Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
La pergotenda come anticamera per realizzare tettoie abitabili in pianta stabile
La definizione di pergotenda non trova spazio nel Testo Unico, nel Glossario e nel Regolamento Edilizio Tipo.
Per molto tempo il settore edilizio si è interrogato sui manufatti facili da installare, più difficili da trattare nella BuroKrazia.
Mi riferisco a pergole, pergolati, verande, gazebi, e infine le pergotende, divenute molto in voga nelle costruzioni italiane. Manca tuttavia una chiara qualificazione della Pergotenda.
In questi casi si cerca nella giurisprudenza amministrativa, che ci fornisce una definizione generale indicata nella sentenza del Consiglio di Stato VI n. 5737 del 5 ottobre 2018.
In essa compare una descrizione delle caratteristiche del manufatto pergotenda, che riporto in versione semplificata:
opera principale costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
In sostanza, il “protagonista” della copertura è la tenda, sostenuta da idonee strutture (generalmente legno o metallo) in maniera tale da risultare l’elemento principale del manufatto.
Provo a spiegarmi meglio: lo scopo della pergotenda è il sostegno ed estensione della tenda di copertura, mentre la struttura deve semplicemente provvedere a tenerla sottesa.
La pergotenda la vediamo spesso con tende in copertura che passano alternativamente sopra e sotto alcuni travicelli distanziati tra loro.
Un’altra nozione di pergotenda la fornisce sempre il Consiglio di Stato con sentenza n. 1777 del 11 aprile 2014:
è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.
Non può essere qualificata pergotenda quel manufatto in cui la tenda viene sorretta da una struttura con travetti lignei di una certa consistenza, cioè capace ampiamente di sorreggere la tenda in termini assai sovradimensionati (o forse esagerati).
Infine anche la disposizione della tenda praticamente appoggiata ad una fitta struttura di travetti, fa perdere le caratteristiche di uso accessorio e precario, facendola passare come manufatto destinato ad una permanenza.
Lo so, è uno scalino facile da sorpassare: il concetto è proprio quello di evitare che un manufatto installato per uso accessorio diventi di tipo permanente, aprendo la strada a possibili interventi o usi differenti.
E’ un pò come dire il processo all’intenzione che diventi una tettoia in tempo zero.
Nel Glossario per l’edilizia libera (che ho spiegato in questo post) l’installazione di una pergotenda è inquadrata nell’edilizia libera.
Si tratta cioè di attività esonerata da pratiche o autorizzazioni edilizie (salvo vincoli e altri aspetti settoriali, ndr), in particolare dall’entrata in vigore del Glossario abbiamo finalmente questo chiarimento.
Prima di proseguire, condivido questo video:
La pergotenda deve avere una struttura dimensionata per il solo sostegno della tenda
Qualora la pergotenda rispetti quelle caratteristiche di precarietà e uso accessorio, allora essa non configura aumento di volume e di superficie coperta, né la creazione o modifica di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa.
In questo senso le sue caratteristiche non possono essere ritenute idonee per modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni, tenuto conto delle proprie caratteristiche di facile smontaggio, assenza di tamponature verticali e rimovibilità della copertura orizzontale (Cons. di Stato n. 1777/2014).
Se rispettosa di questi questi aspetti, la pergotenda è qualificabile come elemento di arredo esterno, in grado di fornire riparo e per una migliore fruizione temporanea degli spazi pertinenziali esterni alla costruzione.
E in quanto arredo esterno, rientra nell’ambito dell’Edilizia libera non soggetta ad alcun titolo abilitativo edilizio secondo l’art. 6 comma 1 lettera E-quinques del D.P.R. 380/01.
Infine è stato emanato il Glossario per l’Edilizia libera per sgombrare tutti i dubbi sull’inquadramento in edilizia libera. Si ribadisce: attenzione a verificare la tipologia di immobile e contesto in cui operate: non è possibile installare come se niente fosse una pergotenda su un palazzo storico.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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