaro quale sia la procedura di comunicazione da effettuare a tale scopo di proroga, e non è espressamente previsto il comportamento che deve tenere la P.A. verso la ricezione di queste proroghe “unilaterali”.
Quanto tempo ha il Comune per esaminare questa comunicazione di parte, quali poteri di verifica può attivare in caso di incongruenze o false attestazioni? Nella L. 51/2022 non è riportato. Chiaramente restano valide e applicabili i principi generali previsti per i procedimenti amministrativi ex L. 241/90. A maggior ragione, è consigliato nuovamente farsi assistere da professionisti specializzati, visto la delicatezza della questione (e dei termini).
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?