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La perizia di parte viene richiesta nei procedimenti amministrativi per attestare la situazione delle opere compiute.

Il giuramento della piena rispondenza a verità del contenuto della perizia non la trasforma a prova incontrovertibile.

Mi spiego meglio: la produzione di una perizia giurata non significa automaticamente che si è costituito un mezzo di prova spendibile in varie sedi, e nella procedura per ottenere il titolo edilizio.

Ho visto più volte esibire da taluni in certi “momenti critici” perizie giurate a firma di tecnici professionisti, cercando di dimostrare uno stato legittimo di un cantiere, di un’opera o dello stato dei luoghi.

Lo scopo era evidente: riuscire ad attestare, per non dire certificare, una situazione ad una certa data e luogo, per poi poterla esibire in seguito nelle opportune sedi di dibattimento.

Un esempio? Il più classico che mi viene a mente è il contrasto che sorge durante un cantiere edilizio, causato da imprevisti comportanti aumento dei costi extra capitolato.

E’ una situazione tutt’altro che rara, che prelude a possibili liti tra committente, impresa e professionisti coinvolti nella fase esecutiva. E queste parti in contrasto, per mia esperienza, ricorrono alla redazione di perizia giurata per “fotograre” la situazione vigente al contrasto.

Certamente, bisogna riconoscere che la perizia di parte, prodotta in forma giurata di fronte ad un pubblico ufficiale (Notaio, Cancelliere, e altri) è di rapida produzione. Inoltre ha costi e tempi inferiori alla più nota procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) da effettuarsi nei modi e termini previsti dalla legge.

La perizia giurata va prodotta nelle forme e contenuti previsti dalla legge, cioè contenente al suo interno il rito di giuramento da prodursi e vidimarsi di fronte al Pubblico Ufficiale in servizio nel suo ruolo.

Quello che preme evidenziare che tale forma espone il professionista tecnico anche ad ulteriore responsabilità penale; questo è il motivo per cui gli onorari professionali devono essere adeguatamente commisurati anche per queste maggiori responsabilità.

La Perizia Giurata è utilizzata anche nelle procedure edilizie in sanatoria.

L’art. 35 comma 3 della L. 47/85, cioè quella sul primo Condono edilizio (e riapplicato anche nei successivi provvedimenti) dispone il deposito della perizia giurata come segue:

3. Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
(omissis)
;

Se posso aggiungere a titolo personale, ho rilevato la prassi per cui tale documentazione viene richiesta in fase di istruttoria anche per opere abusive inferiori ai 450 metri cubi.

Aggiungo pure che è divenuta prassi diffusa la richiesta di perizia giurata nelle sanatorie edilizie, cioè gli Accertamenti di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/01.

I motivi possono essere diversi, ad esempio

  • l’attestazione dello stato dei luoghi e della loro effettiva realizzazione;
  • la loro datazione oppure epoca di esecuzione;
  • le caratteristiche costruttive;
  • il rispetto di certe condizioni o prescrizioni normative;

Sono molti gli aspetti che potrebbero essere richiesti o proposti per qualificare i requisiti oggettivi necessari a confermare il rispetto della doppia conformità.

Sorvolando sulla legittimità o meno di questa forma di perizia (che ritengo sovrabbondante rispetto alla normale relazione tecnica), occorre interrogarsi sul fatto che sia resa in forma giurata.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che “una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova” (Cons. di Stato n. 5128/2018).

L’insufficienza probatoria di tale documentazione deriva dal fatto che trattasi di una semplice manifestazione di volontà proveniente dalla stessa parte interessata, e in quanto tale priva di ogni attitudine probatoria.

La perizia giurata può diventare elemento di prova secondo valutazione del giudice.

Prendiamo spunto dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 4774/2016, di cui riporto estratto:

le perizie giurate depositate da una parte non sono dotate di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ad esse potendosi solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, delle quali pertanto egli, da un lato, non è obbligato in nessun caso a tenere conto e, per converso, ove ritenga di farvi riferimento, deve motivarne adeguatamente la forza probatoria che intende loro assegnare.

In conclusione, si deve escludere il meccanismo di automatico valore probatorio assoluto della perizia giurata. Può assumere valore altamente indiziario, se adeguatamente prodotto e corredato di altrettanti elementi inconfutabili.

Può altresì diventare probatorio in sede giudiziaria, ma soltanto su valutazione puntuale del giudice.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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