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Nel web ricorre spesso la questione degli accessori edilizi minori

Molti portali hanno trattato l’argomento e per questioni professionali ho voluto studiarne gli aspetti, e le conclusioni sono…

Non esiste una definizione univoca nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, salvo la menzione assai generica contenuta nel Glossario per l’edilizia emanato dal delegato Ministero delle Infrastrutture.

Il Regolamento Edilizio Tipo (approvato con DPCM del 16/10/2016) è entrato nella questione, trattando solo la definizione della veranda.

Da un punto di vista di “burocrazia edilizia” si tende a focalizzare spesso sui volumi “principali”, tralasciando un pò l’attenzione su quelle opere pertinenziali minori, che per loro natura assolvono a semplice funzione complementare dell’organismo edilizio, di scarso impatto ambientale.

Purtroppo anche per questa categoria di manufatti di lieve entità si ripetono gli stessi problemi che si manifestano per la cosiddetta edilizia rilevante, e con lo stesso copione che possiamo sintetizzare:

  • scarsa chiarezza normativa nazionale e regionale;
  • definizioni incerte sui regolamenti locali;
  • cambio d’uso e aggravamento abusivo di questi manufatti accessori;

Sulle prime due non c’è molto da dire, penso tuttavia che la burocrazia sia causa ed effetto del problema stesso di fronte ad una cultura italiana poco incline a rispettare qualsiasi norma.

Purtroppo le mele marce danneggiano l’intero cesto di frutta.

Tipica escalation italiana: da un gazebo salta fuori una pergotenda, e infine la stanza in muratura per farci un Bed & breakfast

Per ciò al legislatore non resta che mettere (continuamente) mano alla normativa per cercare di regolamentare il più possibile, con tutte le conseguenze annesse e connesse.

Siamo quasi arrivati al punto di dover regolamentare le cucce per cani.

Adesso illustriamo le definizioni, poi delineiamo le specifiche categorie di intervento e relative pratiche edilizie.

Per la questione che andiamo ad analizzare a breve sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Non sarebbe poi tanto “carino” mettere una pergotenda in bella vista sul Colosseo, Palazzo Vecchio o la Reggia di Caserta, vero?

Partiamo dalla veranda, la cui definizione è stata inserita di recente nel Regolamento Edilizio Tipo adottato a novembre 2016, come indicato nella rubrica n. 42 del suo Allegato A. Vediamoli in rassegna.

Veranda

La veranda per sua natura è realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, e per questo, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e modifica della sua sagoma, per la quale è necessario dotarsi del permesso di costruire (leggi approfondimento).

Per le altre definizioni di gazebo, pergotenda e pergolato il discorso merita trattazione specifica in quanto non trattate dal Reg. Edilizio Tipo.

In assenza di norma occorre mettere mano alla giurisprudenza amministrativa, in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato VI n. 306 del 25 gennaio 2017, la quale evidenzia le seguenti definizioni per forme, materiali e caratteristiche:

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Gazebo

Struttura portante leggera e indipendente in ferro, alluminio o legno; non aderente ad altro immobile; dotata di copertura telonata sulla parte superiore e aperta ai lati i quali sono chiudibili con tende facilmente rimuovibili.

Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Quindi: chiuso sopra, libero su tutti i lati, salvo tendaggi laterali;

Rientra nell’ambito dell’edilizia libera e non necessità di alcun titolo edilizio.

Pergolato

Consiste in un elemento di arredo con struttura realizzata per adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi (Cons. Stato VI n. 306/2017).

La sua caratteristica essenziale è appunto la permeabilità soprastante; al contrario, se la copertura risulta permanente (anche parzialmente) impermeabile diviene soggetta al regime delle tettoie.

Quindi: aperto sopra, aperta almeno su tre lati;

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Pergotenda

Trattasi di pergolato la cui copertura superiore sia effettuata con teli amovibili appoggiati su di essa; se la copertura invece è realizzata in maniera permanente rientra anch’essa nel regime delle tettoie.
Il Consiglio di Stato in precedenza aveva già qualificato la pergotenda come «mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso» (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell’11 aprile 2014).
Quindi: chiudibile sopra con tenda amovibile, libera su almeno tre lati;

Nell’ambito della pergotenda il consiglio di stato nella suddetta sentenza del 2017 ha precisato che:

  • La struttura portante, sebbene non tutta con materiali leggeri, può anche farsi rientrare nella categoria dei pergolati
  • una delle tende laterali può essere poi considerata una vera e propria pergotenda, che può essere aperta o chiusa mediante un sistema di scorrimento veloce.
  • Sostanzialmente hanno la stessa caratteristica anche le tende collocate sugli altri lati che possono essere movimentate manualmente su apposite guide scorrevoli e possono essere chiuse o aperte mediante appositi occhielli.

Teli plastificati e impermeabili fissati con chiodi o rondelle alla travi di copertura non sono amovibili, e quindi la loro installazione esclude la natura di pergotenda.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Sono qualificabili come interventi pertinenziali?

L’ordinamento prevede a livello nazionale una specifica soglia limite che individua l’ambito di pertinenzialità, descritto nell’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01, il quale statuisce tra l’altro il concetto di nuova costruzione e gli interventi ad esso equiparati (ne parlo in questo articolo).

Tale norma considera col punto e.6 tali interventi come nuova edificazione, e quindi automaticamente soggetti al permesso di costruire, gli interventi pertinenziali come segue:

  • interventi pertinenziali espressamente classificati come nuova costruzione dagli strumenti urbanistici comunali, in base a zonizzazione e pregio paesistico ambientale;
  • realizzazione di volumi superiori al 20% del volume edilizio principale;

Al di fuori di questi casi, l’intervento di natura pertinenziale esce dal regime del permesso di costruire per rientrare in quello della SCIA (e in passato, DIA), quindi escluso anche dal più severo regime sanzionatorio penale dell’art. 44 DPR 380/01.

Nel caso di pergole, pergotende e gazebi, se rispettosi delle rispettive caratteristiche già illustrate, non rientrano nel regime delle opere pertinenziali in quanto non costituiscono volume (eccezion fatta per quelli coperti in maniera permanente).

Il Decreto SCIA 2 ha modificato alcuni aspetti del TUE Dpr 380/01 e la cui entrata in vigore è prevista a giugno 2017, salvo recepimenti regionali.

Essendo pergolati, pergotende e gazebi considerati arredi da esterni, rientrano in attività edilizia libera per la quale non è necessario alcun titolo, permesso o comunicazione di sorta, come dispone l’attuale art. 6 comma 1 lettera e-quinquies) del DPR 380/01 (ancora da entrare in vigore):

 e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si ripete, come già detto all’inizio del post, restano fatte salve disposizioni più restrittive di strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Se invece sei interessato alle tettoie, consiglio questo video bonus:

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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